MODIFICA ART. 85 – 99 – 139 REGOLAMENTO TECNICO

    Si informano tutti i Comitati Regionali, i responsabili regionali delle CRDCS, e tutte le figure facenti capo alla C.N.D.C.S. che, come da comunicazione della Segreteria Generale prot. n° 0007360/17 del 28 Dicembre 2017, il Consiglio Federale del 21 Dicembre scorso ha autorizzato, a partire dal 2018, la modifica degli art. 85 – 99 e 139 del Regolamento Tecnico Attività Agonistica come sotto elencato e sottolineato in neretto:

    Articolo 85

    Nelle corse iscritte nel calendario nazionale ed internazionale sono obbligatorie le seguenti segnalazioni relative al chilometraggio della corsa con pannelli fissi:

    • chilometro zero sulla linea di partenza

    • 50 km di corsa

    • indicazione del chilometraggio mancante all’arrivo relativamente ai chilometri 25-20-10-5-4-3-2.

    L’ultimo chilometro dovrà essere segnalato in tutte le gare con un triangolo rosso ( di almeno 30 cm di altezza) posto al centro della strada ad un’altezza minima di m. 4,20. Nelle gare internazionali e nazionali dovranno essere segnalate le seguenti distanze in relazione all’arrivo: 500 – 300  – 200 – 150 – 100 e 50 metri.

    La linea di Arrivo con un telone  o pannello di colore rosso collocato trasversalmente alla sede stradale ad un’altezza minima di m. 4,20, recante la denominazione Arrivo, con scritta  di altezza  minima di m. 0,90 e, di lunghezza minima di  mt.3,00 4,00. In tale spazio non devono comparire ulteriori scritte

    Ai lati del telone e/o pannello, fuori dallo spazio della scritta ARRIVO, possono essere inserite sia verticalmente che orizzontalmente scritte pubblicitarie

    In corrispondenza all’Arrivo, deve essere tracciata  sulla strada la linea sulla quale viene rilevato l’ordine di arrivo, di colore nero larga 4 cm. su una fascia bianca larga cm. 72, cioè di cm. 34 da ciascun lato della linea nera. La vernice usata dovrà essere di qualità antisdrucciolevole. Nelle gare regionali, in sostituzione della fascia di arrivo, deve essere tracciata una linea bianca larga 4 cm. e collocato un telone con la scritta Arrivo, o pannello  con le caratteristiche di cui al comma precedente.

    In caso di condizioni ambientali difficili o di modificazioni del percorso il telone indicante l’arrivo ed il triangolo rosso dell’ultimo chilometro possono essere sostituiti,  da una bandiera rossa per l’ultimo km. e una bandiera  a scacchi bianco e nera per la segnalazione dell’arrivo, di ben visibili dimensioni, da collocarsi ai due lati della strada.

    Delle modificazioni di cui al comma precedente dovranno essere informati Direttori Sportivi e corridori prima della partenza o nel corso della gara in caso d’imprevista esigenza.

    E’ autorizzata l’installazione di un arco gonfiabile quale sostegno allo striscione di arrivo, nel rispetto delle misure del colore e della posizione stabiliti dal precedente terzo comma del presente articolo.

    E’ consentita la collocazione dell’arco gonfiabile quale sostegno del triangolo rosso dell’ultimo km..

    E’ vietata l’installazione di qualsiasi altra segnalazione collocata trasversalmente dall’ultimo km. alla linea di arrivo-

    L’arco gonfiabile collocato sulla linea di arrivo non dovrà in ogni caso impedire l’esercizio delle funzioni sia del Giudice di arrivo, sia del servizio di cronometraggio nelle corse a tappe ed a cronometro. 

    All’arrivo delle gare nazionali ed internazionali i fotografi che indossano un segno distintivo occupano gli spazi loro riservati sui due lati della strada, secondo lo schema indicato all’art. 2.2.086 UCI

     

    Articolo 99

    Nelle corse iscritte nei calendari regionali, in quello nazionale ed internazionale, il Direttore di Corsa dovrà disporre il ritiro dei corridori che siano in ritardo ritenuto incolmabile oppure privi di qualsiasi forma di protezione e di sicurezza sia da parte degli organizzatori o dei loro delegati, sia delle forze dell’ordine al seguito della corsa e sul percorso.

    La misura del ritardo e le modalità di applicazione della norma dovranno essere definite nelle linee generali tra Direttore di Corsa e Presidente di Giuria (in applicazione delle prescrizioni consentite nell’autorizzazione della corsa e della relativa ordinanza di sospensione della circolazione) e comunicate, prima della partenza durante la riunione tecnica, ai Direttori Sportivi; sarà compito e responsabilità di questi ultimi avvisare i propri atleti.

    Il ritiro dei corridori ritenuti in ritardo è disposto esclusivamente dal Direttore di Corsa o dal suo vice e deve essere considerato unicamente quale atto a tutela della sicurezza dei corridori stessi. Articolo 99 (ex. 98-99)

    Il Direttore di corse ciclistiche abilitato allo svolgimento delle funzioni di seguito specificate (in conformità alla normativa emanata dal settore competente), viene designato dall’Organizzatore della gara.

    Il ruolo del Direttore di Corsa assume importanza fondamentale nelle fasi di preparazione e nello svolgimento di qualsiasi manifestazione ciclistica, sia questa regionale, nazionale e internazionale. 

    In tutte le gare iscritte nel calendario regionale, nazionale ed internazionale le questioni di natura  organizzativa sono affidate alla competenza del  Direttore di Corsa, nel rispetto del presente regolamento ed in conformità  delle norme relative allo svolgimento dell’attività dettate dalla Commissione Nazionale Direttori di Corsa, ed approvate dal Consiglio Federale.

    Il Direttore di Corsa collaborerà con la società organizzatrice in sede di predisposizione del programma tecnico di corsa, affinché possano essere previste le necessarie misure di sicurezza da adottare a titolo attivo o passivo.

    Il Direttore di Corsa, nell’atto di accettare l’incarico, deve valutare con attenzione che sussistano le condizioni per poter svolgere bene il proprio compito, ovvero di poter armonizzare, con giusta autonomia professionale, l’osservanza puntuale delle norme dettate in materia sia dalle pubbliche autorità che dagli organi sportivi.

    Ad esso spetta l’accertamento preventivo delle condizioni del percorso e la rispondenza alle esigenze di sicurezza per i corridori e per il seguito nella fase di organizzazione della corsa stessa, oltre all’osservanza in particolare di quanto prescritto dagli articoli 57, 58, 79 e 106 del presente regolamento.

    E’ obbligo del Direttore di Corsa comunicare ai rappresentanti delle Società le norme vigenti in materia di sicurezza prima della partenza, con le modalità che riterrà più opportune.

    Il Direttore di Corsa dovrà assicurare i costanti collegamenti in corsa a mezzo radio con il vice Direttore di Corsa (ove previsto), i veicoli della Scorta Tecnica e la Giuria.

    Stabilite le misure da adottarsi in merito a quanto precede, il Direttore di Corsa ne coordinerà l’esecuzione d’intesa con la Giuria, la scorta della Polizia Stradale o Tecnica e con il gruppo di staffette motociclistiche della società organizzatrice.

    Nel corso della gara il Direttore di Corsa collabora con la Giuria.

    La collocazione in corsa del Direttore di Corsa, conferisce la specifica funzione ad esso affidata e cioè la verifica continua delle condizioni di sicurezza del percorso.

    Il Direttore di Corsa può avere la collaborazione di più vice Direttori di Corsa, ugualmente designati dalla Società organizzatrice, che svolgeranno il proprio compito secondo le disposizioni emanate dal Direttore di Corsa titolare.

    I Direttori di Corse ciclistiche sono come di seguito denominati:

    • D.C.R. – Direttore di Corsa Regionale – può operare solo nelle gare regionali;

    • D.C.I. – Direttore di Corsa Internazionale – può operare nelle gare regionali, nazionali ed internazionali, per le categorie giovanili e dilettantistiche e nei campionati italiani;

    • D.C.P. – Direttore di Corsa Professionisti – può  operare in tutte le gare.

