07/03/22: In scadenza la Certificazione Unica 2022

Le associazioni e società sportive che nel periodo d’imposta 2021 hanno erogato somme a titolo di compenso, premio, rimborso spese e indennità di trasferta forfettarie, ovvero a titolo di retribuzione per lavoratori dipendenti e assimilati o compensi per lavoro autonomo, abituale (P.Iva) o occasionale, sono tenuti entro il prossimo 16 marzo all’adempimento della Certificazione Unica (c.d. CU).

Pertanto, anche gli enti sportivi dilettantistici che hanno corrisposto tali somme durante lo scorso esercizio devono, in veste di sostituti, trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022 le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, nonché rilasciare le stesse a ciascun percipiente entro la medesima data.

In dettaglio si precisa che, entro il suddetto termine del 16 marzo, la CU:

  • va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico";
  • va trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello "ordinario".

L’invio delle Certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

a) direttamente dall’ASD/SS tenuta ad effettuare la comunicazione (mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione);

b) tramite un intermediario abilitato (es. dottore commercialista, società di servizi, ecc.).

Tuttavia, l’invio telematico delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (es. compensi, premi e rimborsi < euro 10.000) può avvenire entro il entro il 31 ottobre 2022 (termine di presentazione del modello 770).

Relativamente invece alle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche in più trance, la ASD/SSD potrà, a propria scelta, sommare gli importi e compilare un’unica certificazione ovvero compilare tante certificazioni quanti sono i compensi/rimborsi/premi erogati nell’anno, avendo cura di numerare progressivamente le singole CU riferite allo stesso percipiente.

Tali emolumenti saranno oggetto di indicazione nella CU con la lettera “N” riferita a “indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche […]” ovvero a “[…] a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche […]”), anche se di importo complessivamente erogato a ciascun percipiente entro il limite annuo di euro 10.000.

Come da istruzioni ministeriali si ricorda che non dovranno essere oggetto di CU i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del trasfertista, nonché qualsiasi altra spesa sostenuta in nome e per conto della ASD/SSD se debitamente documentata da adeguata pezza giustificativa (es. fattura, scontrino fiscale, ecc.).

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI


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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana





07/03/22: In scadenza la Certificazione Unica 2022

Le associazioni e società sportive che nel periodo d’imposta 2021 hanno erogato somme a titolo di compenso, premio, rimborso spese e indennità di trasferta forfettarie, ovvero a titolo di retribuzione per lavoratori dipendenti e assimilati o compensi per lavoro autonomo, abituale (P.Iva) o occasionale, sono tenuti entro il prossimo 16 marzo all’adempimento della Certificazione Unica (c.d. CU).

Pertanto, anche gli enti sportivi dilettantistici che hanno corrisposto tali somme durante lo scorso esercizio devono, in veste di sostituti, trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022 le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, nonché rilasciare le stesse a ciascun percipiente entro la medesima data.

In dettaglio si precisa che, entro il suddetto termine del 16 marzo, la CU:

  • va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico";
  • va trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello "ordinario".

L’invio delle Certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

a) direttamente dall’ASD/SS tenuta ad effettuare la comunicazione (mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione);

b) tramite un intermediario abilitato (es. dottore commercialista, società di servizi, ecc.).

Tuttavia, l’invio telematico delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (es. compensi, premi e rimborsi < euro 10.000) può avvenire entro il entro il 31 ottobre 2022 (termine di presentazione del modello 770).

Relativamente invece alle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche in più trance, la ASD/SSD potrà, a propria scelta, sommare gli importi e compilare un’unica certificazione ovvero compilare tante certificazioni quanti sono i compensi/rimborsi/premi erogati nell’anno, avendo cura di numerare progressivamente le singole CU riferite allo stesso percipiente.

Tali emolumenti saranno oggetto di indicazione nella CU con la lettera “N” riferita a “indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche […]” ovvero a “[…] a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche […]”), anche se di importo complessivamente erogato a ciascun percipiente entro il limite annuo di euro 10.000.

Come da istruzioni ministeriali si ricorda che non dovranno essere oggetto di CU i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del trasfertista, nonché qualsiasi altra spesa sostenuta in nome e per conto della ASD/SSD se debitamente documentata da adeguata pezza giustificativa (es. fattura, scontrino fiscale, ecc.).

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI