N.° 18 del 2024

    15 Dicembre, 2024

    2^ sezione - Procedimento RG n. 24/2024

    Composto da

    Avv. Serena Imbriani - Presidente f.f.

    Avv. Lucia Bianco- Componente (Relatore)

    Avv Danika La Loggia – Componente

    Ha pronunciato, nell’udienza fissata in data 10 dicembre 2024 su ricorso del sig. D’Amicis Anthony per l’annullamento dell’assemblea elettiva del Comitato provinciale FCI di Taranto, all’esito della Camera di Consiglio tenutasi successivamente all’udienza, all’unanimità dei propri componenti la seguente decisione.

    In data 25.11.2024   il sig. Anthony d’Amicis quale Presidente della società GS Ciclistico Grottaglie proponeva nei termini ricorso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Federale “per l’annullamento dell’assemblea elettiva Provinciale del Comitato provinciale di Taranto” svoltasi nello stesso giorno.

    A sostegno del proprio ricorso il sig. D’Amicis esponeva:

    Di aver notato che nella sala dell’assemblea la Commissione verifica poteri “era sistemata in una stanza alla quale accedevano il candidato Presidente Turitto e il sig. Calò Giovanni, che non risultava essere tra gli elettori né tra i candidati”;

    Il sig. Turitto , prima che gli venisse consegnato il verbale da parte della Commissione Verifica Poteri comunicava al Presidente della società Ciclisport 2000 sig.  Ciro Vestita che “non era stato ammesso a votare”, ciò in spregio alle disposizioni di cui all’art. 37 del Regolamento Organico.

    La motivazione di detta esclusione consisteva nel non aver rispettato la procedura prevista per l’invio della delega poiché risultava mancante del documento di identità, che viceversa risultava essere stata inoltrata sia pur ad un indirizzo pec diverso, ed in ogni caso esibita il giorno dell’Assemblea stessa.

    All’esito della predetta comunicazione provvedeva, unitamente al sig. Mansueto Vincenzo parimenti firmatario del ricorso, a chiedere alla Commissione Verifica Poteri di rimettere la decisione dell’ammissibilità della delega del sig. Vestita all’Assemblea, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento Organico. Tuttavia la CVP rigettava la suddetta istanza.

    Il ricorrente lamentava inoltre che era stato nominato direttamente dal sig. Turitto il presidente dell’Assemblea e non invece l’Avv. Lorenzo Spinelli indicato dal medesimo e dal sig. Mansueto. In buona sostanza l’interesse del sig. D’Amicis a proporre il ricorso consisteva nel fatto che l’eventuale ammissione del sig. Vestita avrebbe potuto cambiare l’esito delle votazioni, visto che con la sua società rappresentava due voti.

    Concludeva il proprio ricorso con la richiesta di annullamento dell’Assemblea provinciale “a causa delle gravi irregolarità verificatesi nel corso della seduta assembleare e delle operazioni di verifica”

    Con atto del 4.12.2024 si costituiva in giudizio il sig. Turitto Angelo il quale chiedeva il rigetto del ricorso promosso dal D’Amicis poiché l’Assemblea elettiva del 25.11.2024 si era tenuta regolarmente in piena conformità e rispetto delle normative e regolamenti della FCI, sia nelle fasi preliminari di verifica e controllo della sussistenza dei requisiti per l’accesso al voto di ciascun elettore che nelle successive fasi di costituzione dell’assemblea e operazioni di voto e scrutinio finale.

     Il sig. Turitto riferiva di aver notato una certa animosità durante la verifica dei poteri perché il sig. Ciro Vestita era stato escluso dal voto per irregolarità nell’invio della documentazione secondo le modalità prescritte dalla convocazione dell’Assemblea secondo cui “la delega …(omissis) ..deve contenere a pena di inammissibilità le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della società (art.12 punto 2 dello Statuto) ed inoltrata a mezzo pec presso il Comitato Provinciale FCI almeno tre giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea elettiva”.

    Concludeva per il rigetto del ricorso.

    Con la memoria del 9.12.2024 si costituiva il difensore del ricorrente d’Amicis confermando integralmente le ragioni, contestazioni ed eccezioni dedotte dal sig. D’Amicis nonché la domanda di annullamento dell’Assemblea elettiva del Comitato Provinciale. Deduceva, altresì, che la Commissione Verifica Poteri avesse erroneamente interpretato la disposizione di cui all’art. 12 comma 2 dello Statuto federale dal momento che l’invio tre giorni prima via pec della delega unitamente al documento di identità costituisce soltanto una “mera anticipazione conoscitiva” di detti documenti.

    All’udienza del 10.12.2024 sono comparsi: l’avv. Stellacci per il ricorrente, l’avv. De Palma per il sig. Turitto e quest’ultimo personalmente, i quali si riportavano a quando dedotto nei propri scritti difensivi.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il ricorso è infondato.

