Aspetti inerenti il possesso di certificato medico di idoneità per la partecipazione a gare/eventi ciclistici del calendario federale
Schema riassuntivo degli adempimenti obbligatori previsti:
- Ai fini della certificazione di idoneità alla pratica sportiva ciclistica, tutti i soggetti tesserati per la FCI o per Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, a partire dal tredicesimo anno di età (solare), sono considerati agonisti e pertanto devono essere in possesso di certificato di idoneità agonistica. Tale considerazione si intende obbligatoriamente estesa anche ai soggetti che attivano tessera giornaliera. Per le sole discipline del BMX e del TRIAL, sono considerati agonisti gli atleti a partire dall’ottavo anno di età (solare). Tutti i soggetti tesserati per la FCI o per Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, di età (solare) inferiore ai 13 anni, sono considerati non agonisti e pertanto devono essere in possesso di certificato di idoneità non agonistica. Le considerazioni sopra riportate si intendono obbligatoriamente estese anche ai soggetti che attivano tessera giornaliera.
- Per ogni soggetto in possesso di tessera di Federazioni estere riconosciute dall’UCI, la partecipazione a gare o manifestazioni ciclistiche di qualsivoglia genere nell’ambito dell’attività del calendario federale comporta l’obbligo di possesso di certificazione di idoneità redatta secondo il modello come da allegato E (compilato in lingua italiana o inglese o francese) o modello equivalente.
- Nel caso di partecipazione ad eventi le cui caratteristiche di percorso rispondono ai criteri di seguito elencati:
- distanza massima del percorso km 60 (tolleranza 10%);
- dislivello totale non superiore all’ 1% della distanza complessiva;
- pendenza massima non superiore al 6%;
- velocità massima controllata: 25 km/h;
- nessuna classifica prevista;
possono partecipare soggetti, comunque tesserati per la FCI o per Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, purché in possesso di certificato di tipo non agonistico.
- Costituisce eccezione all’obbligo di possesso di certificazione di cui ai punti precedenti la partecipazione:
- alle manifestazioni ciclistiche classificate come ”gioco ciclismo”;
- alle manifestazioni classificate come prove di cicloturismo dal vigente Regolamento Tecnico dell’attività giovanissimi
QUADRO SINOTTICO
dei modelli di certificazione medico di idoneità per la partecipazione a gare/eventi ciclistici del calendario federale
per gli atleti tesserati FCI o per Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e classificati come agonisti
CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica, rilasciata in base alle disposizioni del DM del 18 febbraio 1982 e relative normative regionali di riferimento per gli atleti normodotati ed in base al DM del 04 marzo 1993 per gli atleti disabili
per gli atleti tesserati FCI o per Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e classificati come non agonisti
CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata in base alle disposizioni del DM del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014, secondo il modello di cui all’allegato C dei suddetti decreti (v. allegato C)
Per ogni soggetto in possesso di tessera di Federazioni estere riconosciute dall’UCI, partecipanti a gare o manifestazioni ciclistiche di qualsivoglia genere nell’ambito dell’attività del calendario federale
CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ redatta secondo specifico modello, compilato in lingua italiana o inglese o francese, (v. allegati E) o modello equivalente
per gli atleti tesserati FCI o per Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI partecipanti ad eventi aventi le seguenti caratteristiche:
– distanza massima del percorso km 60 (tolleranza 10%);
– dislivello totale non superiore all’ 1% della distanza complessiva;
– pendenza massima non superiore al 6%;
– velocità massima controllata: 25 km/h;
– nessuna classifica prevista
CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata in base alle disposizioni del DM del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014, secondo il modello di cui all’allegato C dei suddetti decreti (v. allegato C)
* Costituisce eccezione all’obbligo di possesso di certificazione di cui ai punti precedenti la partecipazione dei non tesserati a manifestazioni di tipo promozionale e/scolastico classificate come ”gioco ciclismo”.
** In ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sport del 28 febbraio u.s. (vedi Decreto di esclusione allegato), si comunica che per svolgere l’attività ciclistica, considerate le vigenti normative della FCI, sono altresì esclusi dall’obbligo di certificazione medica, ad eccezione dei casi indicati dal pediatra, i bambini e le bambine di età prescolare compresa tra 0 e 6 anni.
A TUTTE LE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE ALLA FCI E A TUTTI I SOGGETTI TESSERATI FCI
IMPORTANTE!
L’adozione del servizio DataHealth, per la necessaria verifica del possesso di adeguato certificato di idoneità da parte di ogni atleta tesserato con la FCI, ha consentito di allineare in modalità corretta il documento-tessera al documento-certificato.
La novità di tale servizio ha comportato la necessità di superare radicate convinzioni in tema di ritenuta validità per certificati (siano questi di tipo agonistico che non agonistico), certificati che molto spesso non presentano i corretti requisiti di validità ai fini del tesseramento con la FCI.
Le note che seguono intendono rappresentare un utile prospetto riassuntivo delle problematiche che atleti e società hanno incontrato, nonché una semplice e chiara linea-guida per come procedere in occasione delle incombenze nell’utilizzo del servizio.
Si invita pertanto ad una attenta lettura di tali note che costituiscono un chiaro e semplice promemoria per l’ottenimento di certificati che siano coerenti con le normative ministeriali.
Tipologia del certificato per il tesseramento FCI
Ai fini del tesseramento con la FCI le due tipologie di adeguato certificato sono:
- Certificato agonistico per il ciclismo, di cui al D.M. del 18 febbraio 1982. In tale ambito si specifica che non sono ammessi certificati che riportano la citazione di sport diversi dal ciclismo.
- Certificato non agonistico, che deve essere redatto in modo conforme al modello C previsto dal D.M. del 24 aprile 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014 di cui al link. https://www.federciclismo.it/download/211/certificati-medici/163686/allegato-c
- In tale ambito si segnala che tale tipologia di certificato non può essere in alcun modo sostituita da un certificato agonistico per sport diversi dal ciclismo e che solamente un certificato agonistico per il ciclismo può essere accettato anche per attività non agonistica. Nel merito delle motivazioni per tale ultima specifica si rimanda alla nota esplicativa della Commissione Tutela della Salute della FCI, relativa a certificato agonistico per discipline diverse dal ciclismo vs certificato non agonistico, pubblicata nella specifica sezione della Tutela della Salute relativa alle certificazioni di idoneità.
Altre tipologie di certificato (quale ad esempio un certificato di “buona salute” e/o di “sana e robusta costituzione”, ecc.) non sono adeguate ai fini del tesseramento per la FCI.
Per quanto concerne invece il certificato per “attività ad elevato impegno cardiovascolare”, si fa notare che il DM del 24 aprile 2013, nel quale è inserito (articolo 4), determina con precisione e dettaglio che tale certificato è dedicato esclusivamente agli atleti indipendenti non tesserati per Federazioni Sportive Nazionali, o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Pertanto, tale certificato potrà essere preso in considerazione come possibile sostituzione di un certificato NON agonistico solo ed esclusivamente per sportivi non tesserati per la Federazione Ciclistica Italiana o per gli Enti della Consulta che intendano partecipare a titolo individuale a manifestazioni di tipo non agonistico per le quali è necessario un certificato non agonistico.
Ai fini del tesseramento per la FCI (sia pure per categorie per la quali è previsto un certificato non agonistico) è inoltre necessario che il certificato non riporti specifiche limitazioni all’attività (a volte il medico specifica che tale idoneità è però limitata “ad attività a basso impegno cardiovascolare” oppure “a frequenza cardiaca non elevata” o simili). È nella piena facoltà del medico certificatore apporre tali limitazioni, ma tali limitazioni non devono contrastare con la finalità del tesseramento per l’attività ciclistica.
Correttezza del certificato agonistico
Come già richiamato nel paragrafo precedente, un certificato agonistico è “sport-specifico” e pertanto deve risultare in modo inequivocabile che il medico certificatore ha giudicato il soggetto idoneo per il ciclismo agonistico.
Purtroppo, tanti medici confondono il termine “sport” con le discipline sportive e molti certificati recano come sport: MTB, ciclocross, fuoristrada, cicloturismo, ecc.
È quindi necessario che la società sportiva che compila il modulo di richiesta della visita scriva con precisione che la richiesta del certificato agonistico è “per lo sport “CICLISMO”. In tale contesto si segnala che solo per i soggetti per i quali si richiede il certificato agonistico per le specialità BMX e TRIAL nel modulo di richiesta la società deve specificare che la richiesta è “per lo sport CICLISMO – BMX/TRIAL”.
Ricordiamo infatti che l’età di accesso per la visita finalizzata al rilascio del certificato agonistico per “ciclismo” è di anni 13 (da compiersi nell’anno solare), mentre l’età di accesso per la visita finalizzata al rilascio del certificato agonistico per “ciclismo-bmx/trial” è di anni 8 (da compiersi nell’anno solare).
Si segnala altresì che a volte il medico certificatore riporta sul certificato che l’atleta pratica vari sport (tra i quali è specificato il ciclismo) ma poi, nel settore del certificato, dove esprime il giudizio di idoneità, o non viene riportato nessuno sport, oppure vengono riportati uno o più sport ma non il ciclismo. Lo sport ciclismo deve essere sempre chiaramente specificato nel settore del certificato riservato al giudizio di idoneità.
In tale contesto, peraltro, si specifica che nel settore dove si esprime il giudizio di idoneità va riportato un solo sport, nella fattispecie il ciclismo, in quanto non è previsto che si possano rilasciare un unico certificato di idoneità agonistica valido per più sport.
Correttezza del certificato non agonistico
Un gran numero di certificati considerati non agonistici e caricati in DataHealth come “certificati non agonistici” non rispondono con esattezza alla tipologia di certificato non agonistico previsto dalle normative ministeriali.
Il modello di tale certificato, riportato come allegato C al Decreto ministeriale del 24 aprile 2013, che disciplina l’attività sportiva non agonistica, è, come sopra specificato, uno e uno solo.
Tale certificato può essere rilasciato unicamente da:
- medici specialisti in Medicina dello Sport o medici comunque iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana;
- pediatri e medici di medicina generale di libera scelta (ma unicamente per i propri assistiti);
Molti atleti, anche se in perfetta buona fede, sono in possesso di certificati rilasciati da medici che non sono abilitati a tale rilascio (cardiologi, fisiatri, dermatologi, pneumologi, ecc.)
Inoltre, con grande frequenza, il certificato rilasciato dal medico è un miscuglio di termini incoerenti per la tipologia di certificato non agonistico (il medico scrive “buona salute”, “sana e robusta costituzione”, “ciclismo non agonistico”, ecc.).
Al fine di semplificare e azzerare tutte queste problematiche è sufficiente recarsi dal medico certificatore avendo già in possesso il corretto modello C previsto dal Decreto ministeriale e chiedendo al medico la cortesia di compilare quello e solamente quello.
La compilazione di tale modello prevede infatti obbligatoriamente che il medico, oltre che far riferimento all’avvenuta effettuazione della visita clinica, nonché della misurazione della Pressione arteriosa, inserisca in modalità chiara la data di avvenuta esecuzione dell’esame ECG (la data va espressa con giorno/mese/anno).
In tale ambito corre l’obbligo segnalare che, anche se il D.M. del 24 aprile 2013, che disciplina le modalità per il rilascio della certificazione non agonistica, prevede che l’esame ECG sia effettuato almeno una volta nella vita, fatte salve alcune specifiche eccezioni, nel caso che il rilascio del certificato avvenga da parte dei medici della FMSI, la FMSI stessa ha dato indicazione ai propri iscritti che l’ECG sia effettuato ad ogni visita annuale.
Libretto dello sportivo
Alcune Regioni (fra cui Toscana e Emilia-Romagna) hanno introdotto il “libretto dello sportivo” con la indicazione che tale libretto può sostituire la produzione del certificato non agonistico.
Pur differendo tale indicazione da quanto previsto dalla normativa ministeriale, il libretto dello sportivo è correttamente accettato in sostituzione del certificato non agonistico a condizione che siano riportati in modalità chiara e completa tutti i seguenti contenuti che caratterizzano un certificato non agonistico:
- cognome, nome e data di nascita del titolare del libretto dello sportivo
- specifica che si tratta di “idoneità per attività sportiva non agonistica”
- specifica del rilievo della pressione arteriosa
- data di esecuzione dell’esame ECG (la data va espressa con giorno/mese/anno)
- data di rilascio del certificato
- durata della validità della certificazione (può essere inferiore ma non superiore a 12 mesi)
- timbro del medico certificatore
- firma del medico certificatore
La quasi totalità dei libretti dello sportivo sono compilati in modalità incompleta e con scrittura indecifrabile.
Il medico certificatore è tenuto alla corretta, completa e leggibile compilazione di tale libretto.
La procedura più semplice è rappresentata dalla disponibilità del medico a compilare (unitamente al libretto dello sportivo) anche il modello di certificato non agonistico previsto dalla normativa ministeriale; se l’atleta o il genitore si presenta dal medico con tale modello già precompilato (con i dati anagrafici, luogo e data) al medico spetta la sola incombenza di inserire la data dell’esame ecg e di apporre firma e timbro.
Tale disponibilità del medico consente alla società sportiva di evitare di “comporre il collage delle varie pagine del libretto” al fine di poter caricare in DataHealth un documento in pagina unica contente tutti i dati necessari.
Corretto inserimento in DH
Nella fase di caricamento in DataHealth di un certificato è importante fare attenzione che il certificato corrisponda correttamente all’atleta per il quale la società procede al caricamento (è un errore ricorrente).
Uguale attenzione deve essere posta al rispetto del “corretto orientamento” del documento che viene caricato (a volte tale documento appare capovolto o in orizzontale)
Interazione tra KSport e DataHealth
Alcuni disagi lamentati da atleti o società, riferiti al caricamento e alla validazione dei certificati, sono semplicemente correlati alla non presa visione e comprensione delle modalità di interazione dei gestionali informatici KSport della FCI e DataHealth.
Ricordiamo che per ogni aspetto relativo alla interazione tra il gestionale KSport della FCI e il gestionale DataHealth è presente in home page della FCI (www.federciclismo.it) una apposita sezione tutta dedicata a DataHealth.
Ugualmente in home page di DataHealth (www.datahealth.it) sono presenti apposite sezioni “Guida atleti” e “Guida Società sportive”
In tali sezioni è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie.
Importante:
A volte il medico certificatore appone la firma sul certificato ma non il timbro (tale timbro non può essere sostituito dal timbro della struttura) o viceversa; a volte il timbro del medico (che consente l’esatta identificazione di chi ha rilasciato il certificato) risulta del tutto illeggibile; a volte il medico compila il certificato in modalità del tutto illeggibile. In tale ambito è pertanto necessario che il certificato sia leggibile e rechi in forma leggibile timbro e firma del medico.
Quando l’atleta pratica diversi sport e ha la necessità di ottenere un certificato per ogni tipologia di sport praticato, da parte del medico certificatore, come chiaramente riportato dall’apposita circolare ministeriale al riguardo, “devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità agonistica per ogni sport praticato”. A fronte di ciò il medico certificatore è altresì tenuto anche a rilasciare un certificato di idoneità non agonistica se richiesto e necessario per l’attività dell’atleta.
Importante:
In occasione di una visita finalizzata al rilascio di un certificato di idoneità sportiva l’atleta (o chi ne esercita la potestà genitoriale) ha il pieno diritto di richiedere al medico che il certificato (o il libretto dello sportivo) che viene rilasciato corrisponda in modalità corretta a quanto previsto dalle normative vigenti.