2^ sezione – Procedimento RG n. 20/2024

RIUNITOSI in teleconferenza in data 17/07/2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Danika La Loggia (componenti) nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni, ha emesso le seguenti pronunce:

PROCEDIMENTO N. 20/2024 – Di Felice Francesco – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ Di Felice Francesco

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

PREMESSO CHE  

dalla documentazione in atti risulta che:

l’atleta Di Felice Francesco, categoria Elite (tessera 904217W), è attualmente tesserato per la società G.S. MALTINTI LAMPADARI A.S.D. (cod. 08J1064); ha chiesto il suo trasferimento alla società BIKE TEAM PROJECT 23 S.S.D. A R.L. (cod.08T3354).

il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

CONSIDERATO CHE

– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

P.Q.M.

autorizza il trasferimento dell’atleta Di Felice Francesco, (tessera 904217W) dalla società G.S. MALTINTI LAMPADARI A.S.D. (cod. 08J1064) alla società BIKE TEAM PROJECT 23 S.S.D. A R.L. (cod.08T3354) previo pagamento del premio di addestramento e del bonus di cui all’art. 29 RTTA.

 

Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Daniela GOBAT

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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana





N.° 13 del 2024

17 Luglio, 2024

2^ sezione - Procedimento RG n. 20/2024

Comunicato N. 13 del 17/07/24

RIUNITOSI in teleconferenza in data 17/07/2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Danika La Loggia (componenti) nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni, ha emesso le seguenti pronunce:

PROCEDIMENTO N. 20/2024 – Di Felice Francesco - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ Di Felice Francesco

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

PREMESSO CHE  

dalla documentazione in atti risulta che:

l’atleta Di Felice Francesco, categoria Elite (tessera 904217W), è attualmente tesserato per la società G.S. MALTINTI LAMPADARI A.S.D. (cod. 08J1064); ha chiesto il suo trasferimento alla società BIKE TEAM PROJECT 23 S.S.D. A R.L. (cod.08T3354).

il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

CONSIDERATO CHE

- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

- in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

P.Q.M.

autorizza il trasferimento dell’atleta Di Felice Francesco, (tessera 904217W) dalla società G.S. MALTINTI LAMPADARI A.S.D. (cod. 08J1064) alla società BIKE TEAM PROJECT 23 S.S.D. A R.L. (cod.08T3354) previo pagamento del premio di addestramento e del bonus di cui all’art. 29 RTTA.

 

Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Daniela GOBAT