Marche: Con Decreto del n. 147 del 6 Maggio il Presidente della Regione Marche ha modificato la precedente ordinanza come segue:
Articolo 1
a) sono consentiti all’interno della Regione Marche, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, ciclismo (bicicletta o mountain bike), bocce individuale, canotaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela con un solo velista a bordo, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici individuali, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), motociclismo, go kart, aviazione generale e aviazione sportiva individuale, arrampicata in falesia o esterno – purchè siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura – e comunque è consentita ogni altra attività sportiva o motoria svolta in forma individuale.
b) Per le citate attività sportive è vietato avvalersi dei locali interni ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce, ecc.;
c) sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;
d) è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 06.00 alle ore 22.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperta e, comunque, con il
rispetto delle misure di sicurezza;
e) sono consentite le sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non
professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazione nazionali ed internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali come previsto dalla richiamata Direttiva del Ministero dell’Interno n. 15350/117 del 03.05.2020;
f) sono consentiti gli spostamenti con mezzi propri all’interno del territorio della Regione Marche, per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria.
Articolo 2
a) è consentito ai proprietari, o loro delegati, lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere i propri velivoli per trasportarli presso le officine
autorizzate alla loro manutenzione e riparazione, necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Va comunque assicurato il rientro in giornata delle persone presso la propria abitazione;
b) è parimenti consentito ai proprietari dei mezzi di cui al comma precedente lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, per le attività di rimessaggio;
c) ai soggetti di cui all’art. 1 comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 30/04/2020 o loro delegati, è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, per le attività ivi previste e per la messa in acqua dell’unità da diporto.