PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: Il Presidente con ordinanza 255146/1 dell’8 maggio 2020 ordina:
spostamenti individuali
a) ad esplicitazione delle misure nazionali e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere f) del DPCM 26 aprile 2020, che sia consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all'aperto (compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bicicletta e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Inoltre, nello svolgimento dell'attività motoria (intesa altresì come passeggiata/camminata, anche nell'ambito degli spostamenti consentiti per andare a fare la spesa, andare al lavoro, andare presso qualsiasi esercizio/attività aperto ecc.) sia obbligatorio indossare la mascherina una volta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell'attività sportiva (intesa come corsa a piedi, uso della bicicletta, caccia, pesca e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) sia necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque in entrambi i casi assicurando il rispetto delle distanza interpersonale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Resta altresì inteso l'uso obbligatorio della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, così come disposto dalla lettera k) del dispositivo di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia di data 2 maggio 2020 prot. n. 241403/1;
b) che restano in ogni caso salve le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali secondo linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, lett. g), del DPCM 26 aprile 2020;
c) che le attività sportive individuali all'aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l'arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche 4 individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) siano consentite anche nell'ambito dei rispettivi impianti, centri e siti sportivi, subordinatamente all'osservanza delle seguenti misure: 1) i gestori di impianti, di centri e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all'aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici; 2) i suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l'organizzazione di percorsi idonei e l'adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti);
d) al fine di svolgere l'attività sportiva o motoria all'aperto, compreso il raggiungimento degli impianti, centri e siti sportivi, che sia consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività;
e) che l'attività sportiva o motoria all'aperto possa essere svolta con accompagnatore nel caso di persone non completamente autosufficienti e per i minori;
f) che nello svolgimento dell'attività sportiva o motoria all'aperto, i minori possano essere accompagnati anche da entrambi i genitori o da congiunti facenti parte dello stesso nucleo familiare, sempre nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona non facente parte del nucleo familiare o di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportiva;