Per costituire una associazione sportiva dilettantistica occorre seguire il seguente iter:
- Redazione di uno statuto societario adeguato (D.lg. n.36 del 28 febbraio 2021)
- Redazione di un atto costitutivo
- Registrazione dello statuto e dell’atto costitutivo
- Richiesta di un codice fiscale societario,
- Affiliarsi ad una federazione sportiva
- Iscriversi al Registro CONI e Nuovo Registro Sport e Salute.
Questi sono i punti fondamentali per formare giuridicamente un’associazione.
Vediamo qual è la procedura corretta a livello amministrativo, gli adempimenti da portare a termine.
Prima di tutto sarà necessario procedere alla registrazione dell’Atto costitutivo e alla redazione di uno Statuto interno. Recandosi presso l’Agenzia delle Entrate si potrà procedere alla registrazione, occorrerà presentare una copia dei due documenti (Atto costitutivo e Statuto). Una copia rimane all’associazione. La tassa di registrazione, ammonta a 200,00 euro.
Registrato l’atto, si dovrà procedere alla richieste del codice fiscale societario, utilizzando il modello A-5, reperibile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate. Per la determinazione del codice fiscale sarà necessario inserire il “codice attività” in grado di descrivere la tipologia di attività che meglio si adatta all’attività sportiva svolta e all’Associazione stessa. In allegato al modulo vengono fornite tutte le istruzioni per la sua esatta compilazione. La registrazione e la richiesta del codice fiscale, sono essenziali e consentono di usufruire delle agevolazioni concesse agli enti non commerciali (decreto legislativo 460 del 1997 e successiva legge 383 del 2000).
La fase successiva, consiste nella richiesta di affiliazione ad una Federazione Sportiva
Una volta ottenuta l’affiliazione, sarà necessario completare l’iscrizione al Registro CONI ed al Nuovo Registro Sport e Salute.
La ragione sociale deve obbligatoriamente contenere la dicitura “Associazione Sportiva Dilettantistica“.
LO STATUTO SOCIALE
Il Decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 fissa alcuni principi inderogabili in relazione alle forme giuridiche delle Società Sportive ed ai principi statutari che devono essere necessariamente presenti nell’atto costitutivo e nello statuto di ogni sodalizio sportivo affinché possa essere definito Associazione Sportiva Dilettantistica e conseguentemente affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale e iscritto all’apposito Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche.
Il decreto, pone l’accento sui contenuti obbligatori previsti nello statuto delle società, affinché queste possano essere considerate a pieno titolo Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Contenuti che riguardano i principi inderogabili, i divieti e le modalità di svolgimento della vita sociale.
L’oggetto sociale, ad esempio, riveste una particolare importanza. Il legislatore ha infatti indicato come l’oggetto sportivo, declinato nella partecipazione e organizzazione di attività sportiva, didattica e formativa debba essere lo scopo principale e stabile dell’attività sociale. Pur non vietando altri tipi di attività questi sono da definirsi secondari e strumentali e pertanto legati e subordinati all’attività principale, quella sportiva.
Così come per l’oggetto sociale il decreto individua e richiede che vengano adeguatamente esplicitati all’interno degli statuti i principi, i divieti e le modalità di attuazione attraverso meccanismi di democrazia interna adeguati e in linea anche con quanto disposto dal codice civile.
E’ quindi importante che ogni società adotti uno statuto adeguato alle nuove normative.
Solo le società con uno statuto adeguato potranno essere riconosciute dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e sarà lo stesso Registro, attraverso la società sport e Salute ad eseguire specifiche verifiche.
A tutte le cariche sociali deve accedersi per elezione.
Il Consiglio Direttivo previsto nello statuto-tipo proposto dalla FCI deve essere composto da un minimo di tre persone, tra le quali il Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario.
Non possono far parte dei Consigli Direttivi di Società coloro che non hanno raggiunto la maggiore età.
Per la violazione dei principi suesposti, accertati dalla Commissione Affiliazione e Tesseramento, la Società potrà essere sospesa da ogni attività con decisione adottata dagli Organi disciplinari sui rilievi posti dalla stessa Commissione.
Allo Statuto sociale adottato al momento della affiliazione potranno essere apportate modifiche da parte dell’Assemblea dei Soci. La Società ha l’obbligo di comunicarle nel termine di dieci giorni al Comitato Regionale di appartenenza, il quale fornirà attestazione scritta del ricevimento e provvederà a trasmetterle alla Segreteria Generale.
Le copie dello Statuto sociale, dell’Atto costitutivo, dei verbali di modifica dello Statuto, dovranno essere certificate come autentiche, a pena di nullità, dal Presidente o legale rappresentante e dal Segretario in carica al momento della loro redazione.
Il numero minimo di componente del consiglio direttivo necessari per la costituzione di una ASD è di 3 tre persone.
Nella sezione documenti è possibile reperire bozze di statuto ed atto costitutivo relativi a tutti i tipi di Associazione Sportiva dilettantistica previste.