Aspetti inerenti il possesso di certificato medico di idoneità per la partecipazione a gare/eventi ciclistici del calendario federale
Schema riassuntivo degli adempimenti obbligatori previsti:
- Ai fini della certificazione di idoneità alla pratica sportiva ciclistica, tutti i soggetti tesserati per la FCI o per Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, a partire dal tredicesimo anno di età (solare), sono considerati agonisti e pertanto devono essere in possesso di certificato di idoneità agonistica. Tale considerazione si intende obbligatoriamente estesa anche ai soggetti che attivano tessera giornaliera. Per le sole discipline del BMX e del TRIAL, sono considerati agonisti gli atleti a partire dall’ottavo anno di età (solare). Tutti i soggetti tesserati per la FCI o per Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, di età (solare) inferiore ai 13 anni, sono considerati non agonisti e pertanto devono essere in possesso di certificato di idoneità non agonistica. Le considerazioni sopra riportate si intendono obbligatoriamente estese anche ai soggetti che attivano tessera giornaliera.
- Per ogni soggetto in possesso di tessera di Federazioni estere riconosciute dall’UCI, la partecipazione a gare o manifestazioni ciclistiche di qualsivoglia genere nell’ambito dell’attività del calendario federale comporta l’obbligo di possesso di certificazione di idoneità redatta secondo il modello come da allegato E (compilato in lingua italiana o inglese o francese) o modello equivalente.
- Nel caso di partecipazione ad eventi le cui caratteristiche di percorso rispondono ai criteri di seguito elencati:
- distanza massima del percorso km 60 (tolleranza 10%);
- dislivello totale non superiore all’ 1% della distanza complessiva;
- pendenza massima non superiore al 6%;
- velocità massima controllata: 25 km/h;
- nessuna classifica prevista;
possono partecipare soggetti, comunque tesserati per la FCI o per Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, purché in possesso di certificato di tipo non agonistico.
- Costituisce eccezione all’obbligo di possesso di certificazione di cui ai punti precedenti la partecipazione:
- alle manifestazioni ciclistiche classificate come ”gioco ciclismo”;
- alle manifestazioni classificate come prove di cicloturismo dal vigente Regolamento Tecnico dell’attività giovanissimi
QUADRO SINOTTICO
dei modelli di certificazione medico di idoneità per la partecipazione a gare/eventi ciclistici del calendario federale
per gli atleti tesserati FCI o per Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e classificati come agonisti
CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica, rilasciata in base alle disposizioni del DM del 18 febbraio 1982 e relative normative regionali di riferimento per gli atleti normodotati ed in base al DM del 04 marzo 1993 per gli atleti disabili
per gli atleti tesserati FCI o per Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e classificati come non agonisti
CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata in base alle disposizioni del DM del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014, secondo il modello di cui all’allegato C dei suddetti decreti (v. allegato C)
Per ogni soggetto in possesso di tessera di Federazioni estere riconosciute dall’UCI, partecipanti a gare o manifestazioni ciclistiche di qualsivoglia genere nell’ambito dell’attività del calendario federale
CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ redatta secondo specifico modello, compilato in lingua italiana o inglese o francese, (v. allegati E) o modello equivalente
per gli atleti tesserati FCI o per Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI partecipanti ad eventi aventi le seguenti caratteristiche:
– distanza massima del percorso km 60 (tolleranza 10%);
– dislivello totale non superiore all’ 1% della distanza complessiva;
– pendenza massima non superiore al 6%;
– velocità massima controllata: 25 km/h;
– nessuna classifica prevista
CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata in base alle disposizioni del DM del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014, secondo il modello di cui all’allegato C dei suddetti decreti (v. allegato C)
* Costituisce eccezione all’obbligo di possesso di certificazione di cui ai punti precedenti la partecipazione dei non tesserati a manifestazioni di tipo promozionale e/scolastico classificate come ”gioco ciclismo”.
** In ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sport del 28 febbraio u.s. (vedi Decreto di esclusione allegato), si comunica che per svolgere l’attività ciclistica, considerate le vigenti normative della FCI, sono altresì esclusi dall’obbligo di certificazione medica, ad eccezione dei casi indicati dal pediatra, i bambini e le bambine di età prescolare compresa tra 0 e 6 anni.