2^ sezione – RG 29/24

    Composto da

    Avv. Serena Imbriani – Presidente f.f.

    Avv. Lucia Bianco – Componente

    Avv. Oronzo Simeone – Componente

    Con l’assistenza dell’avv. Marzia Picchioni (funzionario F.C.I.) – Segretario

    Nel procedimento iscritto al. N. R.G 29/24 introdotto con ricorso dall’avv. Claudio Romagnoli in proprio per l’annullamento del comunicato n. 139 dell’1/12/2024 emesso dalla Commissione Elettorale Nazionale inerente la verifica dell’ammissibilità delle candidature presentate entro il 30 novembre 2024 per l’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale F.C.I. Campania, convocata per il giorno 15 dicembre 2024, per l’elezione del Presidente – Quadriennio Olimpico 2025/2028

    FATTO

    Con ricorso in epigrafe indicato, pervenuto il 7 gennaio 2025, l’avv. Claudio Romagnoli ha esposto di essersi candidato alla carica di Presidente del Comitato Regionale Campano per l’assemblea elettiva del 17.11.2024 e del 15.12.2024 e di avere, in tale veste, un diritto personale, concreto e attuale ad impugnare la decisione della Commissione Nazionale elettorale che dichiarava ammissibile la candidatura del prof. Umberto Perna, resa nota con il comunicato n. 139 dell’01.12.2024, per insussistenza sostanziale del requisito previsto dall’art. 32 comma 3 dello Statuto Federale inerente la presentazione del programma di attività contestualmente alla proposta di candidatura.

    Ha rappresentato il ricorrente che il programma di attività presentato dal candidato Perna era identico e sovrapponibile a quello presentato dal prof. Giuseppe Cutolo per la sua candidatura per l’assemblea elettiva del 17.11.2024 nel corso della quale però il candidato Cutolo non raggiungeva il quorum dei 2/3 dei voti necessario alla sua rielezione essendo lui presidente uscente ed essendolo stato per oltre 3 mandati e perciò veniva riconvocata l’assemblea elettiva per il 15.12.2024.

    A riprova della propria tesi dell’identità e sovrapponibilità del programma del candidato Perna a quello presentato per l’assemblea del 17.11.2024 dal prof. Cutolo, il ricorrente ha allegato al ricorso entrambi i programmi in questione, rilevandone in dettaglio l’identità di contenuto e persino di caratteri di scrittura salvo qualche minima variazione riferita a specificità del candidato.

    Il ricorrente ha eccepito che la non originalità del programma di attività del candidato Perna e la sua identità e riproduzione di quello di altro candidato, costituisca una violazione dell’art. 32 dello Statuto Federale che al comma 3 prevede che i candidati alla presidenza regionale devono inoltrare i programmi di attività a corredo della propria candidatura.

    Unitamente alla violazione dell’art. 32 comma 3 dello Statuto, l’avv. Romagnoli evidenzia che i fatti segnalati costituiscono, sotto l’aspetto disciplinare, una violazione dei doveri di lealtà e correttezza imposti dal Regolamento di Giustizia Federale FCI, e sotto l’aspetto dell’etica, una violazione del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI che impone un obbligo di rispetto delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia del CONI e dell’Ente di appartenenza.

    Esposti i fatti e segnalate le norme e le disposizioni ritenute violate, il ricorrente ha richiesto al Tribunale di annullare il comunicato n.139 del 1.12.2024, di dichiarare la nullità dell’elezione del prof. Umberto Perna con consequenziale declaratoria di decadenza dalla carica di Presidente sancita dall’assemblea elettiva del 15.12.2024 e, per l’effetto revocare ogni altro atto accessorio e consequenziale da essa derivante.

    Il ricorrente ha anche avanzato una domanda cautelare per la nomina di un commissario che provveda all’espletamento delle attività del Comitato Campano sino alla definizione del presente procedimento.

    Da ultimo il ricorrente riporta di aver segnalato la vicenda alla Procura Federale per le determinazioni del caso.

    In data 9.1.2025 il ricorrente ha trasmesso alla segreteria del Tribunale una serie di post pubblicati sui social dal prof. Perna nei quali manifesta adesione e pubblicizza la candidatura del prof. Cutolo nonché un video del suo intervento nel corso dell’assemblea del 15.12.2024

    IN DIRITTO

    Preliminarmente si precisa che la decisione viene adottata, secondo le prescrizioni dell’art. 2 lett.e) del Regolamento CONI per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni, omessa ogni altra formalità e senza disporre la comparizione delle parti. Ai sensi della disposizione della lett. d) del medesimo n. 2 del Regolamento CONI si ritiene il ricorrente legittimato a proporre il ricorso.

