2^ sezione – Procedimento Rg 4/25

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    – Avv. Salvatore Minardi – Presidente

    – Avv. Giovanni Petrella – Giudice relatore

    – Avv. Lucia Bianco – Giudice

    con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al N° 4/2025 R.G. Trib. Federale sez. II, promosso dai Sigg. ri Otrezna Inna e Gorga Gianni nei confronti della Società ASD Vaiano Bike avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento della minore G.G.

    Il Tribunale Federale II Sezione, preso atto che:

    • Nel mese di dicembre 2024 i sigg.ri Otrezna Inna e Gorga Gianni comunicavano per le vie brevi ed a mezzo messaggi whatsapp del 29/12/2024 che la loro figlia minore G.G., tesserata con l’ASD Vaiano Bike nella ctg. “giovanissimi” per l’anno 2025, non avrebbe più corso per la suddetta ASD e, quindi, chiedevano il nulla osta (non essendovi vincoli di sorta) per poter tesserare la loro figlia con altra società. Si dichiaravano, altresì, disponibili a restituire il materiale tecnico di cui era in possesso l’atleta, e come consegnata alla stessa, ad esclusione della bici di marca Fondriest che, nel giugno 2024, era stata oggetto di furto (ciò sempre a dire dei richiedenti). Gli stessi genitori della minore sollecitavano la fissazione di un incontro con i dirigenti dell’ASD Vaiano Bike al fine di consegnare il materiale ed ottenere contestualmente il Nulla Osta per il tesseramento con altra società per la stagione 2025;
    • successivamente intercorreva tra i ricorrenti e la convenuta ASD una corrispondenza epistolare e messaggistica a tutto il 12 marzo 2025, sia in merito al preteso solerte rilascio del NULLA OSTA (per la parte ricorrente) che in merito alla necessità di ottenere il controvalore della bici Fondriest già consegnata all’atleta e che non era più nella sua disponibilità per essere stata oggetto di furto (per la parte resistente);
    • il 17 febbraio 2025 l’ASD convenuta comunicava definitivamente che il “nulla osta” richiesto non sarebbe stato concesso senza il dovuto pagamento della somma quantificata unilateralmente in € 750,00;
    • in data 25 febbraio 2025 a mezzo pec , stante il mancato rilascio del nulla osta, il sig. Gorga Gianni, nella qualità, proponeva formale istanza a questo Tribunale, al fine di ottenere una: … “… rapida risoluzione della questione …” ,,, ;
    • successivamente in data 04 marzo 2025 veniva riproposta la medesima richiesta di cui sopra da entrambi i genitori dell’atleta minorenne, ciò mediante la sottoscrizione dell’istanza inviata a mezzo pec dall’indirizzo: otreznainna@pec.it a firma sia del sig. Gorga Gianni che della sig.ra Otrezna Inna, avente il medesimo ed identico tenore di quella precedente del 25/02/2025;
    • in sede di trattazione dell’udienza, previa la verifica della regolarità degli avvisi di convocazione alle parti, constatata la presenza da remoto del sig. Stefano Giugni (in seguito a rituale espressa richiesta) il quale, privo di delega da parte della presidente della società Silvia Giugni, nonostante l’invito del Tribunale a voler produrre delega in tempi ragionevoli e a voler eventualmente assistere alla seduta quale dirigente del sodalizio, lo stesso comunicava impossibilità di ricevere una delega ad horas e rinunciava alla partecipazione da remoto chiudendo il collegamento.
    • Successivamente veniva sentito il Sig. Gorga il quale insisteva per l’accoglimento dell’istanza versata al Tribunale

    * * * *

    Il Tribunale federale,

    Esaminata la documentazione degli istanti, rileva che i genitori della minore hanno formulato l’istanza de qua in via irrituale direttamente al Tribunale stesso, e senza rispettare i criteri procedurali prescritti dai Regolamenti federali. Nel corso dell’udienza odierna l’istante non ha fornito eventuali ulteriori documenti rispetto a quanto già in atti, al fine dell’eventuale regolarizzazione del procedimento per consentire a questo Tribunale una disamina del merito della vicenda.

    Pertanto, accertata la mancanza di formale e rituale rispetto dell’iter procedimentale previsto dal Regolamento Tecnico dell’attività agonistica ai sensi dell’art. 28, 1° comma del R.T. Strada e, stante, la conseguenziale impossibilità di applicazione di quanto previsto al comma 2° del medesimo art. 28 del R.T. Strada

    PQM

    dichiara l’improponibilità della domanda.

    Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

    N.° 7 del 2025

    28 Marzo, 2025

    2^ sezione - Procedimento Rg 4/25

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    - Avv. Salvatore Minardi - Presidente

    - Avv. Giovanni Petrella – Giudice relatore

    - Avv. Lucia Bianco – Giudice

    con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al N° 4/2025 R.G. Trib. Federale sez. II, promosso dai Sigg. ri Otrezna Inna e Gorga Gianni nei confronti della Società ASD Vaiano Bike avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento della minore G.G.

    Il Tribunale Federale II Sezione, preso atto che:

    • Nel mese di dicembre 2024 i sigg.ri Otrezna Inna e Gorga Gianni comunicavano per le vie brevi ed a mezzo messaggi whatsapp del 29/12/2024 che la loro figlia minore G.G., tesserata con l’ASD Vaiano Bike nella ctg. “giovanissimi” per l’anno 2025, non avrebbe più corso per la suddetta ASD e, quindi, chiedevano il nulla osta (non essendovi vincoli di sorta) per poter tesserare la loro figlia con altra società. Si dichiaravano, altresì, disponibili a restituire il materiale tecnico di cui era in possesso l’atleta, e come consegnata alla stessa, ad esclusione della bici di marca Fondriest che, nel giugno 2024, era stata oggetto di furto (ciò sempre a dire dei richiedenti). Gli stessi genitori della minore sollecitavano la fissazione di un incontro con i dirigenti dell’ASD Vaiano Bike al fine di consegnare il materiale ed ottenere contestualmente il Nulla Osta per il tesseramento con altra società per la stagione 2025;
    • successivamente intercorreva tra i ricorrenti e la convenuta ASD una corrispondenza epistolare e messaggistica a tutto il 12 marzo 2025, sia in merito al preteso solerte rilascio del NULLA OSTA (per la parte ricorrente) che in merito alla necessità di ottenere il controvalore della bici Fondriest già consegnata all’atleta e che non era più nella sua disponibilità per essere stata oggetto di furto (per la parte resistente);
    • il 17 febbraio 2025 l’ASD convenuta comunicava definitivamente che il “nulla osta” richiesto non sarebbe stato concesso senza il dovuto pagamento della somma quantificata unilateralmente in € 750,00;
    • in data 25 febbraio 2025 a mezzo pec , stante il mancato rilascio del nulla osta, il sig. Gorga Gianni, nella qualità, proponeva formale istanza a questo Tribunale, al fine di ottenere una: … “… rapida risoluzione della questione …” ,,, ;
    • successivamente in data 04 marzo 2025 veniva riproposta la medesima richiesta di cui sopra da entrambi i genitori dell’atleta minorenne, ciò mediante la sottoscrizione dell’istanza inviata a mezzo pec dall’indirizzo: otreznainna@pec.it a firma sia del sig. Gorga Gianni che della sig.ra Otrezna Inna, avente il medesimo ed identico tenore di quella precedente del 25/02/2025;
    • in sede di trattazione dell’udienza, previa la verifica della regolarità degli avvisi di convocazione alle parti, constatata la presenza da remoto del sig. Stefano Giugni (in seguito a rituale espressa richiesta) il quale, privo di delega da parte della presidente della società Silvia Giugni, nonostante l’invito del Tribunale a voler produrre delega in tempi ragionevoli e a voler eventualmente assistere alla seduta quale dirigente del sodalizio, lo stesso comunicava impossibilità di ricevere una delega ad horas e rinunciava alla partecipazione da remoto chiudendo il collegamento.
    • Successivamente veniva sentito il Sig. Gorga il quale insisteva per l’accoglimento dell’istanza versata al Tribunale

    * * * *

    Il Tribunale federale,

    Esaminata la documentazione degli istanti, rileva che i genitori della minore hanno formulato l’istanza de qua in via irrituale direttamente al Tribunale stesso, e senza rispettare i criteri procedurali prescritti dai Regolamenti federali. Nel corso dell’udienza odierna l’istante non ha fornito eventuali ulteriori documenti rispetto a quanto già in atti, al fine dell’eventuale regolarizzazione del procedimento per consentire a questo Tribunale una disamina del merito della vicenda.

    Pertanto, accertata la mancanza di formale e rituale rispetto dell’iter procedimentale previsto dal Regolamento Tecnico dell’attività agonistica ai sensi dell’art. 28, 1° comma del R.T. Strada e, stante, la conseguenziale impossibilità di applicazione di quanto previsto al comma 2° del medesimo art. 28 del R.T. Strada

    PQM

    dichiara l’improponibilità della domanda.

    Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

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