Con la Legge 30.12.2021 n. 234 (Manovra 2022) sono state introdotte una serie di misure a sostegno del mondo sportivo, sia professionistico che dilettantistico.
Un primo importante intervento introdotto dall’art. 1 della menzionata Legge ha riguardato la possibilità da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche di continuare ad applicare fino al 31.12.2023 la de-commercializzazione ai fini Iva delle quote di iscrizione e di frequenza versate loro da associati, soci e tesserati per la partecipazione alla attività sportive svolte così come disciplinata dall’art. 4, comma 4 del DPR 633/72. Infatti, il D.L. 146/2021, introducendo una modifica agli artt. 4 e 10 del DPR 633/72, aveva previsto con effetto dal 21.12.2021 il “passaggio” di regime per tali entrate da “escluse” a “esenti” dall’Iva. Per tale motivo associazioni e società sportive dilettantistiche, seppur non dovendo scontare l’Iva su tali quote, avrebbero comunque dovuto strutturarsi per adeguarsi ai nuovi adempimenti (apertura partita IVA, emissione di fattura anche per quote di iscrizione e frequenza, tenuta registri Iva, ecc.).
La L. 234/2021 ha poi provveduto alla proroga per l’anno 2022 del c.d. Sport Bonus di cui all’art. 1, comma 621-627 della L. 145/2018, ossia della possibilità di erogare a titolo di liberalità delle somme di denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche godendo di un credito d'imposta in misura pari al 65% per cento delle erogazioni effettuate in tre quote annuali di pari importo negli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo sport dell'elenco dei beneficiari.
Le erogazioni (che dovranno transitare via banca ovvero altre forme che ne garantiscano la tracciabilità) potranno essere destinate anche a favore di enti concessionari o affidatari degli impianti oggetto degli interventi di cui sopra.
Tuttavia, rispetto all’anno 2021, nel 2022 a fruire del menzionato credito d’imposta potranno essere esclusivamente i soggetti titolari di reddito d'impresa (si escludono quindi i privati cittadini così come i titolari di reddito derivante dall’esercizio di attività professionali).
Il credito, da indicarsi nelle dichiarazioni dei redditi delle annualità in questione, non potrà essere cumulato con altre agevolazioni fiscali riguardanti la medesima somma erogata né essere ceduto a terzi, bensì essere esclusivamente utilizzato in compensazione con modello F24.
Un’ulteriore misura di particolare interesse, non solo per le associazioni e società sportive dilettantistiche ma anche per le società professionistiche, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia riguarda la sospensione dei termini di:In materia di lavoro, per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni anziché 29.
a) versamento delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) versamento relativo all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) versamento delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
Tali versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di uguale importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, mentre l'ultima rata di dicembre 2022 risulterà pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Inoltre, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024 e con il fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano è prevista la possibilità di escludere gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
A presupposto dell’agevolazione, in ciascun anno, le federazioni sportive che intendano avvalersene dovranno destinare almeno il 20 per cento degli utili allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Gli oneri sostenuti in tali iniziative dovranno essere rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.
Concludendo, si riporta il recente chiarimento fornito dall’Inps (Circolare n. 14 del 27.1.2022) in relazione alla misura avente ad oggetto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.
L’art. 3 quater del D.L. 146/2021 ha previsto a favore dei citati enti la sospensione dal 1.1.2021 al 31.12.2021 dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. L’Inps ha inteso precisare come la sospensione debba limitarsi ai “versamenti” e non anche agli “adempimenti informativi” (es. Uniemens, instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, ecc.).
Si evidenzia inoltre che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria. Precisa l’Inps, infine, come i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a partire dal 31.3.2022. Entro la medesima data dovranno essere versate in un’unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (non è previsto alcun rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati).
Dott. Enrico Savio
Referente fiscale FCI