    Spetta al Direttore di Corsa, direttamente o indirettamente:

    Secondo quanto indicato nell’art. 7-bis comma 3-bis del disciplinare delle Scorte   Tecniche emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed evidenziato nella circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 14 Ottobre 2014 può vietare o escludere dalla corsa tutte quelle figure o soggetti che costituiscono pericolo o intralcio alla sicurezza della gara sia in gare Regionali, Nazionali e Internazionali;

    • autorizzare le vetture e le moto al seguito secondo le norme dettate dall’art. 128 e segu enti del presente regolamento assumendone la responsabilità;

    • verificare la presenza al raduno di partenza del medico di corsa e/o della/e autoambulanza/e al seguito;

    • verificare la rispondenza del raduno di partenza alle esigenze di sicurezza e di funzionalità;

    • accertare che la segnaletica stabilita sia stata collocata in modo appropriato;

    • controllare se nella località di arrivo sia stato posto in opera tutto quanto è previsto dalle specifiche disposizioni organizzative a riguardo;

    • contattare il referente della scorta tecnica o di polizia stradale, il medico di servizio designato, l’ente proprietario dell’autoambulanza per coordinare preventivamente le misure di sicurezza relative;

    • emanare le disposizioni necessarie alle staffette motociclistiche prima della partenza nel rispetto dei compiti propri e di quelle della scorta tecnica o della polizia;

    • verificare l’applicazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione della gara e nell’eventuale sospensione (o limitazione) del traffico, di cui deve portare con se copia conforme per l’intera durata della gara. Nella riunione tecnica il Direttore di Corsa renderà noti i particolari organizzativi adottati in conformità del presente regolamento e di quello particolare di corsa;

    • e’ attribuita al Direttore di Corsa la responsabilità dell’osservanza delle norme contenute nel dispositivo di autorizzazione allo svolgimento della gara da parte del competente organo statale, disponendo in caso di assenza della scorta della polizia stradale e di quella tecnica l’annullamento della gara.

    • svolgere le funzioni previste dall’art. 82 e dall’art. 106) del presente regolamento;

    • alla Direzione della Corsa compete oltre alla disciplina delle vetture al seguito, un accertamento continuo delle condizioni del percorso utilizzando le staffette motociclistiche  e le vetture di Inizio e Fine gara collegate a mezzo radio o diverso mezzo di comunicazione;

    • nelle manifestazioni regionali, disciplinare le vetture al seguito e le posizioni delle vetture neutre di assistenza tecnica;

    • nelle manifestazioni regionali, permettere o meno il superamento del gruppo dei concorrenti in qualunque momento della gara.

    In assenza del Direttore di Corsa la Società organizzatrice provvederà alla sua sostituzione o con uno dei vice Direttori di Corsa o con altro Direttore di Corsa parimenti abilitato. L’impossibilità della sostituzione comporta l’annullamento della corsa e l’abbandono della stessa  da parte del Collegio di Giuria.

    Dopo la scadenza del tempo massimo e/o non oltre trenta minuti dopo l’arrivo dell’ultimo corridore il Direttore di Corsa presenterà il proprio rapporto al Presidente di Giuria sia in materia d’incidenti verificatisi, di segnalazione di infrazioni registrate per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Per fatti non inerenti la gara, il Direttore di Corsa può inviare apposito rapporto alle Strutture competenti.

    Il Direttore di Corsa deve svolgere le proprie funzioni esclusivamente a bordo di autovettura anche fuoriuscendo dal tettuccio apribile; è ammessa la figura del Direttore di Corsa in Moto solo se sono presenti almeno 2 Direttori di Corsa in auto. Sarà il Direttore di Corsa titolare a definirne la posizione in corsa.

