Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. – Stefano Gianfaldoni – Componente relatore
– Avv. Giovanni Petrella – Componente
Presente, altresì, l’Avv. Lucia Bianco e con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 3/25 R.G. i Sigg.ri Cosmin Musat e Maria Brindusa Musat, genitori dell’atleta minore D.M., a seguito del rifiuto opposto dall’ASD GS Sorgente Pradipozzo al rilascio del nulla osta al trasferimento della predetta atleta ad altra società, si rivolgevano al Tribunale Federale II Sezione per ottenere la concessione d’ufficio per giusta causa del nulla osta in parola nonché in ragione dell’inadempimento della ridetta società alle prescrizioni di cui alla normativa in materia di trasferimento corridori disciplinata nel Regolamento Tecnico dell’attività Agonistica-Atleti Dilettanti Strada.
Deducevano, in particolare, che nel corso della stagione sportiva 2024 l’atleta D.M. (tessera FCI n. A184997 categoria esordiente primo anno) nell’ambito dell’attività sportiva svolta presso l’ASD G.S. Sorgente Pradipozzo con sede corrente in Portogruaro (VE), in ragione di una serie di vicissitudini attinenti l’organico societario nonché lo staff tecnico del sodalizio – che avrebbero modificato le dinamiche interne al gruppo squadra nonché intaccato la passione della giovane atleta per la pratica del ciclismo – aveva maturato la volontà di trasferirsi presso altra Società. Tale decisione veniva dapprima comunicata verbalmente in data 25.08.2024, senza tuttavia ricevere alcun riscontro, e successivamente confermata in una e-mail indirizzata alla ridetta Società in data 09.09.2024 anch’essa rimasta priva di seguito. Dipoi, a fronte della prospettazione da parte della ridetta Società di un esborso economico pari ad € 2.000,00 ai fini del rilascio del nulla osta in parola, il padre della ragazza, Cosmin Musat, procedeva alla formalizzazione della richiesta di svincolo a mezzo nota raccomandata a/r, consegnata alla stessa Società in data 03.10.2024. Stante il mancato riscontro, seguivano due solleciti (datati rispettivamente 07.10.2024 e 18.10.2024, entrambi a mezzo P.E.C.), con i quali il ridetto genitore Signor Musat reiterava la pregressa richiesta di rilascio del nulla osta nei confronti della di lui figlia.
Solo in data 31.10.2024 l’ADS G.S. Sorgente Pradipozzo forniva riscontro alle suddette richieste negando il trasferimento dell’atleta.
A supporto di tale presa di posizione veniva addotta la circostanza secondo cui la minore risultasse ancora vincolata al sodalizio sportivo nonché già inserita nell’organico della stagione sportiva 2025 e, dunque, impossibilitata al tesseramento con altra Società. Nell’occasione, inoltre, l’ASD GS Sorgente Pradipozzo qualificava come viziata la richiesta di nulla osta in parola pervenuta al sodalizio poiché priva della firma della madre dell’atleta minore.
I ricorrenti, dunque, ai sensi del disposto di cui all’art. 32 Regolamento Tecnico Attività Agonistica, si rivolgevano al competente Comitato Regionale ai fini della concessione d’ufficio del nulla osta al trasferimento ad altra società.
Con provvedimento del 29.11.2024 l’adito Comitato stabiliva che: “Pur considerando che le problematiche ambientali denunciate debbano essere oggetto di chiarimento con i tecnici e dirigenti della società di appartenenza, non si ritengono comunque sufficienti ad interrompere il vincolo societario in essere dell’atleta con la propria Società e si respinge quindi la richiesta per la concessione del Nulla Osta di Ufficio”.
I tentativi di riavvicinamento e di risoluzione bonaria della vertenza compulsati dal Comitato Regionale e avviati fra le parti non avevano esito positivo.
Ritenendo, dunque, insussistente il vincolo dell’atleta con l’Associazione predetta, gli odierni ricorrenti si rivolgevano all’intestato Tribunale a tutela dell’atleta.
A seguito della presentazione del ricorso in parola – datato 22.01.2025 e notificato in data 23.01.2025 – in data 20.02.2025 si costituiva nel presente procedimento l’ASD G.S. Sorgente Pradipozzo, depositando memoria difensiva ai sensi dell’art. 40 comma 2 del Regolamento di Giustizia Federale FCI.
