NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE DELLA FCI
approvate dal CF del 23 dicembre 2023
Titolo V
Il Ranking Federale
Comunicato del 16 gennaio 2024
Le Norme sulla Tutela della Salute della FCI, approvate dal Consiglio Federale del 23 dicembre 2023, prevedono la sussistenza di una specifica lista di atleti, denominata ranking federale, atleti per i quali è previsto uno specifico protocollo di monitoraggio clinico da effettuarsi durante la stagione agonistica.
Con riferimento alla suddetta lista, di cui al Titolo V, articolo 12, delle Norme sulla Tutela della FCI, si comunica quanto di seguito:
1 – La Commissione Tutela della Salute, relativamente ad ogni stagione agonistica, redige e costantemente aggiorna una lista di atleti, denominata ranking federale, che sono sottoposti a specifico monitoraggio.
2 – Per gli atleti appartenenti alle categorie professionisti, junior, under 23, Elite e paralimpici, donne e uomini, di ogni specialità e disciplina, l’appartenenza alla lista, di cui al comma precedente, è requisito obbligatorio per lo svolgimento dell’attività nell’ambito delle squadre nazionali.
3 – Con riferimento a quanto riportato ai commi 5, 6 e 7 delle premesse delle Norme sulla Tutela della Salute della FCI, tutti gli atleti professionisti appartenenti a società affiliate alla FCI, tesserati con la FCI o con federazioni estere, siano essi di nazionalità italiana che estera, tutti gli atleti professionisti in organico a società estere, tesserati per la FCI, siano essi di nazionalità italiana che estera (cosiddetti professionisti autonomi), tutti gli atleti professionisti in organico a società estere, tesserati per federazioni estere e di nazionalità italiana, (cosiddetti professionisti registrati) nonché tutti gli atleti professionisti del comma 2 dell’articolo 11 (Convenzione FCI – FSC – San Marino), delle Norme sulla Tutela della Salute della FCI, entrano di default a far parte del ranking federale e devono nominare ed essere gestiti da un Medico Sociale o di Fiducia.
4 – omissis
5 – omissis
6 – Ad ogni nuova stagione agonistica, gli atleti già appartenenti al ranking federale che intendono confermare tale appartenenza, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, devono inoltrare specifica richiesta. Tale richiesta deve essere inoltrata alla Commissione Tutela della Salute (via mail) all’indirizzo tuteladellasalute@federciclismo.it entro il 31 gennaio della stagione agonistica di riferimento utilizzando l’apposita modulistica, di cui all’allegato 6 CTS delle presenti Norme, pubblicata sul sito federale alla voce Tutela della Salute – Regolamenti e Leggi.
Per gli atleti professionisti tale conferma è da ritenersi automatica.
7 – Nella lista di cui al comma 1 del presente articolo entrano obbligatoriamente a far parte tutti gli atleti dilettanti appartenenti alle categorie juniores, under 23 Elite e paralimpici, donne e uomini, che nel corso della stagione agonistica vengono convocati dai tecnici per lo svolgimento di attività nell’ambito delle squadre nazionali.
8 – Relativamente agli atleti non professionisti per i quali la CTS deve provvedere, secondo quanto stabilito dal precedente comma, all’inserimento nella lista di cui al comma 1 del presente articolo, la CTS stessa, se del caso, inoltra all’atleta specifica richiesta di adempimento di quanto previsto, in relazione all’obbligo di indicazione del proprio Medico di Fiducia.
9 – Gli atleti di cui al precedente comma hanno l’obbligo di provvedere ad indicare il nominativo del proprio Medico di Fiducia utilizzando l’apposita modulistica, di cui all’allegato 6 CTS delle presenti Norme, pubblicata sul sito federale alla voce Tutela della Salute – Regolamenti e Leggi, modulistica che deve essere inoltrata alla CTS obbligatoriamente entro e non oltre 30 gg dalla comunicazione ricevuta via mail all’indirizzo tuteladellasalute@federciclismo.it. Il non rispetto di detto termine costituisce inibizione automatica per la partecipazione all’attività delle squadre nazionali relativamente al prosieguo della stagione agonistica in corso e contestuale definitiva cancellazione dalla lista di cui al comma 1 del presente articolo.
10 – Per ogni nominativo appartenente alla lista di cui al comma 1 del presente articolo la CTS provvede ad inoltrare ad ogni atleta interessato o, se minorenne, all’esercente la patria potestà, completa informativa relativamente agli adempimenti richiesti, alla lista degli accertamenti previsti ed alla loro programmata cadenza.
