In relazione alla notizia del 22.9.2020 comparsa su TuttoBiciWeb si ricordano i passaggi formali e si conferma pertanto che l’iter procedurale adottato dal C.R. Lombardia era erroneo e non rispettoso della normativa federale.
In relazione alla notizia del 22.9.2020 comparsa su TuttoBiciWeb con il titolo: "Lombardia, è Angelo Francini il nuovo vicepresidente regionale" si osserva quanto di seguito.
La delibera n. 48/2018 di cooptazione del sig. Adriano Roverselli a Vice-Presidente del CR Lombardia a seguito della scomparsa del Vice-Presidente in carica sig. Adriano Borghetti era stata adottata in data 20 novembre 2018.
In detta delibera si dava atto della condizione di ineleggibilità del sig. Angelo Francini in quanto il medesimo non risultava tesserato per l’anno 2018 ed aveva in corso un contenzioso nei confronti della Federazione e quindi non poteva essere chiamato ad assumere la carica di Vice-Presidente in sostituzione del defunto Adriano Borghetti.
La delibera di cooptazione del sig. Roverselli a Vice-Presidente del C.R. Lombardia non è stata tempestivamente impugnata dal sig. Angelo Francini avanti agli Organi di Giustizia Federale ed alla data del 4.8.2020 non appariva più impugnabile.
Ciò nonostante, il C.R. Lombardia con la delibera 23/2020 adottata il 4.8.2020, in asserita “autotutela” ha ritenuto di disporre la nomina del sig. Angelo Francini alla carica di Vice-Presidente, sulla base della motivazione della sussistenza di “..un interesse alla nomina" in quanto persona ".. di conclamata esperienza in materia normativa..” , motivazione che risulta prevaricante della volontà dell’Assemblea elettiva che, a suo tempo, non lo aveva eletto.
La Segreteria Generale rilevava l’irregolarità di tale comportamento, sottolineando che a tal punto risultava inoltre la contestuale presenza di due vice-presidenti.
Solo a seguito delle dimissioni del Vice-Presidente Roverselli, la situazione si normalizzava, risultando a quel punto legittimata la cooptazione del Francini quale primo dei non eletti.
Si conferma pertanto che l’iter procedurale adottato dal C.R. Lombardia era erroneo e non rispettoso della normativa federale.