    Tuttavia, esaminati gli atti, ritenute le date degli eventi riportate dallo stesso ricorrente, che restano incontestate, il Tribunale non ritiene di dover pervenire ad esaminare il merito della vicenda poiché il ricorso è inammissibile per quanto previsto dall’art. 32 n. 2 dello Statuto Federale.

    Il ricorso è pervenuto al Tribunale in data 7 gennaio 2025 cioè ben oltre il termine di 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale che l’art. 32 n. 2 dello Statuto prevede come condizione di ammissibilità per le impugnazioni avverso le candidature nazionali e regionali.

    La candidatura del prof. Umberto Perna alla presidenza del Comitato Regionale della Campania è stata ammessa dalla Commissione Elettorale Nazionale con comunicato n. 139 dell’1.12.2024 pubblicato nella stessa data sul sito internet federale.

    Per la stessa ammissione del ricorrente, il programma di attività del candidato Umberto Perna è stato pubblicato in data 9.12.2024 sul sito federale dal Comitato Regionale Campano con comunicato n. 28 e, pertanto, era conoscibile da quella data per ogni raffronto e verifica.

    La disposizione dell’art. 32 dello Statuto Federale FCI è conforme alla disposizione del Regolamento CONI per l’impugnazione avverso la tabella dei voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionale elettive che, <<Ai sensi dell’art. 6.1.6 dei Principi Fondamentali degli statuti delle FSN/DSA

    è stabilito che “avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale Coni

    Il ricorso risulta tardivamente proposto sia con riferimento alla pubblicazione del comunicato n. 139 della Commissione Elettorale, sia con riferimento alla data di pubblicazione del programma di attività sul sito del Comitato Regionale Campano e sin anche con riferimento alla data dell’assemblea elettiva e perciò deve essere ritenuto inammissibile.

    Ogni altra questione di carattere disciplinare posta dal ricorrente non è di competenza di codesto tribunale e, del resto, il ricorrente ha esposto di aver indirizzato una segnalazione dei fatti al Procuratore Federale per le determinazioni del caso.

    P.Q.M.

    Ritenuta la tardività del ricorso lo dichiara inammissibile

    f.to Il Presidente avv. Serena Imbriani

    f.to il Relatore Avv. Oronzo Simeone

    IL segretario

    f.to Avv. Marzia Picchioni

    N.° 23 del 2024

    9 Gennaio, 2025

    2^ sezione - RG 29/24

    Composto da

    Avv. Serena Imbriani – Presidente f.f.

    Avv. Lucia Bianco – Componente

    Avv. Oronzo Simeone – Componente

    Con l’assistenza dell’avv. Marzia Picchioni (funzionario F.C.I.) – Segretario

    Nel procedimento iscritto al. N. R.G 29/24 introdotto con ricorso dall’avv. Claudio Romagnoli in proprio per l’annullamento del comunicato n. 139 dell’1/12/2024 emesso dalla Commissione Elettorale Nazionale inerente la verifica dell’ammissibilità delle candidature presentate entro il 30 novembre 2024 per l’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale F.C.I. Campania, convocata per il giorno 15 dicembre 2024, per l’elezione del Presidente – Quadriennio Olimpico 2025/2028

    FATTO

    Con ricorso in epigrafe indicato, pervenuto il 7 gennaio 2025, l’avv. Claudio Romagnoli ha esposto di essersi candidato alla carica di Presidente del Comitato Regionale Campano per l’assemblea elettiva del 17.11.2024 e del 15.12.2024 e di avere, in tale veste, un diritto personale, concreto e attuale ad impugnare la decisione della Commissione Nazionale elettorale che dichiarava ammissibile la candidatura del prof. Umberto Perna, resa nota con il comunicato n. 139 dell’01.12.2024, per insussistenza sostanziale del requisito previsto dall’art. 32 comma 3 dello Statuto Federale inerente la presentazione del programma di attività contestualmente alla proposta di candidatura.

    Ha rappresentato il ricorrente che il programma di attività presentato dal candidato Perna era identico e sovrapponibile a quello presentato dal prof. Giuseppe Cutolo per la sua candidatura per l’assemblea elettiva del 17.11.2024 nel corso della quale però il candidato Cutolo non raggiungeva il quorum dei 2/3 dei voti necessario alla sua rielezione essendo lui presidente uscente ed essendolo stato per oltre 3 mandati e perciò veniva riconvocata l’assemblea elettiva per il 15.12.2024.

    A riprova della propria tesi dell’identità e sovrapponibilità del programma del candidato Perna a quello presentato per l’assemblea del 17.11.2024 dal prof. Cutolo, il ricorrente ha allegato al ricorso entrambi i programmi in questione, rilevandone in dettaglio l’identità di contenuto e persino di caratteri di scrittura salvo qualche minima variazione riferita a specificità del candidato.

    Il ricorrente ha eccepito che la non originalità del programma di attività del candidato Perna e la sua identità e riproduzione di quello di altro candidato, costituisca una violazione dell’art. 32 dello Statuto Federale che al comma 3 prevede che i candidati alla presidenza regionale devono inoltrare i programmi di attività a corredo della propria candidatura.

    Unitamente alla violazione dell’art. 32 comma 3 dello Statuto, l’avv. Romagnoli evidenzia che i fatti segnalati costituiscono, sotto l’aspetto disciplinare, una violazione dei doveri di lealtà e correttezza imposti dal Regolamento di Giustizia Federale FCI, e sotto l’aspetto dell’etica, una violazione del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI che impone un obbligo di rispetto delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia del CONI e dell’Ente di appartenenza.

    Esposti i fatti e segnalate le norme e le disposizioni ritenute violate, il ricorrente ha richiesto al Tribunale di annullare il comunicato n.139 del 1.12.2024, di dichiarare la nullità dell’elezione del prof. Umberto Perna con consequenziale declaratoria di decadenza dalla carica di Presidente sancita dall’assemblea elettiva del 15.12.2024 e, per l’effetto revocare ogni altro atto accessorio e consequenziale da essa derivante.

    Il ricorrente ha anche avanzato una domanda cautelare per la nomina di un commissario che provveda all’espletamento delle attività del Comitato Campano sino alla definizione del presente procedimento.

    Da ultimo il ricorrente riporta di aver segnalato la vicenda alla Procura Federale per le determinazioni del caso.

    In data 9.1.2025 il ricorrente ha trasmesso alla segreteria del Tribunale una serie di post pubblicati sui social dal prof. Perna nei quali manifesta adesione e pubblicizza la candidatura del prof. Cutolo nonché un video del suo intervento nel corso dell’assemblea del 15.12.2024

    IN DIRITTO

    Preliminarmente si precisa che la decisione viene adottata, secondo le prescrizioni dell’art. 2 lett.e) del Regolamento CONI per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni, omessa ogni altra formalità e senza disporre la comparizione delle parti. Ai sensi della disposizione della lett. d) del medesimo n. 2 del Regolamento CONI si ritiene il ricorrente legittimato a proporre il ricorso.

    Tuttavia, esaminati gli atti, ritenute le date degli eventi riportate dallo stesso ricorrente, che restano incontestate, il Tribunale non ritiene di dover pervenire ad esaminare il merito della vicenda poiché il ricorso è inammissibile per quanto previsto dall’art. 32 n. 2 dello Statuto Federale.

    Il ricorso è pervenuto al Tribunale in data 7 gennaio 2025 cioè ben oltre il termine di 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale che l’art. 32 n. 2 dello Statuto prevede come condizione di ammissibilità per le impugnazioni avverso le candidature nazionali e regionali.

    La candidatura del prof. Umberto Perna alla presidenza del Comitato Regionale della Campania è stata ammessa dalla Commissione Elettorale Nazionale con comunicato n. 139 dell’1.12.2024 pubblicato nella stessa data sul sito internet federale.

    Per la stessa ammissione del ricorrente, il programma di attività del candidato Umberto Perna è stato pubblicato in data 9.12.2024 sul sito federale dal Comitato Regionale Campano con comunicato n. 28 e, pertanto, era conoscibile da quella data per ogni raffronto e verifica.

    La disposizione dell’art. 32 dello Statuto Federale FCI è conforme alla disposizione del Regolamento CONI per l’impugnazione avverso la tabella dei voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionale elettive che, <<Ai sensi dell’art. 6.1.6 dei Principi Fondamentali degli statuti delle FSN/DSA

    è stabilito che “avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale Coni

    Il ricorso risulta tardivamente proposto sia con riferimento alla pubblicazione del comunicato n. 139 della Commissione Elettorale, sia con riferimento alla data di pubblicazione del programma di attività sul sito del Comitato Regionale Campano e sin anche con riferimento alla data dell’assemblea elettiva e perciò deve essere ritenuto inammissibile.

    Ogni altra questione di carattere disciplinare posta dal ricorrente non è di competenza di codesto tribunale e, del resto, il ricorrente ha esposto di aver indirizzato una segnalazione dei fatti al Procuratore Federale per le determinazioni del caso.

    P.Q.M.

    Ritenuta la tardività del ricorso lo dichiara inammissibile

    f.to Il Presidente avv. Serena Imbriani

    f.to il Relatore Avv. Oronzo Simeone

    IL segretario

    f.to Avv. Marzia Picchioni

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