11 – Ogni atleta inserito nella lista di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoriamente tenuto ad informare di ciò il proprio Presidente di società, il proprio Medico Sociale e/o di Fiducia, il quale necessariamente dovrà prendere accurata visione di tutti gli adempimenti richiesti, della lista degli accertamenti previsti e della loro programmata cadenza e sarà a tutti gli effetti responsabile della tutela della salute dell’atleta, della prevenzione del fenomeno doping e della precisa effettuazione di ogni necessario controllo clinico e/o esame strumentale ed ematochimico, obbligatorio secondo le normative sportive internazionali e nazionali e ordinarie dello Stato Italiano vigenti, o necessario per insorti dubbi sullo stato di salute dell’atleta, nonché della corretta interpretazione dei risultati.
12 – Il mancato assolvimento di quanto previsto dai precedenti commi, nei termini e nelle modalità specificate, da parte degli atleti inseriti nella lista di cui al comma 1 e/o dei rispettivi Medici Sociali e/o di Fiducia, costituisce decadimento automatico della appartenenza dell’atleta a tale lista e costituisce per il medico inibizione allo svolgimento del ruolo di Medico Sociale o di Fiducia per la stagione agonistica in corso o per la successiva stagione agonistica.
Nel merito di quanto sopra si segnala quanto di seguito:
Per tutti gli atleti professionisti e dilettanti, il Medico Sociale o di Fiducia deve essere scelto solo ed esclusivamente tra i medici specialisti in Medicina dello Sport ed appartenenti al “Ruolo dei Medici delle Società sportive ciclistiche” della FCI di cui al comma 2 dell’articolo 4 delle Norme sulla Tutela della Salute della FCI e pubblicato sul sito federale.
I Medici che assumono l’incarico di Medico di Sociale o Fiducia devono obbligatoriamente tesserarsi per la FCI per la stagione agonistica di riferimento.
Per quanto riguarda il monitoraggio clinico-biologico cui devono sottoporsi gli atleti appartenenti al ranking federale durante la stagione agonistica si deve fare riferimento all’articolo 13 delle Norme sulla Tutela della Salute della FCI che di seguito si riporta integralmente.
ART. 13
1 – Gli atleti inseriti nella lista di cui al comma 1 del precedente articolo dovranno sottoporsi obbligatoriamente ad una serie di controlli ematochimici, diversi a seconda della categoria di appartenenza, e con programmata cadenza, nel rispetto delle vigenti normative sportive internazionali (UCI) e nazionali (FCI) e delle leggi ordinarie dello Stato italiano. Tali controlli sono riportati nei successivi punti 1a, 1b, 1c, 1d e 1e.
1a) Gli atleti professionisti devono sottoporsi agli esami obbligatori previsti ed alle scadenze previste, dal programma di monitoraggio medico dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) per UCI WorldTeams e UCI ProTeams (numero quattro controlli annuali). Tali atleti devono anche obbligatoriamente sottoporsi, con cadenza semestrale, in occasione del primo e terzo controllo previsti dall’UCI, agli ulteriori obbligatori accertamenti di laboratorio previsti dalla legge 91 e relativo DM del 13 marzo 1995.
1b) Le Donne Elite appartenenti alle UCI Women’s WorldTeams devono obbligatoriamente sottoporsi agli esami obbligatori previsti ed alle scadenze previste, dal programma di monitoraggio medico dell’UCI (numero due controlli annuali), ovvero, nel periodo tra il 1° gennaio e 15 marzo ai seguenti esami laboratorio: emocromo completo, reticolociti, proteina C reattiva, ferritina, azotemia, creatinina, glicemia, TSH, cortisolo basale, testosterone totale, esame urine; nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 15 luglio ai seguenti esami di laboratorio: emocromo completo, reticolociti, proteina C reattiva, ferritina, TSH, cortisolo basale, testosterone totale. Le suddette atlete devono altresì obbligatoriamente sottoporsi nel mese di settembre ai seguenti esami di laboratorio: emocromo completo, reticolociti, ferritina, testosterone totale.
