2^ sezione – Procedimento Rg 2/25

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    – Avv. Salvatore Minardi – Presidente

    – Avv. Stefano Gianfaldoni – Componente

    – Avv. Giovanni Petrella – Componente relatore

    Presente, altresì, l’Avv. Lucia Bianco (Componente Supplente) e con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al N° 2/25 R.G. Trib. Federale sez. II, promosso dai Sigg. ri Poli Daniela e Santoni Marco nei confronti della Società ASD Bike Movement Trentino Erbe avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore S.N.

    Il Tribunale Federale II Sezione, preso atto che:

    • in data 15-17/10/24 i sigg.ri Poli Daniela e Santoni Marco proponevano richiesta di nulla osta, alla società in epigrafe convenuta, per il trasferimento del proprio figlio minore N.S. c/o altra società (precisamente alla GIOMAS ssd a r.l. con sede in Cavaion [Verona]) per lo svolgimento della sua attività sportiva-agonistica nella ctg. Juniores per la stagione 2025 e ciò, in considerazione del suo imminente passaggio dalla ctg di allievo a quella di juniores così come era già previsto dal giorno 25 novembre 2024;
    • con comunicazione a mezzo email del 18 ottobre 2024 la convenuta ASD Bike Movement Trentino Erbe, a riscontro della richiesta formulata dai genitori del tesserato, comunicava la quantificazione del premio di “valorizzazione” dovuto per ottenere il chiesto “nulla osta” e descriveva le modalità per l’adempimento. Alla comunicazione di cui innanzi il sig. Marco Santoni, genitore ed esercente la patria potestà sull’atleta minorenne N.S., rispondeva con sua email di pari data precisando che, trattandosi di cessazione di attività da parte dell’ASD Bike Movement Trentino Erbe, il premio di valorizzazione preteso non era dovuto così riservandosi ogni azione presso gli Organi federali;
    • il 29 ottobre 2024 l’ ASD convenuta comunicava definitivamente che il nulla osta richiesto non sarebbe stato concesso senza il dovuto pagamento del premio di valorizzazione in precedenza quantificato;
    • in pari data, stante il mancato rilascio del nulla osta, il sig. Santoni riproponeva formale istanza tramite il suo delegato difensore Avv. Raffaele Merlo, il quale sollecitava nuovamente l’ASD convenuta al rilascio dello stesso diffidandola ad ottemperare nel termine di cinque giorni .
    • successivamente, trascorso il termine concesso in diffida, tramite il medesimo difensore, veniva proposto dai genitori del minore N.S. rituale ricorso presso il C.P. di Trento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 c. 2 del Regolamento Tecnico Federale (fuoristrada) per ottenere, ai sensi dell’art. 29 della medesima normativa, la concessione del nulla osta di fatto negato;
    • in data 20 gennaio 2025, in assenza di provvedimenti da parte del C.P. di Trento, i reclamanti n.q. proponevano ritualmente, previo il pagamento della tassa di accesso agli organi di giustizia sportiva , il procedimento de quo ex art. 28 comma 3 del R.T. dell’attività agonistica – Settore Fuoristrada ;
    • nel reclamo sono state formulate dal difensore istanze in via principale ed in via subordinata, così argomentando sulle medesime con richiami normativi e regolamentari finalizzati alla concessione ex officio del nulla osta al trasferimento del minore S.N. dall’ASD convenuta presso altra società, tanto affinché lo stesso possa svolgere attività agonistica nella categoria di sua appartenenza quale è quella “juniores” per la corrente stagione 2025.
    • In sede di trattazione dell’udienza, previa la verifica della regolarità degli avvisi di convocazione alle parti, constatata la presenza da remoto dell’Avv. Raffaele Merlo e dei Sigg. Daniela Poli e Marco Santoni (in seguito a rituale espressa richiesta) e preso atto della mancata comparizione della Società ASD Bike Movement Trentino Erbe, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per la decisione, previa formale acquisizione degli atti di causa, delle note difensive pervenute a mezzo PEC all’ufficio di Segreteria del Tribunale dalla Soc. ASD convenuta in data 04-02-2025 e delle conclusioni rassegnate da parte del difensore dei reclamanti coniugi Poli-Santoni, nella loro spiegata qualità.

    * * * *

    Il Tribunale, preliminarmente, ritiene le eccezioni preliminari formulate dal difensore dei ricorrenti assorbite nei motivi di merito in quanto non rilevanti nel giudizio.

    Infatti, per quanto attiene al merito della questione sottoposta all’esame di questo Collegio, va precisato che il thema decidendum principalmente introdotto è che deve valutarsi se la comunicazione del giorno 03 settembre 2024 della società ASD Bike Movement Trentino Erbe, con cui è stato reso noto ai suoi tesserati che dal mese di ottobre 2024 e per il futuro non si sarebbe più svolta alcuna attività (sportiva-agonistica) per gli atleti della ctg. Juniores, costituiva e/o costituisce di fatto “cessazione” oppure è da ritenersi mera “sospensione” dell’attività tecnico-sportiva della medesima società,

    Tale circostanza assume rilievo sia ai fini della legittimazione della domanda sia della successiva pretesa concessione del “nulla osta” per quei tesserati che ne hanno fatto richiesta nel periodo di inattività della propria categoria (come nel caso di N.S.) e, soprattutto, ai fini della operatività del trasferimento per il dovuto versamento del premio di cd. valorizzazione.

    Invero, per l’atleta S.N. la scelta di trasferirsi ad altra società è stata una logica conseguenza indotta forzatamente dalla scelta di sospensione dell’attività sportiva-agonistica operata unilateralmente dalla società  ASD Bike Movement Trentino Erbe a cui lo stesso appartiene, per cui alla fattispecie che c’impegna in merito al mancato versamento della premio di valorizzazione alla convenuta, così come da questa rivendicato in applicazione dell’art. 29 comma 1 del R.T.,  va invece applicato e richiamato il combinato disposto di cui agli artt. 11 comma 5 e 29 comma 2 (ultimo periodo) del R.T. dell’attività agonistica – Settore Fuoristrada, che ne esclude il versamento per l’accertata sospensione dell’attività per un periodo superiore a gg.  30 (trenta).

    Va, altresì, considerato che non risulta sia dagli atti istruttori che introduttivi che la società convenuta abbia mai formalizzato richiesta ad hoc direttamente alla società di destinazione del tesserato S.N. (così come individuata nella società GIOMAS ssd a r.l. di Cavaoin Veronese [Vr]) ai fini del versamento del preteso premio di valorizzazione dell’atleta S.N. ed anzi, contrariamente, nessun riferimento è stato introdotto sul punto da parte della società convenuta (mancata richiesta e/o richiesta disattesa) non essendovi alcun precipuo obbligo a carico del tesserato richiedente il nulla osta, di effettivo e materiale versamento della somma eventualmente dovuta per detta causale in favore della stessa società concedente.

    Risulta fondata ed accoglibile la richiesta formulata dai reclamanti relativamente alla sussistenza per l’applicazione dell’art. 11 c. 5 del Regolamento Tecnico Fuoristrada in quanto è appalesata da incontrovertibili circostanze di fatto che per oltre trenta giorni, la ASD Bike Movement Trentino Erbe ha cessato ogni attività afferente alla categoria Juniores e ciò a far data dal settembre 2024, epoca in cui espressamente veniva comunicata ai suoi tesserati detta cessazione e ciò a prescindere dalla definitività o meno di essa. In realtà, da verifiche di questo Tribunale presso i competenti uffici federali è emerso che per la categoria Juniores proprio dal 03 settembre 2024 a tutt’oggi nessuna attività afferente alla Società convenuta per detta categoria Juniores è stata più espletata.

    Risulta pacifico che è abbondantemente decorso il termine previsto dall’art. 11 comma 5 del R.T. di inattività per la categoria di appartenenza dell’atleta N.S., ai fini della sua applicazione per la statuizione che segue, per cui appare opportuno consentire al medesimo atleta di poter svolgere attività agonistica e non nella categoria juniores alla quale lo stesso appartiene per età ed a far data dal 25/11/2024.

    A definizione del trasferimento restano valide le norme regolamentari previste dagli artt. 25 e segg. del R.T.A. in merito al “premio di addestramento e formazione tecnica”.

    Il Tribunale Federale Sezione II 

    P.Q.M.

    Dispone che nulla osta al trasferimento ad altra società dell’atleta N.S..

    Giorni 10 (dieci)per il deposito delle motivazioni.

    Il Presidente

     Avv. Salvatore Minardi

    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 2 del 2025

    6 Febbraio, 2025

    2^ sezione - Procedimento Rg 2/25

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    - Avv. Salvatore Minardi - Presidente

    - Avv. Stefano Gianfaldoni - Componente

    - Avv. Giovanni Petrella – Componente relatore

    Presente, altresì, l'Avv. Lucia Bianco (Componente Supplente) e con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al N° 2/25 R.G. Trib. Federale sez. II, promosso dai Sigg. ri Poli Daniela e Santoni Marco nei confronti della Società ASD Bike Movement Trentino Erbe avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore S.N.

    Il Tribunale Federale II Sezione, preso atto che:

    • in data 15-17/10/24 i sigg.ri Poli Daniela e Santoni Marco proponevano richiesta di nulla osta, alla società in epigrafe convenuta, per il trasferimento del proprio figlio minore N.S. c/o altra società (precisamente alla GIOMAS ssd a r.l. con sede in Cavaion [Verona]) per lo svolgimento della sua attività sportiva-agonistica nella ctg. Juniores per la stagione 2025 e ciò, in considerazione del suo imminente passaggio dalla ctg di allievo a quella di juniores così come era già previsto dal giorno 25 novembre 2024;
    • con comunicazione a mezzo email del 18 ottobre 2024 la convenuta ASD Bike Movement Trentino Erbe, a riscontro della richiesta formulata dai genitori del tesserato, comunicava la quantificazione del premio di “valorizzazione” dovuto per ottenere il chiesto “nulla osta” e descriveva le modalità per l’adempimento. Alla comunicazione di cui innanzi il sig. Marco Santoni, genitore ed esercente la patria potestà sull’atleta minorenne N.S., rispondeva con sua email di pari data precisando che, trattandosi di cessazione di attività da parte dell’ASD Bike Movement Trentino Erbe, il premio di valorizzazione preteso non era dovuto così riservandosi ogni azione presso gli Organi federali;
    • il 29 ottobre 2024 l’ ASD convenuta comunicava definitivamente che il nulla osta richiesto non sarebbe stato concesso senza il dovuto pagamento del premio di valorizzazione in precedenza quantificato;
    • in pari data, stante il mancato rilascio del nulla osta, il sig. Santoni riproponeva formale istanza tramite il suo delegato difensore Avv. Raffaele Merlo, il quale sollecitava nuovamente l’ASD convenuta al rilascio dello stesso diffidandola ad ottemperare nel termine di cinque giorni .
    • successivamente, trascorso il termine concesso in diffida, tramite il medesimo difensore, veniva proposto dai genitori del minore N.S. rituale ricorso presso il C.P. di Trento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 c. 2 del Regolamento Tecnico Federale (fuoristrada) per ottenere, ai sensi dell’art. 29 della medesima normativa, la concessione del nulla osta di fatto negato;
    • in data 20 gennaio 2025, in assenza di provvedimenti da parte del C.P. di Trento, i reclamanti n.q. proponevano ritualmente, previo il pagamento della tassa di accesso agli organi di giustizia sportiva , il procedimento de quo ex art. 28 comma 3 del R.T. dell’attività agonistica - Settore Fuoristrada ;
    • nel reclamo sono state formulate dal difensore istanze in via principale ed in via subordinata, così argomentando sulle medesime con richiami normativi e regolamentari finalizzati alla concessione ex officio del nulla osta al trasferimento del minore S.N. dall’ASD convenuta presso altra società, tanto affinché lo stesso possa svolgere attività agonistica nella categoria di sua appartenenza quale è quella “juniores” per la corrente stagione 2025.
    • In sede di trattazione dell’udienza, previa la verifica della regolarità degli avvisi di convocazione alle parti, constatata la presenza da remoto dell’Avv. Raffaele Merlo e dei Sigg. Daniela Poli e Marco Santoni (in seguito a rituale espressa richiesta) e preso atto della mancata comparizione della Società ASD Bike Movement Trentino Erbe, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per la decisione, previa formale acquisizione degli atti di causa, delle note difensive pervenute a mezzo PEC all’ufficio di Segreteria del Tribunale dalla Soc. ASD convenuta in data 04-02-2025 e delle conclusioni rassegnate da parte del difensore dei reclamanti coniugi Poli-Santoni, nella loro spiegata qualità.

    * * * *

    Il Tribunale, preliminarmente, ritiene le eccezioni preliminari formulate dal difensore dei ricorrenti assorbite nei motivi di merito in quanto non rilevanti nel giudizio.

    Infatti, per quanto attiene al merito della questione sottoposta all’esame di questo Collegio, va precisato che il thema decidendum principalmente introdotto è che deve valutarsi se la comunicazione del giorno 03 settembre 2024 della società ASD Bike Movement Trentino Erbe, con cui è stato reso noto ai suoi tesserati che dal mese di ottobre 2024 e per il futuro non si sarebbe più svolta alcuna attività (sportiva-agonistica) per gli atleti della ctg. Juniores, costituiva e/o costituisce di fatto “cessazione” oppure è da ritenersi mera “sospensione” dell’attività tecnico-sportiva della medesima società,

    Tale circostanza assume rilievo sia ai fini della legittimazione della domanda sia della successiva pretesa concessione del “nulla osta” per quei tesserati che ne hanno fatto richiesta nel periodo di inattività della propria categoria (come nel caso di N.S.) e, soprattutto, ai fini della operatività del trasferimento per il dovuto versamento del premio di cd. valorizzazione.

    Invero, per l’atleta S.N. la scelta di trasferirsi ad altra società è stata una logica conseguenza indotta forzatamente dalla scelta di sospensione dell’attività sportiva-agonistica operata unilateralmente dalla società  ASD Bike Movement Trentino Erbe a cui lo stesso appartiene, per cui alla fattispecie che c’impegna in merito al mancato versamento della premio di valorizzazione alla convenuta, così come da questa rivendicato in applicazione dell’art. 29 comma 1 del R.T.,  va invece applicato e richiamato il combinato disposto di cui agli artt. 11 comma 5 e 29 comma 2 (ultimo periodo) del R.T. dell’attività agonistica - Settore Fuoristrada, che ne esclude il versamento per l’accertata sospensione dell’attività per un periodo superiore a gg.  30 (trenta).

    Va, altresì, considerato che non risulta sia dagli atti istruttori che introduttivi che la società convenuta abbia mai formalizzato richiesta ad hoc direttamente alla società di destinazione del tesserato S.N. (così come individuata nella società GIOMAS ssd a r.l. di Cavaoin Veronese [Vr]) ai fini del versamento del preteso premio di valorizzazione dell’atleta S.N. ed anzi, contrariamente, nessun riferimento è stato introdotto sul punto da parte della società convenuta (mancata richiesta e/o richiesta disattesa) non essendovi alcun precipuo obbligo a carico del tesserato richiedente il nulla osta, di effettivo e materiale versamento della somma eventualmente dovuta per detta causale in favore della stessa società concedente.

    Risulta fondata ed accoglibile la richiesta formulata dai reclamanti relativamente alla sussistenza per l’applicazione dell’art. 11 c. 5 del Regolamento Tecnico Fuoristrada in quanto è appalesata da incontrovertibili circostanze di fatto che per oltre trenta giorni, la ASD Bike Movement Trentino Erbe ha cessato ogni attività afferente alla categoria Juniores e ciò a far data dal settembre 2024, epoca in cui espressamente veniva comunicata ai suoi tesserati detta cessazione e ciò a prescindere dalla definitività o meno di essa. In realtà, da verifiche di questo Tribunale presso i competenti uffici federali è emerso che per la categoria Juniores proprio dal 03 settembre 2024 a tutt’oggi nessuna attività afferente alla Società convenuta per detta categoria Juniores è stata più espletata.

    Risulta pacifico che è abbondantemente decorso il termine previsto dall’art. 11 comma 5 del R.T. di inattività per la categoria di appartenenza dell’atleta N.S., ai fini della sua applicazione per la statuizione che segue, per cui appare opportuno consentire al medesimo atleta di poter svolgere attività agonistica e non nella categoria juniores alla quale lo stesso appartiene per età ed a far data dal 25/11/2024.

    A definizione del trasferimento restano valide le norme regolamentari previste dagli artt. 25 e segg. del R.T.A. in merito al "premio di addestramento e formazione tecnica".

    Il Tribunale Federale Sezione II 

    P.Q.M.

    Dispone che nulla osta al trasferimento ad altra società dell’atleta N.S..

    Giorni 10 (dieci)per il deposito delle motivazioni.

    Il Presidente

     Avv. Salvatore Minardi

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