    Il perimetro normativo in materia di svolgimento delle Assemblee provinciali è delineato dall’art. 12 dello Statuto Federale e dalla Parte IV- Titolo 1 del Regolamento Organico.

    Il comma 2 dell’art. 12 prescrive che “Nell’ambito di una società affiliata è ammessa la delega a rappresentare la società da parte del Presidente ad un componente del Consiglio Direttivo. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell’associazione o della società sportiva delegante redatta sul modello allegato alla convocazione dell’Assemblea e contenere a pena di inammissibilità le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa”.

    Al successivo art. 4 viene poi disposto che sia l’avviso di convocazione a contenere le modalità di svolgimento dell’Assemblea e che lo stesso sia comunicato con le modalità indicate agli Affiliati.

    L’art. 37 del Regolamento Organico disciplina poi la nomina della Commissione Verifica Poteri determinandone altresì la propria competenza. Il comma 6 del medesimo articolo così recita: “Alla commissione verifica poteri compete il controllo sull’identità dei Delegati. Alla stessa inoltre spetta il controllo sulla regolarità delle deleghe”.

    Il successivo art. 38 sempre del Regolamento Organico disciplina la modalità del rilascio e della consequenziale comunicazione delle deleghe, stabilendo che “una copia delle stesse deve pervenire al Comitato Provinciale almeno tre giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea”.

    Orbene l’avviso di convocazione dell’Assemblea del 25.1.2024 prescriveva che l’inoltro della delega e del documento di identità venisse inoltrato a pena di inammissibilità entro tre giorni all’indirizzo pec: taranto.federciclismo@k-postacertificata.it.

    Alla luce del combinato disposto delle suddette norme questo Tribunale ritiene prive di pregio giuridico le eccezioni sollevate da parte ricorrente e pertanto l’operato della Commissione Verifica Poteri in occasione dell’Assemblea Provinciale di Taranto è risultato legittimo, e per l’effetto la Assemblea Provinciale di Taranto non risulta essere stata inficiata da alcuna irregolarità.

    Parte ricorrente sostiene che ai sensi dell’art. 49 del Regolamento Organico la Commissione Verifica Poteri avrebbe potuto rimettere la decisione definitiva dell’ammissibilità del sig. Vestita all’ Assemblea. Tuttavia questo Tribunale ritiene che il contenuto della norma invocata non lasci spazio ad interpretazioni laddove recita che all’Assemblea è rimessa l’“eventuale discussione ed ammissione, caso per caso, dei delegati per i quali non si sia pronunciata in modo definitivo la Commissione Verifica Poteri.E’ di tutta evidenza, pertanto, che alcuna censura può essere mossa all’operato della Commissione Verifica Poteri che ha esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale e di controllo, in qualità di organo dell’Assemblea, nel non ammettere in via definitiva al voto un delegato per mancato rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari.

    Pretendere di sovvertire quanto inequivocabilmente richiesto dalle norme statutarie e regolamentari significherebbe porre nel vuoto le stesse che sono poste viceversa nell’ interesse della regolarità del procedimento elettivo; regolarità che verrebbe vanificata e compromessa dal momento che si porrebbero in essere delle incerte modalità partecipative che contrastano con i termini essenziali delle assemblee elettive.

    Peraltro, questo Tribunale  non può non tener conto del fatto che il ricorso proposto dal sig. D’Amicis   non contiene in alcun modo la domanda di annullamento dell'avviso di convocazione ovvero delle modalità procedurali poste alla base del momento elettorale, dove vengono appunto prescritte le modalità di presentazione delle candidature, limitandosi soltanto ad una doglianza relativa ad una propria “interpretazione” in merito alla severità della norma e quindi della decisione della Commissione Verifica Poteri, dal momento che la stessa ben poteva rimettere la decisione all’Assemblea, ovvero poteva tener conto del fatto che il sig. Vestita avesse esibito  il giorno stesso dell’Assemblea il proprio documento di identità.

    Ammettere una tale interpretazione implicherebbe inevitabilmente una sorta di anarchia procedimentale dove ogni candidato può leggere le prescrizioni procedimentali come relative e non assolute, conferendo una incertezza delle situazioni giuridiche incompatibile con la rigorosità dell’attività prodromica al momento elettivo.

    Anche l’eccezione della nomina effettuata direttamente dal sig. Turitto del Presidente dell’Assemblea è priva di fondamento poiché risulta per tabulas, e cioè dal verbale dell’Assemblea, che il sig. Turitto ha “proposto” il sig. Masi quale Presidente dell’Assemblea e che sia stata quest’ultima ad eleggerlo ritualmente.

    PQM

    Rigetta il ricorso.

    Si comunichi.

     

    f.to Il Presidente, Avv Serena Imbriani

    f.to Il relatore Avv.Lucia Bianco

    Il Segretario, Avv. Marzia Picchioni

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