1c) Gli Uomini e Donne appartenenti alle discipline MTB (cross-country), TRACK e BMX che rientrano nella lista degli atleti soggetti al monitoraggio medico secondo la classificazione dell’UCI al 31 dicembre della precedente stagione agonistica, per come riportato nelle norme sanitarie dell’UCI stessa (per MTB cross country e TRACK primi 100 uomini e prime 40 donne; per BMX primi 50 uomini e prime 20 donne), devono obbligatoriamente sottoporsi agli esami obbligatori previsti ed alle scadenze previste, dal programma di monitoraggio medico dell’UCI (numero due controlli annuali), ovvero, nel periodo tra il 1° gennaio e 15 marzo ai seguenti esami di laboratorio: emocromo completo, reticolociti, proteina C reattiva, ferritina, azotemia, creatinina, glicemia, TSH, cortisolo basale, testosterone totale, esame urine; nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 15 luglio ai seguenti esami di laboratorio: emocromo completo, reticolociti, proteina C reattiva, ferritina, TSH, cortisolo basale, testosterone totale. I suddetti atleti/e devono altresì obbligatoriamente sottoporsi nel mese di settembre ai seguenti esami di laboratorio: emocromo completo, reticolociti, ferritina, testosterone totale.
1d) Gli Uomini e Donne appartenenti alle UCI Continental Teams ed alle UCI Women’s Continental Teams devono obbligatoriamente sottoporsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio ai seguenti esami di laboratorio: emocromo completo, reticolociti, ferritina, creatinina, cortisolo basale, testosterone totale, esame urine. I suddetti atleti devono altresì obbligatoriamente sottoporsi nel mese di maggio e nel mese di settembre ai seguenti esami di laboratorio: emocromo completo, reticolociti, ferritina, testosterone totale.
1e) Tutti gli atleti non professionisti uomini e donne, di ogni specialità e disciplina ed appartenenti alle categorie indicate nel comma 2 del precedente articolo 15, appartenenti al ranking federale e non rientranti in quanto previsto nei precedenti punti 1a, 1b, 1c, e 1d del presente articolo, devono obbligatoriamente sottoporsi, durante la stagione agonistica, nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio, nel mese di maggio e nel mese di settembre, ai seguenti esami di laboratorio: emocromo completo, reticolociti, ferritina e testosterone totale.
2 – Per tutti gli atleti di cui al comma 1 del presente articolo, in accordo con le indicazioni delle norme sanitarie dell’UCI, è fortemente raccomandato essere in regola con gli adempimenti previsti dalla vaccinazione antitetanica e relativi richiami. Di tali adempimenti (data ultimo richiamo e scadenza) è fortemente raccomandato che l’atleta ne sia pienamente a conoscenza al fine di informare il proprio Medico Sociale o di Fiducia e, se del caso, le autorità sanitarie che per cause contingenti ne dovessero fare richiesta. Per tutti gli atleti di cui al comma 1 del presente articolo, in accordo con le indicazioni dell’UCI, è inoltre raccomandato, previa valutazione di necessità/opportunità da parte del Medico Sociale o di Fiducia, l’effettuazione delle indagini sierologiche per HIV, HBV e HCV.
3 – Dell’esito degli esami di cui al comma precedente l’atleta deve fornire copia al proprio Medico Sociale o di Fiducia; entrambi, il Medico Sociale o di Fiducia e l’atleta, dovranno conservare personalmente il referto in originale per 5 anni, referto che, se richiesto, deve essere prodotto dallo stesso atleta e/o dal Medico Sociale e/o di Fiducia alla Commissione Tutela della Salute. Per gli atleti professionisti l’obbligo di conservazione da parte del Medico Sociale /o di Fiducia è di 10 anni.
4 – L’obbligo di effettuazione degli esami di cui al comma 1 del presente articolo è in carico all’atleta, mentre è nelle competenze e nelle responsabilità professionali del Medico Sociale o di Fiducia richiedere sempre per tempo all’atleta di sottoporsi ai controlli indicando tutti i precisi parametri ematochimici e le tempistiche, assicurarsi dell’effettuazione degli esami previsti, verificarne con attenzione i risultati e trattenere copia del referto per i 5 anni successivi all’effettuazione. Per gli atleti professionisti l’obbligo di conservazione è di 10 anni.
5 – Il mancato assolvimento di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo costituisce per l’atleta inibizione automatica per la partecipazione all’attività delle squadre nazionali relativamente al prosieguo della stagione agonistica in corso e contestuale cancellazione dalla lista del ranking federale di cui al comma 1 dell’articolo 12. La sorveglianza dell’assolvimento di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo è esclusivamente in carico al Medico Sociale e/o di Fiducia. In caso di mancato assolvimento, e in assenza di chiara e comprovata nota giustificativa, il Medico Sociale e/o di Fiducia potrà essere immediatamente inibito allo svolgimento di tale ruolo per la stagione agonistica in corso o per la successiva stagione agonistica.
La Segreteria Commissione Tutela della Salute