In tale sede, il sodalizio sportivo anzitutto eccepiva, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso per assenza dei requisiti necessari nei procedimenti di secondo grado, con particolare riferimento alla carenza dei riferimenti della decisione avverso cui lo stesso ricorso veniva presentato.
Nel merito, l’Associazione sportiva chiedeva il rigetto del ricorso in forza dell’infondatezza delle argomentazioni poste dai ricorrenti a sostegno della propria istanza finalizzate all’ottenimento anzitempo dell’interruzione del rapporto di tesseramento intercorrente tra l’atleta minore D.M. e la ASD G.S. Sorgente Pradipozzo.
Nello specifico, a fronte della contestazione mossa con riferimento ad una prima interruzione subita dalla conduzione tecnica del Sig. Luigino Re nel mese di gennaio 2024, la Società resistente richiamava la circostanza secondo cui quest’ultimo non risultasse in possesso della qualifica di tecnico sino al mese di aprile 2024.
Per quanto concerne le asserite situazioni di conflitto interne alla compagine societaria denunciate dagli odierni ricorrenti, il sodalizio resistente escludeva in atti che mai si fossero verificati episodi di tale tenore innanzi alle atlete.
Altresì il sodalizio contestava la circostanza dedotta nel ricorso secondo cui alcune delle atlete avrebbero ricevuto trattamenti di favore in ordine all’utilizzo di materiali diversificati e di maggior qualità, adducendo dettagliate argomentazioni giustificative.
Circa l’assenza in blocco delle atlete agli allenamenti programmati tra il 19 ed il 25 agosto 2024 in ragione della sussistenza di un clima “negativo” attorno al gruppo squadra, la Società resistente deduceva che l’unica delle ragazze a non aver presenziato agli allenamenti tenutisi in ridetto periodo fosse la sola D.M.
Da ultimo, la associazione sportiva contestava la circostanza secondo cui il gruppo squadra sarebbe rimasto priva di adeguata guida tecnica nel mese di luglio 2024 così come il riferimento all’utilizzo dell’espressione “cadaveri” da parte del preparatore Sig. Luigi Innocente che, ad avviso della società odierna resistente, sarebbe stato totalmente travisato e decontestualizzato dai ricorrenti.
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Incardinato, dunque, il procedimento, all’udienza di prima comparizione del 25 febbraio 2025 erano presenti il sig. Cosmin Musat, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore D.M, assistito dall’Avv. Chiara Bortoletto e la ASD G.S. Pradipozzo rappresentata dal Presidente Andrea Miglioranza, assistita dall’Avv. Alessio Rui.
A seguito della relazione dell’Avv. Stefano Gianfaldoni venivano sentite le parti.
L’Avv. Bortoletto insisteva nell’accoglimento delle istanze istruttorie formulate. L’Avv. Rui insisteva preliminarmente per l’accoglimento della eccezione di improcedibilità.
Il Tribunale, all’esito della camera di consiglio, respingeva l’eccezione preliminare sollevata dalla società resistente e, in accoglimento delle istanze istruttorie proposte da entrambe le parti, ammetteva prova per testi, rinviando per l’escussione degli stessi all’udienza dell’11 marzo 2025, poi rinviata per i medesimi incombenti al 21 marzo 2025.
Alla ridetta ultima udienza, le parti, preso atto che i soggetti da escutere ed i capitoli di prova articolati nelle memorie istruttorie di parte ricorrente risultavano pressoché integralmente coincidenti con quelli già acquisiti nel procedimento n.1/2025 incardinato presso la stessa sezione del Tribunale, concordavano e nulla opponevano che i verbali e le dichiarazioni già rese dai testi Luigino Re e Sergio Zoccolan – testi indicati da parte ricorrente anche nell’altro procedimento – venissero integralmente acquisite agli atti del presente giudizio sportivo, a completamento dell’istruttoria. Diversamente per quanto concerne, invece, i testi Laura Muccignat e Daniel Comacchio – testi indicati da parte resistente – che venivano escussi all’udienza del 21.3.2025, con il secondo chiamato a rispondere anche sugli specifici capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria di parte resistente.
Chiusa l’istruttoria, a seguito della formale discussione, le parti concludevano come in atti e il procedimento veniva incamerato per la decisione.
Il Tribunale Federale – II Sezione,
riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, ritenendo sufficientemente istruito il procedimento sportivo, valuta il ricorso in parola non meritevole di accoglimento, con conseguente diniego alla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo sportivo ex art. 32 comma 5 lett. f) R.G. FCI.
Pur valutato attentamente quanto emerso nel corso dell’ampia e articolata istruttoria, da cui è emerso un ambiente poco sereno e con alcune criticità gestionali, comunque non pienamente all’altezza delle aspettative e dei canoni federali, nella specifica vicenda, l’intestato Tribunale ritiene non sufficientemente provate le circostanze addotte dai ricorrenti a sostegno della propria richiesta.
In sede istruttoria non sono infatti emersi elementi dai quali poter desumere con ragionevole certezza l’effettivo verificarsi di alterchi e litigi fra dirigenti e tecnici innanzi alla minore D.M. Per esplicita ammissione del teste Re indicato da parte reclamante vi sarebbero stati certamente una serie di confronti verbali attinenti questioni tecniche – e talvolta familiari, come riferito dal teste Muccignat – comunque mai evoluti in veri e propri scontri e, in ogni caso, che possano aver riguardato e coinvolto (anche solo indirettamente) e, conseguentemente, turbato, nello specifico, l’atleta D.M.
Parimenti non risulta sufficientemente provata l’effettiva sussistenza di un clima di tensione attorno alla ricorrente, tale da avere ingenerato (anche solo astrattamente) l’insorgenza di un sentimento di sofferenza nella stessa, con conseguente maturazione della volontà di allontanamento dal sodalizio.
Dal punto di vista organizzativo, in sede istruttoria, e più nello specifico dall’audizione della Signora Muccignat, è emerso che la società, in persona del Presidente Sig. Miglioranza, avesse messo a disposizione un mezzo per il trasporto delle atlete agli allenamenti, in caso di indisponibilità delle famiglie; e del ridetto servizio anche l’atleta minore D.M. avrebbe potuto liberamente fruire.
Per quanto concerne la guida tecnica che avrebbe interessato il gruppo squadra, è emerso che, anche a seguito dell’allontanamento del Signor Re, nell’organico societario fossero stati coinvolti soggetti competenti e abilitati in tal senso, compreso lo stesso Presidente Miglioranza.
Su tali basi, in mancanza di una norma specifica, che qualifichi espressamente le condotte specifiche a fondamento della richiesta ex art. 32, c. 5 lett. f) R.G.F., la decisione è evidentemente rimessa alla discrezionalità dell’organo giudicante.
Ne discende che, sulla base delle risultanze e dei documenti in atti, non è stato dimostrato che le condotte indicate nel ricorso abbiano avuto effettivo e diretto impatto sull’atleta, con l’effetto che la specifica richiesta di svincolo avanzata nell’interesse della minore D.M. non si ritiene adeguatamente supportata e, comunque, provata.
Cionondimeno, ut supra rilevato a seguito dell’istruttoria, sono emerse una serie di criticità (non solo organizzative) in seno all’ ASD G.S. Pradipozzo.
Risulta, infatti, dimostrato che lo stesso sig. Miglioranza, in qualità di Presidente della S.C. Sorgente Pradipozzo, abbia “tollerato” che il sig. Luigino Re potesse svolgere un’attività, sia come DS che come allenatore, pur non essendo lo stesso tesserato per la associazione da lui rappresentata, da cui la possibile sussistenza di profili di “culpa in vigilando”.
Sono altresì emerse una serie di condotte opinabili, peraltro non smentite dal sodalizio e dallo stesso riqualificate come mere “battutine” che, una volta che riguardano atlete minorenni, risultano in ogni caso inadeguate e diseducative, oggi in modo ancor più rilevante se poste in relazione ai dettami in materia di safeguarding di cui ai d. lgs 36/2021 e d.lgs. 39/2021.
Ulteriormente, sia in atti che nel corso delle udienze (cfr. teste Comacchio, udienza 21.3.2025), vi sono stati riferimenti a sostanze e prodotti per la performance sportiva nell’ambito dell’attività sportiva praticata dalle minorenni presso il sodalizio, in relazione ai quali non risulterebbe fosse stata fatta denuncia presso la Procura Federale.
Non solo per tale specifico ultimo riferimento, ritenuta l’astratta rilevanza disciplinare delle ridette circostanze, si dispone la trasmissione ex officio del fascicolo del presente procedimento alla Procura federale per l’eventualmente seguito di competenza che riterrà opportuno intraprendere.
Il Tribunale Federale Sezione II
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Rimette gli atti alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza relativamente alle dichiarazioni rese dai testi in udienza e ai documenti versati in atti.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi