06/04/22: Bonus pubblicità per sponsorizzazioni sportive “prorogato” all’8 aprile 2022

Il Bonus Pubblicità 2022 è stato esteso anche per le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali relative al primo trimestre del 2022, purché la relativa istanza sia presentata entro e non oltre la scadenza del prossimo 8 aprile.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DL 4/2022 è stata riproposta la possibilità per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali di fruire di un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, nonché di:

– società sportive professionistiche,

– società ed associazioni sportive dilettantistiche

iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

La richiesta di poter usufruire del credito d’imposta deve essere presentata tramite gli appositi servizi disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate in maniera diretta (da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Ufficio) o tramite gli intermediati abilitati (es. commercialisti, ragionieri, ecc.).

Nella predisposizione dell’istanza non dovranno essere prese in considerazione le spese accessorie o comunque diverse a quelle relative all’acquisto di “spazi pubblicitari”. Nessun allegato dovrà inoltre essere trasmesso.

Il termine di presentazione della domanda, originariamente fissato in data 31.3.2022, è stato ufficialmente prorogato (per effetto del blocco dei sistemi informativi dell’Amministrazione finanziaria avvenuto nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022) al giorno 8.4.2022.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari presentando il modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito dovrà inoltre essere indicato in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di suo riconoscimento e fino a quando non si sarà esaurito il suo utilizzo.

Concludendo, si ricorda che la documentazione contabile a sostegno della domanda deve essere conservata ai fini degli eventuali controlli successivi ed esibita se richiesta dall’Ufficio competente. In particolare, sarà necessario conservare le fatture e i contratti pubblicitari, nonché l’attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute.

Dott. Enrico Savio – referente fiscale FCI


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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana





06/04/22: Bonus pubblicità per sponsorizzazioni sportive “prorogato” all’8 aprile 2022

Il Bonus Pubblicità 2022 è stato esteso anche per le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali relative al primo trimestre del 2022, purché la relativa istanza sia presentata entro e non oltre la scadenza del prossimo 8 aprile.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DL 4/2022 è stata riproposta la possibilità per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali di fruire di un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, nonché di:

- società sportive professionistiche,

- società ed associazioni sportive dilettantistiche

iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

La richiesta di poter usufruire del credito d’imposta deve essere presentata tramite gli appositi servizi disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate in maniera diretta (da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Ufficio) o tramite gli intermediati abilitati (es. commercialisti, ragionieri, ecc.).

Nella predisposizione dell’istanza non dovranno essere prese in considerazione le spese accessorie o comunque diverse a quelle relative all’acquisto di “spazi pubblicitari”. Nessun allegato dovrà inoltre essere trasmesso.

Il termine di presentazione della domanda, originariamente fissato in data 31.3.2022, è stato ufficialmente prorogato (per effetto del blocco dei sistemi informativi dell’Amministrazione finanziaria avvenuto nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022) al giorno 8.4.2022.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari presentando il modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito dovrà inoltre essere indicato in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di suo riconoscimento e fino a quando non si sarà esaurito il suo utilizzo.

Concludendo, si ricorda che la documentazione contabile a sostegno della domanda deve essere conservata ai fini degli eventuali controlli successivi ed esibita se richiesta dall’Ufficio competente. In particolare, sarà necessario conservare le fatture e i contratti pubblicitari, nonché l’attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute.

Dott. Enrico Savio – referente fiscale FCI