2^ sezione – Procedimento Rg 1/25

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    – Avv. Salvatore Minardi – Presidente

    – Avv. – Lucia Bianco – Componente relatore 

    – Avv. Giovanni Petrella – Componente

    Presente, altresì, l’Avv. Stefano Gianfaldoni e con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al N° 1/25 R.G. Trib. Federale sez. II, promosso dai Sigg. ri Karol Rossi e Alex Camillo nei confronti della Società A.S.D.G.S Sorgente Pradipozzo avverso il provvedimento di diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento della minore M.C. ha pronunciato la seguente decisione.

    FATTO

    In data 12 gennaio 2025 perveniva istanza (recte: ricorso) da parte dei sigg.ri Karol Rossi e Alex Camillo, genitori dell’atleta minore M.C., con cui i medesimi chiedevano all’intestato Tribunale la concessione del nulla osta sportivo dalla società G.S. Sorgente Pradipozzo.

    A supporto della propria istanza i sigg.ri Rossi e Camillo esponevano che nel corso della stagione sia l’atleta M.C che altre sue compagne di squadra avrebbero subito “delle situazioni spiacevoli dal punto di vista psico-fisico”, che si possono riassumere in alterchi tra il sig. Luigino Re, DS e unica figura di riferimento della stagione 2024 fino al 13 giugno 2024, giorno in cui il medesimo veniva allontanato, e il presidente della associazione G.S. Pradipozzo Andrea Luigi Miglioranza.

    Sostengono i ricorrenti che i motivi principali di tali alterchi sono dipesi da una diversità di vedute dal punto di vista tecnico, ma le doglianze esposte dagli stessi si fondano più che altro sui comportamenti tenuti dal sig. Miglioranza il quale si rivolgeva al sig. Re, in diverse occasioni, “con pesanti offese e umiliazioni” sempre in presenza delle giovani atlete, che accusavano nel corso della stagione un certo disorientamento e scarsa volontà di proseguire la loro pratica sportiva.

    Lamentavano inoltre che dal momento dell’allontanamento del sig. Re (il quale sarebbe poi risultato non tesserato) gli allenamenti venivano svolti dal presidente direttamente e che in seguito ai metodi utilizzati dallo stesso la loro figlia lamentava dolori fisici, soprattutto al ginocchio che necessitava di cure mediche. Tali impedimenti di carattere fisico non consentivano alla atleta di poter partecipare alla prova del campionato regionale ed italiano.

    Infine, in 8.9.2024 veniva comunicato che la stagione sportiva si considerava conclusa.

    Alla luce dei fatti descritti, i ricorrenti avevano già da tempo richiesto informalmente il nulla osta per il trasferimento della propria figlia M. insieme ad altri genitori e nel corso di una riunione con la società veniva riferito ai medesimi “O le ragazze corrono qua il prossimo anno o possono cambiare squadra”.

    In data 30.09.2024 i sigg.ri Rossi e Camillo inoltravano la richiesta del nulla osta al trasferimento presso altro sodalizio sportivo delle prestazioni atletiche della propria figlia M. ai sensi dell’art 28 R.T.A.A a seguito del quale la società G.S. Sorgente Pradipozzo replicava che avrebbe concesso il medesimo solo dopo la consegna del materiale sportivo da parte dell’atleta, nonché dopo il pagamento dell’importo di € 2.100,00 quale premio di addestramento e formazione tecnica.

    In data 18.10.2024 gli odierni ricorrenti si rivolgevano al competente Comitato Regionale Veneto al fine di ottenere il nulla osta, ai sensi dell’art. 28 R.T.A.A.

    Con provvedimento del 23.11.2024 il Comitato Regionale così decideva: “…pur considerando che le problematiche ambientali denunciate debbano essere oggetto di chiarimento con i tecnici e dirigenti della società di appartenenza non si ritengono comunque sufficienti ad interrompere il vincolo societario in essere con la propria società e si respinge quindi la richiesta per la concessione del nulla osta d’ufficio”. Invitavano, poi, gli istanti di riavvicinarsi alla società G.S. Sorgente Pradipozzo ritenendo ciò “urgente ed opportuno”.

    Con il ricorso del 12.01.2025 i genitori della atleta minore M.C. si rivolgevano a questo Tribunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 R.T.A.A al fine di ottenere il nulla osta al trasferimento delle prestazioni atletiche della propria figlia ad altro sodalizio sportivo.

    Con la memoria difensiva depositata in data 18.02.2025 la ASD GS Sorgente Pradipozzo si costituiva nel presente procedimento eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per assenza dei requisiti necessari nei procedimenti di secondo grado, in particolare per l’assenza dei riferimenti della decisione avverso cui si ricorre.

    Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso attesa l’infondatezza delle argomentazioni dedotte dai reclamanti finalizzate a voler ottenere anzitempo l’interruzione del rapporto di tesseramento con vincolo sportivo intercorrente tra la minore M.C e la G.S. Pradipozzo.

    In particolare, la società resistente asseriva che la presenza del Presidente Miglioranza si era resa necessaria dal momento che sin dall’aprile 2024 il sig. Luigino Re non risultava in possesso dei requisiti per il tesseramento, a differenza del Presidente. Inoltre, l’operato del sig. Re “è stato ritenuto incompatibile con i principi educativi sottesi alla pratica sportiva come introdotti di recente nella Carta Costituzionale”.

    Asseriva inoltre che contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti  la conduzione tecnica è stata affidata al sig. Luigi Innocente che avrebbe affiancato il sig. Miglioranza ed anche inveritiera risultava essere la circostanza dedotta secondo cui gli infortuni lamentati dalle giovani atlete sarebbero dipese dagli allenamenti sotto la guida del sig. Re; secondo la tesi della società resistente, pertanto, i medesimi infortuni erano riconducibili esclusivamente alle modalità di allenamento che venivano imposte dal sig. Re, motivo per cui erano emerse le divergenze nel corso della stagione.

    Con riferimento alla richiesta dell’importo a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica la società resistente confermava la stessa specificando che il calcolo si basava sui parametri di cui alle tabelle del Regolamento di giustizia Federale.

    All’udienza del 25.02.25 erano presenti il ricorrente, sig. Alex Camillo rappresentato dall’Avv. Alessio Zanotto, in sostituzione dell’Avv. Bortoletto e la ASD G.S. Pradipozzo rappresentata dal sig. Andrea Miglioranza, Presidente della stessa nonché dall’Avv. Alessio Rui.

    Dopo la relazione dell’Avv. Lucia Bianco venivano sentite le parti. L’avv. Zanotto preliminarmente precisava che il ricorso de quo è stato promosso ex art 32 co. 5 lett. f) del Regolamento di Giustizia   e insisteva nell’accoglimento delle istanze istruttorie formulate.

    L’Avv. Rui insisteva per l’accoglimento della eccezione di improcedibilità.

    Il Tribunale all’esito della camera di consiglio respingeva l’eccezione preliminare sollevata dalla società resistente e in accoglimento delle istanze istruttorie proposte da entrambe le parti ammetteva prova per testi rinviando per la relativa escussione all’udienza dell’11 e del 12 marzo.

    Il presidente del Tribunale chiedeva alle parti di formulare le proprie osservazioni in merito alle prove testimoniali escusse.

    Il sig. Miglioranza precisava che le ruote in dotazione della propria figlia erano state consegnate solo successivamente ad un incidente occorso che aveva reso indisponibili quelle precedenti. Su domanda del Presidente del Tribunale precisava che la propria figlia avesse raggiunto dei buoni risultati. Precisava inoltre che in occasione della gara Coppa di Sera Borgo Valsugana comunicava alle giovani atlete la fine della stagione agonistica in quanto era iniziato l’anno scolastico. Infine, precisava che il fatto di aver ridotto le sedute di allenamento nei mesi di luglio e di agosto era dovuto al fatto che il numero di gare su strada in quel periodo dell’anno sono inferiori.

    Il Tribunale dichiarava chiusa l’istruttoria e invitava le parti a concludere.

    L’avv. Bortoletto, per parte ricorrente, insisteva per l’accoglimento del ricorso essendosi la società resa inadempiente sotto molteplici profili e più esattamente per la violazione degli artt. 12, 26, 30 e 73 del Codice etico di comportamento della FCI, dell’art. 7 all. 1 della delibera del Consiglio Federale del 14.01.23 e delle norme di trasferimento approvate dal Consiglio Federale del 26.10.24, ai sensi dell’art. 29 del RTTA.

    L’avv. Rui per la società resistente insisteva per il rigetto del ricorso non essendoci stata alcuna pressione psico-fisica nei confronti della minore M.C come emerso dall’escussione della prova testimoniale. Precisava che la presenza del sig. Luigino Re “era stata tollerata” da gennaio a giugno 2024 e che in ogni caso la presenza tecnica del sig. Miglioranza garantiva l’assistenza in tutte le sedute di allenamento. Riteneva inoltre che dalla escussione dei testi era stato provato che non si era trattato di litigi tra il sig. Miglioranza e il sig. Luigino Re ma semplicemente di “confronto tra adulti”. L’Avv. Rui sosteneva altresì che la riduzione degli allenamenti è una scelta tecnica della persona incaricata a gestire e disciplinare gli allenamenti e le modalità degli stessi; che non risultava vera la circostanza che alcune delle giovani atlete erano state lasciate rientrare da sole, in particolare la figlia del sig. Zoccolan, e che in ogni caso l’eventuale accompagnamento non spetta alla società bensi alla famiglia.

    Il Tribunale Federale II Sezione, esaminati gli atti di causa e ritenendo sufficientemente istruita la stessa, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

    Superata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della società G.S.Sorgente Pradipozzo, come deciso con l’ordinanza del 25.02.25 occorre inquadrare correttamente la domanda esperita dinanzi a questo Tribunale da parte dei sigg.ri Russo e Camillo genitori della atleta minore M.C.

    Ed invero, il procedimento originariamente è stato incardinato personalmente dai sigg.ri Russo e Camillo, genitori esercenti la potestà genitoriale, ex art. 28 RTTA, che prevede che, in caso di diniego del nulla osta da parte del Comitato Regionale di appartenenza, la parte che abbia interesse possa reclamare detta decisione dinanzi a questo Tribunale.

    All’udienza del 25 febbraio il difensore costituito nell’interesse dei genitori dell’atleta minore M.C. precisava che il ricorso era stato incardinato ai sensi dell’art. 32 comma 5 lett. f) del Regolamento di Giustizia.

    Il Collegio ritiene che la modifica della domanda integri l’ipotesi della emendatio libelli, e non già della mutatio libelli, evidentemente inammissibile, atteso che il thema decidendum è rimasto comunque circoscritto all’accertamento dell’esistenza di uno strumento giuridico idoneo allo svincolo della giovane atleta, con sostanziale identità della causa petendi costituita dal provvedimento di scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa e per inadempimento ex art. 32 co. 5 lett. f) del vigente Regolamento di Giustizia del quale era stata prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica.

    Come ha più volte ribadito la Suprema Corte anche a Sezioni Unite (ex multis Cass. N.12310 del 15 giugno 2015) ricorre l’emendatio libelli quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.

    Nel caso sottoposto al vaglio di questo Tribunale è pacifico che i genitori della atleta minore M.C intendessero ottenere un provvedimento di svincolo (recte: scioglimento coattivo del vincolo) per i motivi che sono stati ampiamente dimostrati nel corso dell’istruttoria.

    Passando al merito della controversia il Tribunale ritiene di stigmatizzare il comportamento delle parti in causa.

    Dalla escussione dei testi è stato infatti dimostrato che i comportamenti tenuti dal sig. Miglioranza e dal sig. Re, entrambi all’epoca dei fatti tesserati e pertanto obbligati al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, richiamati dal Codice di Comportamento del CONI nonché dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia, si sono rivelati poco consoni ad una corretta e sana gestione della ASD G.S. Sorgente Pradipozzo.

    Risulta dimostrato infatti che, aldilà dei censurabili atteggiamenti ben poco educativi quali i ripetuti alterchi tra il sig. Miglioranza e il sig. Re, lo stesso sig. Miglioranza, in qualità di Presidente della S.C. Sorgente Pradipozzo, abbia  consentito al sig. Luigino Re di svolgere un’attività, sia come DS che come allenatore, pur non essendo lo stesso tesserato per la associazione da lui rappresentata, facendo in tal modo erroneamente ritenere sia alle atlete che ai genitori delle stesse che il medesimo fosse il loro punto di riferimento quale guida tecnica e facendo sì che al momento del suo allontanamento le stesse atlete, tra cui M.C., provassero un totale disorientamento e scarso interesse alla prosecuzione dell’attività sportiva.

    Nel corso dell’istruttoria è stato, altresì, dimostrato che il sig. Miglioranza avesse fatto utilizzare delle “ruote più performanti”, o quantomeno differenti da quelle del resto della squadra, alla propria figlia, anche essa tesserata della G.S. Sorgente Pradipozzo contravvenendo così a un obbligo di imparzialità e correttezza che ha indubbiamente contribuito a creare un ambiente ostile e ad alimentare un crescente disinteresse da parte di M.C.

    La A.S.D G.S Sorgente Pradipozzo, e per essa il Presidente, ha dimostrato una certa genericità nell’affrontare le tematiche che sono state poste alla base del ricorso degli esercenti la potestà genitoriale della atleta minore M.C., tanto vero che nel corso della discussione finale concludeva affermando che non è di competenza della società accompagnare a casa le atlete dopo un allenamento, bensì dei genitori delle stesse; inoltre, non riusciva a motivare, adeguatamente ai principi generali sportivi e federali, il motivo della reticenza a concedere lo svincolo alla richiedente atleta.

    Ed è in tale ambito che la Riforma dello Sport con il d.lgs 39/21 ha introdotto l’obbligo per tutte le associazioni e società sportive di dotarsi dei Modelli Organizzativi in materia di Safeguarding, proprio nel rispetto dei principi inviolabili di tutela dei minori al fine di garantire la loro integrità fisica e morale, confermando che quando le questioni riguardano i minori occorre tenere conto non solo dell’aspetto tecnico, ma anche e soprattutto degli aspetti che incidono sulla loro personalità e sulla sfera emotiva.

    Alla luce delle disposizioni normative appena richiamate, costituisce un preciso dovere di tutti i tesserati creare un ambiente protetto alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere soprattutto i dirigenti e i tecnici, in virtù del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani atleti.

    In conclusione, il ricorso promosso dai sigg.ri Rossi e Camillo nell’interesse della propria figlia minore M., valutato attentamente quanto emerso nel corso dell’ampia e articolata istruttoria, ha determinato la decisione di questo Tribunale, previa valutazione di un ambiente poco sereno, in cui si sono susseguiti litigi, alterchi, o confronti tra adulti che dir si voglia, disparità di trattamento, limitata chiarezza nella programmazione e assistenza non all’altezza delle aspettative e dei canoni federali; tali presupposti costituiscono la convinzione del Tribunale di giusta causa nell’adozione del provvedimento di scioglimento coattivo del vincolo.

    In assenza di una norma specifica che indichi tassativamente quali siano i casi di giusta causa, gli stessi sono evidentemente rimessi alla discrezionalità dell’organo giudicante, anche in considerazione del fatto che siamo nell’ambito della giustizia sportiva dove la forma lascia il posto alla sostanza al fine di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, correttezza, imparzialità e trasparenza, principi cardine dell’intero movimento sportivo.

    Il Tribunale Federale Sezione II

    P.Q.M.

    dispone lo scioglimento del vincolo sportivo dell’atleta minore M.C ex art. 32 co. 5 lett. f) del Regolamento di Giustizia Federale dalla ASD GS Sorgente Pradipozzo.

    Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

     f.to Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 4 del 2025

    21 Marzo, 2025

    2^ sezione - Procedimento Rg 1/25

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    - Avv. Salvatore Minardi - Presidente

    - Avv. - Lucia Bianco - Componente relatore 

    - Avv. Giovanni Petrella – Componente

    Presente, altresì, l'Avv. Stefano Gianfaldoni e con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al N° 1/25 R.G. Trib. Federale sez. II, promosso dai Sigg. ri Karol Rossi e Alex Camillo nei confronti della Società A.S.D.G.S Sorgente Pradipozzo avverso il provvedimento di diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento della minore M.C. ha pronunciato la seguente decisione.

    FATTO

    In data 12 gennaio 2025 perveniva istanza (recte: ricorso) da parte dei sigg.ri Karol Rossi e Alex Camillo, genitori dell’atleta minore M.C., con cui i medesimi chiedevano all’intestato Tribunale la concessione del nulla osta sportivo dalla società G.S. Sorgente Pradipozzo.

    A supporto della propria istanza i sigg.ri Rossi e Camillo esponevano che nel corso della stagione sia l’atleta M.C che altre sue compagne di squadra avrebbero subito “delle situazioni spiacevoli dal punto di vista psico-fisico”, che si possono riassumere in alterchi tra il sig. Luigino Re, DS e unica figura di riferimento della stagione 2024 fino al 13 giugno 2024, giorno in cui il medesimo veniva allontanato, e il presidente della associazione G.S. Pradipozzo Andrea Luigi Miglioranza.

    Sostengono i ricorrenti che i motivi principali di tali alterchi sono dipesi da una diversità di vedute dal punto di vista tecnico, ma le doglianze esposte dagli stessi si fondano più che altro sui comportamenti tenuti dal sig. Miglioranza il quale si rivolgeva al sig. Re, in diverse occasioni, “con pesanti offese e umiliazioni” sempre in presenza delle giovani atlete, che accusavano nel corso della stagione un certo disorientamento e scarsa volontà di proseguire la loro pratica sportiva.

    Lamentavano inoltre che dal momento dell’allontanamento del sig. Re (il quale sarebbe poi risultato non tesserato) gli allenamenti venivano svolti dal presidente direttamente e che in seguito ai metodi utilizzati dallo stesso la loro figlia lamentava dolori fisici, soprattutto al ginocchio che necessitava di cure mediche. Tali impedimenti di carattere fisico non consentivano alla atleta di poter partecipare alla prova del campionato regionale ed italiano.

    Infine, in 8.9.2024 veniva comunicato che la stagione sportiva si considerava conclusa.

    Alla luce dei fatti descritti, i ricorrenti avevano già da tempo richiesto informalmente il nulla osta per il trasferimento della propria figlia M. insieme ad altri genitori e nel corso di una riunione con la società veniva riferito ai medesimi “O le ragazze corrono qua il prossimo anno o possono cambiare squadra”.

    In data 30.09.2024 i sigg.ri Rossi e Camillo inoltravano la richiesta del nulla osta al trasferimento presso altro sodalizio sportivo delle prestazioni atletiche della propria figlia M. ai sensi dell’art 28 R.T.A.A a seguito del quale la società G.S. Sorgente Pradipozzo replicava che avrebbe concesso il medesimo solo dopo la consegna del materiale sportivo da parte dell’atleta, nonché dopo il pagamento dell’importo di € 2.100,00 quale premio di addestramento e formazione tecnica.

    In data 18.10.2024 gli odierni ricorrenti si rivolgevano al competente Comitato Regionale Veneto al fine di ottenere il nulla osta, ai sensi dell’art. 28 R.T.A.A.

    Con provvedimento del 23.11.2024 il Comitato Regionale così decideva: “...pur considerando che le problematiche ambientali denunciate debbano essere oggetto di chiarimento con i tecnici e dirigenti della società di appartenenza non si ritengono comunque sufficienti ad interrompere il vincolo societario in essere con la propria società e si respinge quindi la richiesta per la concessione del nulla osta d’ufficio”. Invitavano, poi, gli istanti di riavvicinarsi alla società G.S. Sorgente Pradipozzo ritenendo ciò “urgente ed opportuno”.

    Con il ricorso del 12.01.2025 i genitori della atleta minore M.C. si rivolgevano a questo Tribunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 R.T.A.A al fine di ottenere il nulla osta al trasferimento delle prestazioni atletiche della propria figlia ad altro sodalizio sportivo.

    Con la memoria difensiva depositata in data 18.02.2025 la ASD GS Sorgente Pradipozzo si costituiva nel presente procedimento eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per assenza dei requisiti necessari nei procedimenti di secondo grado, in particolare per l’assenza dei riferimenti della decisione avverso cui si ricorre.

    Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso attesa l’infondatezza delle argomentazioni dedotte dai reclamanti finalizzate a voler ottenere anzitempo l’interruzione del rapporto di tesseramento con vincolo sportivo intercorrente tra la minore M.C e la G.S. Pradipozzo.

    In particolare, la società resistente asseriva che la presenza del Presidente Miglioranza si era resa necessaria dal momento che sin dall’aprile 2024 il sig. Luigino Re non risultava in possesso dei requisiti per il tesseramento, a differenza del Presidente. Inoltre, l’operato del sig. Re “è stato ritenuto incompatibile con i principi educativi sottesi alla pratica sportiva come introdotti di recente nella Carta Costituzionale”.

    Asseriva inoltre che contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti  la conduzione tecnica è stata affidata al sig. Luigi Innocente che avrebbe affiancato il sig. Miglioranza ed anche inveritiera risultava essere la circostanza dedotta secondo cui gli infortuni lamentati dalle giovani atlete sarebbero dipese dagli allenamenti sotto la guida del sig. Re; secondo la tesi della società resistente, pertanto, i medesimi infortuni erano riconducibili esclusivamente alle modalità di allenamento che venivano imposte dal sig. Re, motivo per cui erano emerse le divergenze nel corso della stagione.

    Con riferimento alla richiesta dell’importo a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica la società resistente confermava la stessa specificando che il calcolo si basava sui parametri di cui alle tabelle del Regolamento di giustizia Federale.

    All’udienza del 25.02.25 erano presenti il ricorrente, sig. Alex Camillo rappresentato dall’Avv. Alessio Zanotto, in sostituzione dell’Avv. Bortoletto e la ASD G.S. Pradipozzo rappresentata dal sig. Andrea Miglioranza, Presidente della stessa nonché dall’Avv. Alessio Rui.

    Dopo la relazione dell’Avv. Lucia Bianco venivano sentite le parti. L’avv. Zanotto preliminarmente precisava che il ricorso de quo è stato promosso ex art 32 co. 5 lett. f) del Regolamento di Giustizia   e insisteva nell’accoglimento delle istanze istruttorie formulate.

    L’Avv. Rui insisteva per l’accoglimento della eccezione di improcedibilità.

    Il Tribunale all’esito della camera di consiglio respingeva l’eccezione preliminare sollevata dalla società resistente e in accoglimento delle istanze istruttorie proposte da entrambe le parti ammetteva prova per testi rinviando per la relativa escussione all’udienza dell’11 e del 12 marzo.

    Il presidente del Tribunale chiedeva alle parti di formulare le proprie osservazioni in merito alle prove testimoniali escusse.

    Il sig. Miglioranza precisava che le ruote in dotazione della propria figlia erano state consegnate solo successivamente ad un incidente occorso che aveva reso indisponibili quelle precedenti. Su domanda del Presidente del Tribunale precisava che la propria figlia avesse raggiunto dei buoni risultati. Precisava inoltre che in occasione della gara Coppa di Sera Borgo Valsugana comunicava alle giovani atlete la fine della stagione agonistica in quanto era iniziato l’anno scolastico. Infine, precisava che il fatto di aver ridotto le sedute di allenamento nei mesi di luglio e di agosto era dovuto al fatto che il numero di gare su strada in quel periodo dell’anno sono inferiori.

    Il Tribunale dichiarava chiusa l’istruttoria e invitava le parti a concludere.

    L’avv. Bortoletto, per parte ricorrente, insisteva per l’accoglimento del ricorso essendosi la società resa inadempiente sotto molteplici profili e più esattamente per la violazione degli artt. 12, 26, 30 e 73 del Codice etico di comportamento della FCI, dell’art. 7 all. 1 della delibera del Consiglio Federale del 14.01.23 e delle norme di trasferimento approvate dal Consiglio Federale del 26.10.24, ai sensi dell’art. 29 del RTTA.

    L’avv. Rui per la società resistente insisteva per il rigetto del ricorso non essendoci stata alcuna pressione psico-fisica nei confronti della minore M.C come emerso dall’escussione della prova testimoniale. Precisava che la presenza del sig. Luigino Re “era stata tollerata” da gennaio a giugno 2024 e che in ogni caso la presenza tecnica del sig. Miglioranza garantiva l’assistenza in tutte le sedute di allenamento. Riteneva inoltre che dalla escussione dei testi era stato provato che non si era trattato di litigi tra il sig. Miglioranza e il sig. Luigino Re ma semplicemente di “confronto tra adulti”. L’Avv. Rui sosteneva altresì che la riduzione degli allenamenti è una scelta tecnica della persona incaricata a gestire e disciplinare gli allenamenti e le modalità degli stessi; che non risultava vera la circostanza che alcune delle giovani atlete erano state lasciate rientrare da sole, in particolare la figlia del sig. Zoccolan, e che in ogni caso l’eventuale accompagnamento non spetta alla società bensi alla famiglia.

    Il Tribunale Federale II Sezione, esaminati gli atti di causa e ritenendo sufficientemente istruita la stessa, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

    Superata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della società G.S.Sorgente Pradipozzo, come deciso con l’ordinanza del 25.02.25 occorre inquadrare correttamente la domanda esperita dinanzi a questo Tribunale da parte dei sigg.ri Russo e Camillo genitori della atleta minore M.C.

    Ed invero, il procedimento originariamente è stato incardinato personalmente dai sigg.ri Russo e Camillo, genitori esercenti la potestà genitoriale, ex art. 28 RTTA, che prevede che, in caso di diniego del nulla osta da parte del Comitato Regionale di appartenenza, la parte che abbia interesse possa reclamare detta decisione dinanzi a questo Tribunale.

    All’udienza del 25 febbraio il difensore costituito nell’interesse dei genitori dell’atleta minore M.C. precisava che il ricorso era stato incardinato ai sensi dell’art. 32 comma 5 lett. f) del Regolamento di Giustizia.

    Il Collegio ritiene che la modifica della domanda integri l’ipotesi della emendatio libelli, e non già della mutatio libelli, evidentemente inammissibile, atteso che il thema decidendum è rimasto comunque circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo allo svincolo della giovane atleta, con sostanziale identità della causa petendi costituita dal provvedimento di scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa e per inadempimento ex art. 32 co. 5 lett. f) del vigente Regolamento di Giustizia del quale era stata prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica.

    Come ha più volte ribadito la Suprema Corte anche a Sezioni Unite (ex multis Cass. N.12310 del 15 giugno 2015) ricorre l’emendatio libelli quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.

    Nel caso sottoposto al vaglio di questo Tribunale è pacifico che i genitori della atleta minore M.C intendessero ottenere un provvedimento di svincolo (recte: scioglimento coattivo del vincolo) per i motivi che sono stati ampiamente dimostrati nel corso dell’istruttoria.

    Passando al merito della controversia il Tribunale ritiene di stigmatizzare il comportamento delle parti in causa.

    Dalla escussione dei testi è stato infatti dimostrato che i comportamenti tenuti dal sig. Miglioranza e dal sig. Re, entrambi all’epoca dei fatti tesserati e pertanto obbligati al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, richiamati dal Codice di Comportamento del CONI nonché dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia, si sono rivelati poco consoni ad una corretta e sana gestione della ASD G.S. Sorgente Pradipozzo.

    Risulta dimostrato infatti che, aldilà dei censurabili atteggiamenti ben poco educativi quali i ripetuti alterchi tra il sig. Miglioranza e il sig. Re, lo stesso sig. Miglioranza, in qualità di Presidente della S.C. Sorgente Pradipozzo, abbia  consentito al sig. Luigino Re di svolgere un’attività, sia come DS che come allenatore, pur non essendo lo stesso tesserato per la associazione da lui rappresentata, facendo in tal modo erroneamente ritenere sia alle atlete che ai genitori delle stesse che il medesimo fosse il loro punto di riferimento quale guida tecnica e facendo sì che al momento del suo allontanamento le stesse atlete, tra cui M.C., provassero un totale disorientamento e scarso interesse alla prosecuzione dell’attività sportiva.

    Nel corso dell’istruttoria è stato, altresì, dimostrato che il sig. Miglioranza avesse fatto utilizzare delle "ruote più performanti", o quantomeno differenti da quelle del resto della squadra, alla propria figlia, anche essa tesserata della G.S. Sorgente Pradipozzo contravvenendo così a un obbligo di imparzialità e correttezza che ha indubbiamente contribuito a creare un ambiente ostile e ad alimentare un crescente disinteresse da parte di M.C.

    La A.S.D G.S Sorgente Pradipozzo, e per essa il Presidente, ha dimostrato una certa genericità nell’affrontare le tematiche che sono state poste alla base del ricorso degli esercenti la potestà genitoriale della atleta minore M.C., tanto vero che nel corso della discussione finale concludeva affermando che non è di competenza della società accompagnare a casa le atlete dopo un allenamento, bensì dei genitori delle stesse; inoltre, non riusciva a motivare, adeguatamente ai principi generali sportivi e federali, il motivo della reticenza a concedere lo svincolo alla richiedente atleta.

    Ed è in tale ambito che la Riforma dello Sport con il d.lgs 39/21 ha introdotto l’obbligo per tutte le associazioni e società sportive di dotarsi dei Modelli Organizzativi in materia di Safeguarding, proprio nel rispetto dei principi inviolabili di tutela dei minori al fine di garantire la loro integrità fisica e morale, confermando che quando le questioni riguardano i minori occorre tenere conto non solo dell’aspetto tecnico, ma anche e soprattutto degli aspetti che incidono sulla loro personalità e sulla sfera emotiva.

    Alla luce delle disposizioni normative appena richiamate, costituisce un preciso dovere di tutti i tesserati creare un ambiente protetto alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere soprattutto i dirigenti e i tecnici, in virtù del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani atleti.

    In conclusione, il ricorso promosso dai sigg.ri Rossi e Camillo nell’interesse della propria figlia minore M., valutato attentamente quanto emerso nel corso dell’ampia e articolata istruttoria, ha determinato la decisione di questo Tribunale, previa valutazione di un ambiente poco sereno, in cui si sono susseguiti litigi, alterchi, o confronti tra adulti che dir si voglia, disparità di trattamento, limitata chiarezza nella programmazione e assistenza non all'altezza delle aspettative e dei canoni federali; tali presupposti costituiscono la convinzione del Tribunale di giusta causa nell’adozione del provvedimento di scioglimento coattivo del vincolo.

    In assenza di una norma specifica che indichi tassativamente quali siano i casi di giusta causa, gli stessi sono evidentemente rimessi alla discrezionalità dell’organo giudicante, anche in considerazione del fatto che siamo nell’ambito della giustizia sportiva dove la forma lascia il posto alla sostanza al fine di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, correttezza, imparzialità e trasparenza, principi cardine dell’intero movimento sportivo.

    Il Tribunale Federale Sezione II

    P.Q.M.

    dispone lo scioglimento del vincolo sportivo dell’atleta minore M.C ex art. 32 co. 5 lett. f) del Regolamento di Giustizia Federale dalla ASD GS Sorgente Pradipozzo.

    Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

     f.to Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

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