     

    Articolo 139

    Nelle corse regionali  dovrà essere rispettato il seguente ordine di precedenza iniziale degli automezzi al seguito:

    1. Inizio corsa (cartello previsto dall’art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495);
    2. stampa (disco azzurro)
    3. vettura neutra (bandiere gialle)
    4. radio corsa
    5. Vice Direttore di Corsa (disco bianco)
    6. Prima vettura Giuria (disco rosso)
    7. moto Giudice di Gara (disco rosso) Direttore di Corsa in Moto (se presente)
    8. corridori
    9. Seconda vettura Giuria (disco rosso)
    10. Direttore di Corsa (disco bianco)
    11. vettura neutra (bandiere gialle)
    12. Medico di gara
    13. Presidente o Componente C.F. e/o CC.RR. e/o CC.PP. (disco federale)
    14. Struttura Tecnica Nazionale e/o Regionale (disco federale);
    15. Commissione Nazionale e/o Regionale Direttori di Corsa (disco federale);
    16. Commissione Nazionale e/o Regionale Giudici di Gara (disco federale);
    17. automezzi società aventi corridori in corsa secondo l’ordine di estrazione a sorte (disco giallo)
    18. Organizzazione (disco rosa)
    19. Giudice di Arrivo (disco rosso)
    20. autoambulanza (croce rossa)
    21. Fine corsa (cartello previsto dall’art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495)

    Schema Allegato n. 8 del presente regolamento.

    Durante la corsa la collocazione degli automezzi autorizzati ad esclusione di quello  del medico di gara, potrà essere modificata del Presidente di Giuria nelle gare nazioni ed internazionali, dal  Direttore di Corsa nelle gare regionali, secondo le circostanze e nel  rispetto delle norme di protezione e di sicurezza dei corridori, del seguito e degli spettatori.

    Nelle gare di un giorno ed a tappe iscritte nel calendario nazionale e internazionale, l’ordine di marcia degli automezzi è quello stabilito dalla U.C.I. di cui schema UCI 2.3.046.

     

    Il Presidente della C.N.D.C.S.

    Roberto Sgalla

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    N.° 3 del 2018

    25 Gennaio, 2018

    MODIFICA ART. 85 – 99 - 139 REGOLAMENTO TECNICO

    Comunicato N. 3 del 25/01/18

    Si informano tutti i Comitati Regionali, i responsabili regionali delle CRDCS, e tutte le figure facenti capo alla C.N.D.C.S. che, come da comunicazione della Segreteria Generale prot. n° 0007360/17 del 28 Dicembre 2017, il Consiglio Federale del 21 Dicembre scorso ha autorizzato, a partire dal 2018, la modifica degli art. 85 - 99 e 139 del Regolamento Tecnico Attività Agonistica come sotto elencato e sottolineato in neretto:

    Articolo 85

    Nelle corse iscritte nel calendario nazionale ed internazionale sono obbligatorie le seguenti segnalazioni relative al chilometraggio della corsa con pannelli fissi:

    • chilometro zero sulla linea di partenza

    • 50 km di corsa

    • indicazione del chilometraggio mancante all’arrivo relativamente ai chilometri 25-20-10-5-4-3-2.

    L’ultimo chilometro dovrà essere segnalato in tutte le gare con un triangolo rosso ( di almeno 30 cm di altezza) posto al centro della strada ad un’altezza minima di m. 4,20. Nelle gare internazionali e nazionali dovranno essere segnalate le seguenti distanze in relazione all’arrivo: 500 - 300  - 200 - 150 - 100 e 50 metri.

    La linea di Arrivo con un telone  o pannello di colore rosso collocato trasversalmente alla sede stradale ad un’altezza minima di m. 4,20, recante la denominazione Arrivo, con scritta  di altezza  minima di m. 0,90 e, di lunghezza minima di  mt.3,00 4,00. In tale spazio non devono comparire ulteriori scritte

    Ai lati del telone e/o pannello, fuori dallo spazio della scritta ARRIVO, possono essere inserite sia verticalmente che orizzontalmente scritte pubblicitarie

    In corrispondenza all’Arrivo, deve essere tracciata  sulla strada la linea sulla quale viene rilevato l’ordine di arrivo, di colore nero larga 4 cm. su una fascia bianca larga cm. 72, cioè di cm. 34 da ciascun lato della linea nera. La vernice usata dovrà essere di qualità antisdrucciolevole. Nelle gare regionali, in sostituzione della fascia di arrivo, deve essere tracciata una linea bianca larga 4 cm. e collocato un telone con la scritta Arrivo, o pannello  con le caratteristiche di cui al comma precedente.

    In caso di condizioni ambientali difficili o di modificazioni del percorso il telone indicante l’arrivo ed il triangolo rosso dell’ultimo chilometro possono essere sostituiti,  da una bandiera rossa per l’ultimo km. e una bandiera  a scacchi bianco e nera per la segnalazione dell’arrivo, di ben visibili dimensioni, da collocarsi ai due lati della strada.

    Delle modificazioni di cui al comma precedente dovranno essere informati Direttori Sportivi e corridori prima della partenza o nel corso della gara in caso d’imprevista esigenza.

    E’ autorizzata l’installazione di un arco gonfiabile quale sostegno allo striscione di arrivo, nel rispetto delle misure del colore e della posizione stabiliti dal precedente terzo comma del presente articolo.

    E’ consentita la collocazione dell’arco gonfiabile quale sostegno del triangolo rosso dell’ultimo km..

    E’ vietata l’installazione di qualsiasi altra segnalazione collocata trasversalmente dall’ultimo km. alla linea di arrivo-

    L’arco gonfiabile collocato sulla linea di arrivo non dovrà in ogni caso impedire l’esercizio delle funzioni sia del Giudice di arrivo, sia del servizio di cronometraggio nelle corse a tappe ed a cronometro. 

    All’arrivo delle gare nazionali ed internazionali i fotografi che indossano un segno distintivo occupano gli spazi loro riservati sui due lati della strada, secondo lo schema indicato all’art. 2.2.086 UCI

     

    Articolo 99

    Nelle corse iscritte nei calendari regionali, in quello nazionale ed internazionale, il Direttore di Corsa dovrà disporre il ritiro dei corridori che siano in ritardo ritenuto incolmabile oppure privi di qualsiasi forma di protezione e di sicurezza sia da parte degli organizzatori o dei loro delegati, sia delle forze dell’ordine al seguito della corsa e sul percorso.

    La misura del ritardo e le modalità di applicazione della norma dovranno essere definite nelle linee generali tra Direttore di Corsa e Presidente di Giuria (in applicazione delle prescrizioni consentite nell’autorizzazione della corsa e della relativa ordinanza di sospensione della circolazione) e comunicate, prima della partenza durante la riunione tecnica, ai Direttori Sportivi; sarà compito e responsabilità di questi ultimi avvisare i propri atleti.

    Il ritiro dei corridori ritenuti in ritardo è disposto esclusivamente dal Direttore di Corsa o dal suo vice e deve essere considerato unicamente quale atto a tutela della sicurezza dei corridori stessi. Articolo 99 (ex. 98-99)

    Il Direttore di corse ciclistiche abilitato allo svolgimento delle funzioni di seguito specificate (in conformità alla normativa emanata dal settore competente), viene designato dall’Organizzatore della gara.

    Il ruolo del Direttore di Corsa assume importanza fondamentale nelle fasi di preparazione e nello svolgimento di qualsiasi manifestazione ciclistica, sia questa regionale, nazionale e internazionale. 

    In tutte le gare iscritte nel calendario regionale, nazionale ed internazionale le questioni di natura  organizzativa sono affidate alla competenza del  Direttore di Corsa, nel rispetto del presente regolamento ed in conformità  delle norme relative allo svolgimento dell’attività dettate dalla Commissione Nazionale Direttori di Corsa, ed approvate dal Consiglio Federale.

    Il Direttore di Corsa collaborerà con la società organizzatrice in sede di predisposizione del programma tecnico di corsa, affinché possano essere previste le necessarie misure di sicurezza da adottare a titolo attivo o passivo.

