Friuli Venezia Giulia

    Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC. Si riportano di seguito gli articoli di interesse:
    1. che sia obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, fermi i casi di cui al punto 2, l’uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e il mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni settoriali più restrittive;
    2. che non sia necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nei seguenti casi:
    a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro;
    b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
    c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
    d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico;
    e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato;
    3. che siano consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale per tutte le attività di cui alla presente ordinanza ( tra cui quella sportiva e motoria di cui al successivo art. 15).
    15. che sia consentita, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l’attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo, rispettando la distanza interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi;
    16. che sia consentita la pratica della pesca sportiva dilettantistica esercitata individualmente nelle acque interne, lagunari e marine;
    17. che sia consentita la pratica della caccia di selezione esercitata individualmente;
    18. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, anche con l’istruttore sportivo, purché nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse e previa sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi;
    19. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di cui al punto 18 anche per gli atleti professionisti di discipline sportive non individuali
    25. che per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si applica il DPCM 26 aprile 2020.


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    Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC. Si riportano di seguito gli articoli di interesse:
    1. che sia obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, fermi i casi di cui al punto 2, l’uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e il mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni settoriali più restrittive;
    2. che non sia necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nei seguenti casi:
    a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro;
    b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
    c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
    d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico;
    e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato;
    3. che siano consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale per tutte le attività di cui alla presente ordinanza ( tra cui quella sportiva e motoria di cui al successivo art. 15).
    15. che sia consentita, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l’attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo, rispettando la distanza interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi;
    16. che sia consentita la pratica della pesca sportiva dilettantistica esercitata individualmente nelle acque interne, lagunari e marine;
    17. che sia consentita la pratica della caccia di selezione esercitata individualmente;
    18. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, anche con l’istruttore sportivo, purché nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse e previa sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi;
    19. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di cui al punto 18 anche per gli atleti professionisti di discipline sportive non individuali
    25. che per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si applica il DPCM 26 aprile 2020.


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