Il DL n. 104 del 14 Agosto 2020 ha previsto importanti misure a favore del mondo sportivo.
Il DL n. 104 del 14 Agosto 2020 ha previsto importanti misure a favore del mondo sportivo. In primis troviamo infatti l’art. 12, “Disposizioni in materia di lavoratori sportivi”, che rinnova anche per il mese di Giugno 2020 la possibilità per i collaboratori sportivi non professionisti di ricevere un’indennità del valore di 600 euro (c.d. bonus 600 euro).
La misura di sostegno al reddito è rivolta a tutti i “lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Tale indennità, erogata materialmente da Sport e Salute spa, non concorre alla formazione del reddito del collaboratore percipiente e verrà corrisposta a condizione che i soggetti richiedenti siano titolari di rapporti di collaborazione già attivi al 23.02.2020 e siano stati costretti a ridurre, sospendere o cessare la loro attività a causa dello stato di crisi epidemiologica da Covid-19.
Sarà inoltre condizione necessaria per poter ricevere tali somme non essere titolari di alcun’altra fonte di reddito di lavoro, né tanto meno del reddito di cittadinanza o qualunque altra indennità del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui al DL 18/2020.
Per tutti coloro che hanno già ricevuto una o più indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 l’emolumento in oggetto sarà erogato direttamente sul conto corrente del beneficiario e senza la necessità di dover presentare alcun genere di documentazione.
Per quanti invece non hanno precedentemente usufruito di tale agevolazione si dovrà presentare richiesta a Sport e Salute spa unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altri redditi per il mese di giugno 2020. Ulteriori informazioni, documenti da allegare e indicazioni sulle modalità e sulle tempistiche con cui presentare la richiesta del bonus sono indicate sul sito di Sport e Salute spa (https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2069-informazioni-bonus-di-giugno.html).
Importante è anche quanto contenuto nell’art. 81 del DL 104/2020 in materia del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e di società/associazioni sportive. È infatti riconosciuto un contributo pari al 50% degli investimenti effettuati e sotto forma di credito d’imposta (sino ad un massimo di 90 milioni di euro per il solo 2020) a tutte le imprese, ai lavoratori e agli enti non commerciali che investono loro risorse “in campagne pubblicitarie”, nel periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
L’investimento dovrà essere di importo non inferiore ai 10.000 euro e rivolto ai soggetti sopra detti con ricavi (prodotti in Italia) tra i 200.000 e i 15 milioni di euro. Le realtà sportive prese in causa, inoltre, dovranno anche certificare l’effettivo svolgimento di attività sportiva giovanile.
Il corrispettivo sostenuto per le spese sarà qualificato per l’erogante a titolo di spesa di pubblicità (e come tale deducibile) qualora volta alla promozione dell’immagine propria o dei prodotti/servizi da lui erogati mediante una specifica attività da parte dell’ente sportivo ricevente.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, spetta esclusivamente nel caso in cui i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, nonché tramite altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/97 (carte di credito, debito, bollettino postale, strumenti elettronici di pagamento, ecc.).
Infine, viene precisato anche che in caso di insufficienza delle risorse disponibili per procedere alla compensazione da parte dell’Erario, si procederà con una ripartizione tra i beneficiari dell’agevolazione in misura proporzionale al credito d’imposta spettante previamente calcolato con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale stanziato.
Nota dolente della misura agevolativa in commento è l’esclusione delle associazioni e società sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/91.
Si auspica, quindi, che in sede di conversione del decreto si proceda ad emendare l’attuale testo con l’inclusione anche di tali soggetti esclusi che rappresentano la maggior parte degli enti sportivi che operano in forma non professionistica.
Dott. Enrico Savio – Commercialista in Romano d’Ezzelino (VI)
Avv. Daniela Moscarino – Avvocato del Foro di Latina