    Il Direttore di Corsa, nell’atto di accettare l’incarico, deve valutare con attenzione che sussistano le condizioni per poter svolgere bene il proprio compito, ovvero di poter armonizzare, con giusta autonomia professionale, l’osservanza puntuale delle norme dettate in materia sia dalle pubbliche autorità che dagli organi sportivi.

    Ad esso spetta l’accertamento preventivo delle condizioni del percorso e la rispondenza alle esigenze di sicurezza per i corridori e per il seguito nella fase di organizzazione della corsa stessa, oltre all’osservanza in particolare di quanto prescritto dagli articoli 57, 58, 79 e 106 del presente regolamento.

    E’ obbligo del Direttore di Corsa comunicare ai rappresentanti delle Società le norme vigenti in materia di sicurezza prima della partenza, con le modalità che riterrà più opportune.

    Il Direttore di Corsa dovrà assicurare i costanti collegamenti in corsa a mezzo radio con il vice Direttore di Corsa (ove previsto), i veicoli della Scorta Tecnica e la Giuria.

    Stabilite le misure da adottarsi in merito a quanto precede, il Direttore di Corsa ne coordinerà l’esecuzione d’intesa con la Giuria, la scorta della Polizia Stradale o Tecnica e con il gruppo di staffette motociclistiche della società organizzatrice.

    Nel corso della gara il Direttore di Corsa collabora con la Giuria.

    La collocazione in corsa del Direttore di Corsa, conferisce la specifica funzione ad esso affidata e cioè la verifica continua delle condizioni di sicurezza del percorso.

    Il Direttore di Corsa può avere la collaborazione di più vice Direttori di Corsa, ugualmente designati dalla Società organizzatrice, che svolgeranno il proprio compito secondo le disposizioni emanate dal Direttore di Corsa titolare.

    I Direttori di Corse ciclistiche sono come di seguito denominati:

    • D.C.R. – Direttore di Corsa Regionale – può operare solo nelle gare regionali;

    • D.C.I. – Direttore di Corsa Internazionale – può operare nelle gare regionali, nazionali ed internazionali, per le categorie giovanili e dilettantistiche e nei campionati italiani;

    • D.C.P. – Direttore di Corsa Professionisti – può  operare in tutte le gare.

    Spetta al Direttore di Corsa, direttamente o indirettamente:

    Secondo quanto indicato nell’art. 7-bis comma 3-bis del disciplinare delle Scorte   Tecniche emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed evidenziato nella circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 14 Ottobre 2014 può vietare o escludere dalla corsa tutte quelle figure o soggetti che costituiscono pericolo o intralcio alla sicurezza della gara sia in gare Regionali, Nazionali e Internazionali;

    • autorizzare le vetture e le moto al seguito secondo le norme dettate dall’art. 128 e segu enti del presente regolamento assumendone la responsabilità;

    • verificare la presenza al raduno di partenza del medico di corsa e/o della/e autoambulanza/e al seguito;

    • verificare la rispondenza del raduno di partenza alle esigenze di sicurezza e di funzionalità;

    • accertare che la segnaletica stabilita sia stata collocata in modo appropriato;

    • controllare se nella località di arrivo sia stato posto in opera tutto quanto è previsto dalle specifiche disposizioni organizzative a riguardo;

    • contattare il referente della scorta tecnica o di polizia stradale, il medico di servizio designato, l’ente proprietario dell’autoambulanza per coordinare preventivamente le misure di sicurezza relative;

    • emanare le disposizioni necessarie alle staffette motociclistiche prima della partenza nel rispetto dei compiti propri e di quelle della scorta tecnica o della polizia;

    • verificare l’applicazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione della gara e nell’eventuale sospensione (o limitazione) del traffico, di cui deve portare con se copia conforme per l’intera durata della gara. Nella riunione tecnica il Direttore di Corsa renderà noti i particolari organizzativi adottati in conformità del presente regolamento e di quello particolare di corsa;

    • e’ attribuita al Direttore di Corsa la responsabilità dell’osservanza delle norme contenute nel dispositivo di autorizzazione allo svolgimento della gara da parte del competente organo statale, disponendo in caso di assenza della scorta della polizia stradale e di quella tecnica l’annullamento della gara.

    • svolgere le funzioni previste dall’art. 82 e dall’art. 106) del presente regolamento;

    • alla Direzione della Corsa compete oltre alla disciplina delle vetture al seguito, un accertamento continuo delle condizioni del percorso utilizzando le staffette motociclistiche  e le vetture di Inizio e Fine gara collegate a mezzo radio o diverso mezzo di comunicazione;

    • nelle manifestazioni regionali, disciplinare le vetture al seguito e le posizioni delle vetture neutre di assistenza tecnica;

    • nelle manifestazioni regionali, permettere o meno il superamento del gruppo dei concorrenti in qualunque momento della gara.

    In assenza del Direttore di Corsa la Società organizzatrice provvederà alla sua sostituzione o con uno dei vice Direttori di Corsa o con altro Direttore di Corsa parimenti abilitato. L’impossibilità della sostituzione comporta l’annullamento della corsa e l’abbandono della stessa  da parte del Collegio di Giuria.

    Dopo la scadenza del tempo massimo e/o non oltre trenta minuti dopo l’arrivo dell’ultimo corridore il Direttore di Corsa presenterà il proprio rapporto al Presidente di Giuria sia in materia d’incidenti verificatisi, di segnalazione di infrazioni registrate per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Per fatti non inerenti la gara, il Direttore di Corsa può inviare apposito rapporto alle Strutture competenti.

    Il Direttore di Corsa deve svolgere le proprie funzioni esclusivamente a bordo di autovettura anche fuoriuscendo dal tettuccio apribile; è ammessa la figura del Direttore di Corsa in Moto solo se sono presenti almeno 2 Direttori di Corsa in auto. Sarà il Direttore di Corsa titolare a definirne la posizione in corsa.

     

    Articolo 139

    Nelle corse regionali  dovrà essere rispettato il seguente ordine di precedenza iniziale degli automezzi al seguito:

    1. Inizio corsa (cartello previsto dall’art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495);
    2. stampa (disco azzurro)
    3. vettura neutra (bandiere gialle)
    4. radio corsa
    5. Vice Direttore di Corsa (disco bianco)
    6. Prima vettura Giuria (disco rosso)
    7. moto Giudice di Gara (disco rosso) Direttore di Corsa in Moto (se presente)
    8. corridori
    9. Seconda vettura Giuria (disco rosso)
    10. Direttore di Corsa (disco bianco)
    11. vettura neutra (bandiere gialle)
    12. Medico di gara
    13. Presidente o Componente C.F. e/o CC.RR. e/o CC.PP. (disco federale)
    14. Struttura Tecnica Nazionale e/o Regionale (disco federale);
    15. Commissione Nazionale e/o Regionale Direttori di Corsa (disco federale);
    16. Commissione Nazionale e/o Regionale Giudici di Gara (disco federale);
    17. automezzi società aventi corridori in corsa secondo l’ordine di estrazione a sorte (disco giallo)
    18. Organizzazione (disco rosa)
    19. Giudice di Arrivo (disco rosso)
    20. autoambulanza (croce rossa)
    21. Fine corsa (cartello previsto dall’art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495)

    Schema Allegato n. 8 del presente regolamento.

    Durante la corsa la collocazione degli automezzi autorizzati ad esclusione di quello  del medico di gara, potrà essere modificata del Presidente di Giuria nelle gare nazioni ed internazionali, dal  Direttore di Corsa nelle gare regionali, secondo le circostanze e nel  rispetto delle norme di protezione e di sicurezza dei corridori, del seguito e degli spettatori.

    Nelle gare di un giorno ed a tappe iscritte nel calendario nazionale e internazionale, l’ordine di marcia degli automezzi è quello stabilito dalla U.C.I. di cui schema UCI 2.3.046.

     

    Il Presidente della C.N.D.C.S.

    Roberto Sgalla

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