2^ sezione – Decisione n. 22 del 30 dicembre 2024

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    – Avv. Serena Imbriani – Presidente ff;

    – Avv. Patrich Rabaini – componente e relatore

    – Avv. Lucia Bianco – componente

    con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al N° 28/2024 R.G. Trib. promosso da Alessi Avv. Fiorenzo, in proprio, avverso il comunicato N°148 del 12/12/2024 della Commissione Nazionale Elettorale.

    Riunto in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.

    IN FATTO

    L’Avv. Fiorenzo Alessi ha proposto ricorso avverso il Comunicato N°148 del 12/12/2024 della Commissione Elettorale Nazionale chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’adito Tribunale Federale Federciclismo, verificatane l’esatta data di presentazione e/o rituale deposito, dichiarare l’irricevibilità delle candidature presentate-depositate successivamente allo scadere del giorno di lunedì 9/12/2024, dichiarandone l’inammissibilità ad ogni fine elettorale.”

    Il ricorrente con il proprio atto ha, dunque, inteso impugnare tutte le candidature pervenute alla F.C.I. successivamente alla data del 9 dicembre 2024, assumendo come questo sia da considerarsi il termine ultimo per la presentazione delle candidature all’Assemblea Nazionale Elettiva del prossimo 19 gennaio 2025.

    Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, dà preliminarmente atto di avere presentato la propria candidatura alla carica di Presidente della I Sezione della Corte d’Appello F.C.I.; candidatura che la Commissione Elettorale Nazionale ha ritenuto ammissibile.

    In data 27 dicembre 2024 il ricorrente ha depositato ulteriore memoria nella quale ha ulteriormente precisato le ragioni poste a fondamento della domanda proposta con il ricorso introduttivo e, nel contempo, ha provveduto a nominare proprio difensore per l’udienza del 30 dicembre 2024 l’Avv. Alberto Alessi.

    Nella citata memoria, il ricorrente ha avanzato, in via istruttoria e subordinata, istanza di richiesta di parere consultivo al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. in ordine alla questione oggetto del presente giudizio.

    Il difensore, dunque, si è richiamato ai propri scritti difensivi chiedendone l’accoglimento sia in punto richieste in via principale che in via subordinata e istruttoria.

    IN DIRITTO

    Va preliminarmente delineata e circoscritta l’ammissibilità del gravame proposto dall’Avv. Alessi in relazione all’interesse ad agire di cui egli è legittimo portatore. In altre parole, è opportuno valutare se il gravame proposto dall’Avv. Fiorenzo Alessi sia ammissibile con riguardo a tutte le candidature alle varie cariche federali ovvero la sua ammissibilità debba essere circoscritta solo ad alcune o ad una di esse, in relazione al concreto interesse ad agire rinvenibile in capo al ricorrente.

    Interesse ad agire che si identifica nella necessità di tutela giurisdizionale da parte del singolo, nel caso in cui egli, vantando un diritto rilevante per l’ordinamento, lo veda leso o inattuato e necessiti, rispettivamente, il ripristino dello status quo ante o la sua attuazione mediante l’esperimento dell’azione giudiziale.

    Come noto, l’interesse ad agire, deve intendersi quale interesse al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l’intervento del giudice. L’interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l’azione.

    Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, non vi è chi non veda come un interesse ad agire in capo all’Avv. Fiorenzo Alessi possa rinvenirsi – al più – nell’ambito delle elezioni degli Organi di Giustizia ove egli si è candidato; non anche nelle altre cariche elettive Federali rispetto alle quali il ricorrente non ha presentato la propria candidatura.

    Invero, trattandosi di singole e specifiche elezioni per ogni singolo organo giudicante, il ricorrente avrebbe un personale e concreto “interesse ad agire” unicamente con riferimento alle candidature pervenute per la stessa carica ove egli concorre quale candidato, ossia quella di Presidente della I Sezione della Corte d’Appello. Per tale carica federale sono pervenute due candidature; una quella del ricorrente e l’altra quella dell’Avv. Gianclaudio Festa. In tal senso, l’interesse ad agire in capo al ricorrente sarebbe rinvenibile unicamente nei riguardi di questo candidato suo diretto concorrente per la carica di Presidente della I sezione della C.A.F..

    Ad ogni buon conto, anche volendo estendere l’interesse ad agire del ricorrente alle candidature riferibili a tutti gli Organi di Giustizia nel loro complesso, certamente non è rinvenibile in capo all’Avv. Fiorenzo Alessi alcun interesse ad agire con riferimento alle altre cariche elettive federali per le quali il ricorrente non ha presentato la propria candidatura.

    Quanto al merito delle specifiche doglianze avanzate dall’Avv. Fiorenzo Alessi nel proprio atto introduttivo e nella memoria depositata in atti, valgano le osservazioni di seguito.

    Il ricorrente si duole principalmente di un asserito mancato rispetto dei termini statutari che debbono intercorrere tra l’Assemblea Nazionale Elettiva ed il deposito delle candidature alle diverse cariche Federali.

    L’art. 32 dello Statuto Federale della F.C.I. prevede in maniera chiara ed esplicita che le candidature “devono essere presentate alla Segreteria Generale ed al Comitato Regionale di appartenenza, pena la loro irricevibilità, rispettivamente entro 40 giorni (…) prima delle relative Assemblee (…)”  senza altre indicazioni in ordine ai termini.

    Come noto, per quanto attiene il computo dei termini a giorni la regola generale per il calcolo degli stessi è riassunta da un brocardo latino secondo il quale “dies a quo non computatur in termino”. In altre parole, nel calcolare un termine a giorni, non si computa il giorno iniziale (dies a quo) mentre si considera quello finale (dies ad quem). La regola generale, tuttavia, non si applica nel caso in cui la norma faccia espresso riferimento a termini “liberi”. Infatti, quando la norma parla di un “termine libero” intende che il calcolo, a giorni o a ore, deve partire senza conteggiare il giorno (o l’ora) iniziale e deve finire senza calcolare il giorno (o l’ora) finale.

    Se non è espressamente qualificato come libero, il termine si intende non libero e, quindi, si applica la regola generale e non si conteggia il giorno (o l’ora) iniziale ma solo il giorno (o l’ora) finale.

    Nel caso che ci occupa, il dato normativo di cui all’art. 32 c. 2 dello Statuto Federale è chiarissimo laddove non prevede che i termini siano “liberi” e, dunque, difettando l’espressa previsione normativa, deve applicarsi la regola generale. In altre parole, giacché lo Statuto Federale non prevede espressamente che il termine di 40 giorni prima sia un termine “libero”, non può che applicarsi la regola generale di cui sopra; regola generale applicabile anche al computo dei termini a ritroso con la sola inversione del giorno iniziale e del giorno finale.

    Sul punto la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che: questa Corte ha più volte enunciato il condivisibile principio per il quale, in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l’ora iniziali computandosi invece quelli finali (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 11302 del 2011, 6263 del 2006 e 10797 del 1997).

    In esito alla precisazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte del lontano (sentenza 1 febbraio 2012, n.1418), applicabile in ipotesi anche alle altre candidature alle cariche federali – non è revocabile in dubbio che nel caso di specie il termine individuato nella Convocazione dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale entro le ore 23.59 del 10 dicembre 2024 sia corretto. La circostanza che il termine libero debba essere “espressamente” indicato dalla norma non lascia, poi, dubbio alcuno in ordine al fatto che il termine “libero” non possa essere desunto o dedotto da elementi esterni; la previsione è espressa oppure è assente.

    Del resto, detto termine – che peraltro era ben specificato per tutti nell’atto di Convocazione dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale – non può costituire fonte di pregiudizio alcuno giacché immediatamente intelleggibile da tutti ed idoneo a garantire erga omnes una adeguata conoscenza del termine entro cui far pervenire la propria candidatura.

    Con riferimento, infine, all’istanza istruttoria e subordinata proposta nella memoria depositata  in data 17/12/2024 di richiesta di parere alla sezione consultiva del Collegio di Garanzia del C.O.N.I,, il Tribunale ritiene come non sussistano i presupposti per l’accoglimento. L’orientamento a Sezioni Unite della Suprema Corte fuga ogni possibile dubbio in ordine al fatto che i termini per essere “liberi” necessitino di una “espressa” previsione in tal senso dovendosi, in difetto, considerare i termini non liberi con conseguente applicazione della regola generale.

    In conclusione, il ricorso va disatteso giacché il termine individuato nell’atto di Convocazione dell’Assemblea Elettiva per il deposito delle candidature, ossia entro le ore 23.59 del 10 dicembre 2024, risulta correttamente calcolato nei termini sopra specificati.

    Le ulteriori doglianze devono ritenersi assorbite dalle motivazioni che precedono.

    Il Tribunale Federale II Sezione,

    P.Q.M.

    Ritenuta l’infondatezza del ricorso lo rigetta.

     

    f.to Il Presidente f.f. Avv. Serena Imbriani

    f.to L’estensore Avv. Patrich Rabaini

    Roma, lì 30/12/2024

    N.° 22 del 2024

    30 Dicembre, 2024

    2^ sezione - Decisione n. 22 del 30 dicembre 2024

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    - Avv. Serena Imbriani – Presidente ff;

    - Avv. Patrich Rabaini – componente e relatore

    - Avv. Lucia Bianco - componente

    con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al N° 28/2024 R.G. Trib. promosso da Alessi Avv. Fiorenzo, in proprio, avverso il comunicato N°148 del 12/12/2024 della Commissione Nazionale Elettorale.

    Riunto in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.

    IN FATTO

    L’Avv. Fiorenzo Alessi ha proposto ricorso avverso il Comunicato N°148 del 12/12/2024 della Commissione Elettorale Nazionale chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’adito Tribunale Federale Federciclismo, verificatane l’esatta data di presentazione e/o rituale deposito, dichiarare l’irricevibilità delle candidature presentate-depositate successivamente allo scadere del giorno di lunedì 9/12/2024, dichiarandone l’inammissibilità ad ogni fine elettorale.”

    Il ricorrente con il proprio atto ha, dunque, inteso impugnare tutte le candidature pervenute alla F.C.I. successivamente alla data del 9 dicembre 2024, assumendo come questo sia da considerarsi il termine ultimo per la presentazione delle candidature all’Assemblea Nazionale Elettiva del prossimo 19 gennaio 2025.

    Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, dà preliminarmente atto di avere presentato la propria candidatura alla carica di Presidente della I Sezione della Corte d’Appello F.C.I.; candidatura che la Commissione Elettorale Nazionale ha ritenuto ammissibile.

    In data 27 dicembre 2024 il ricorrente ha depositato ulteriore memoria nella quale ha ulteriormente precisato le ragioni poste a fondamento della domanda proposta con il ricorso introduttivo e, nel contempo, ha provveduto a nominare proprio difensore per l’udienza del 30 dicembre 2024 l’Avv. Alberto Alessi.

    Nella citata memoria, il ricorrente ha avanzato, in via istruttoria e subordinata, istanza di richiesta di parere consultivo al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. in ordine alla questione oggetto del presente giudizio.

    Il difensore, dunque, si è richiamato ai propri scritti difensivi chiedendone l’accoglimento sia in punto richieste in via principale che in via subordinata e istruttoria.

    IN DIRITTO

    Va preliminarmente delineata e circoscritta l’ammissibilità del gravame proposto dall’Avv. Alessi in relazione all’interesse ad agire di cui egli è legittimo portatore. In altre parole, è opportuno valutare se il gravame proposto dall’Avv. Fiorenzo Alessi sia ammissibile con riguardo a tutte le candidature alle varie cariche federali ovvero la sua ammissibilità debba essere circoscritta solo ad alcune o ad una di esse, in relazione al concreto interesse ad agire rinvenibile in capo al ricorrente.

    Interesse ad agire che si identifica nella necessità di tutela giurisdizionale da parte del singolo, nel caso in cui egli, vantando un diritto rilevante per l’ordinamento, lo veda leso o inattuato e necessiti, rispettivamente, il ripristino dello status quo ante o la sua attuazione mediante l’esperimento dell’azione giudiziale.

    Come noto, l’interesse ad agire, deve intendersi quale interesse al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l’intervento del giudice. L’interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l’azione.

    Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, non vi è chi non veda come un interesse ad agire in capo all’Avv. Fiorenzo Alessi possa rinvenirsi – al più – nell’ambito delle elezioni degli Organi di Giustizia ove egli si è candidato; non anche nelle altre cariche elettive Federali rispetto alle quali il ricorrente non ha presentato la propria candidatura.

    Invero, trattandosi di singole e specifiche elezioni per ogni singolo organo giudicante, il ricorrente avrebbe un personale e concreto “interesse ad agire” unicamente con riferimento alle candidature pervenute per la stessa carica ove egli concorre quale candidato, ossia quella di Presidente della I Sezione della Corte d’Appello. Per tale carica federale sono pervenute due candidature; una quella del ricorrente e l’altra quella dell’Avv. Gianclaudio Festa. In tal senso, l’interesse ad agire in capo al ricorrente sarebbe rinvenibile unicamente nei riguardi di questo candidato suo diretto concorrente per la carica di Presidente della I sezione della C.A.F..

    Ad ogni buon conto, anche volendo estendere l’interesse ad agire del ricorrente alle candidature riferibili a tutti gli Organi di Giustizia nel loro complesso, certamente non è rinvenibile in capo all’Avv. Fiorenzo Alessi alcun interesse ad agire con riferimento alle altre cariche elettive federali per le quali il ricorrente non ha presentato la propria candidatura.

    Quanto al merito delle specifiche doglianze avanzate dall’Avv. Fiorenzo Alessi nel proprio atto introduttivo e nella memoria depositata in atti, valgano le osservazioni di seguito.

    Il ricorrente si duole principalmente di un asserito mancato rispetto dei termini statutari che debbono intercorrere tra l’Assemblea Nazionale Elettiva ed il deposito delle candidature alle diverse cariche Federali.

    L’art. 32 dello Statuto Federale della F.C.I. prevede in maniera chiara ed esplicita che le candidature “devono essere presentate alla Segreteria Generale ed al Comitato Regionale di appartenenza, pena la loro irricevibilità, rispettivamente entro 40 giorni (…) prima delle relative Assemblee (…)”  senza altre indicazioni in ordine ai termini.

    Come noto, per quanto attiene il computo dei termini a giorni la regola generale per il calcolo degli stessi è riassunta da un brocardo latino secondo il quale “dies a quo non computatur in termino”. In altre parole, nel calcolare un termine a giorni, non si computa il giorno iniziale (dies a quo) mentre si considera quello finale (dies ad quem). La regola generale, tuttavia, non si applica nel caso in cui la norma faccia espresso riferimento a termini “liberi”. Infatti, quando la norma parla di un “termine libero” intende che il calcolo, a giorni o a ore, deve partire senza conteggiare il giorno (o l’ora) iniziale e deve finire senza calcolare il giorno (o l’ora) finale.

    Se non è espressamente qualificato come libero, il termine si intende non libero e, quindi, si applica la regola generale e non si conteggia il giorno (o l’ora) iniziale ma solo il giorno (o l’ora) finale.

    Nel caso che ci occupa, il dato normativo di cui all’art. 32 c. 2 dello Statuto Federale è chiarissimo laddove non prevede che i termini siano “liberi” e, dunque, difettando l’espressa previsione normativa, deve applicarsi la regola generale. In altre parole, giacché lo Statuto Federale non prevede espressamente che il termine di 40 giorni prima sia un termine “libero”, non può che applicarsi la regola generale di cui sopra; regola generale applicabile anche al computo dei termini a ritroso con la sola inversione del giorno iniziale e del giorno finale.

    Sul punto la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che: questa Corte ha più volte enunciato il condivisibile principio per il quale, in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l’ora iniziali computandosi invece quelli finali (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 11302 del 2011, 6263 del 2006 e 10797 del 1997).

    In esito alla precisazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte del lontano (sentenza 1 febbraio 2012, n.1418), applicabile in ipotesi anche alle altre candidature alle cariche federali - non è revocabile in dubbio che nel caso di specie il termine individuato nella Convocazione dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale entro le ore 23.59 del 10 dicembre 2024 sia corretto. La circostanza che il termine libero debba essere “espressamente” indicato dalla norma non lascia, poi, dubbio alcuno in ordine al fatto che il termine “libero” non possa essere desunto o dedotto da elementi esterni; la previsione è espressa oppure è assente.

    Del resto, detto termine - che peraltro era ben specificato per tutti nell’atto di Convocazione dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale - non può costituire fonte di pregiudizio alcuno giacché immediatamente intelleggibile da tutti ed idoneo a garantire erga omnes una adeguata conoscenza del termine entro cui far pervenire la propria candidatura.

    Con riferimento, infine, all’istanza istruttoria e subordinata proposta nella memoria depositata  in data 17/12/2024 di richiesta di parere alla sezione consultiva del Collegio di Garanzia del C.O.N.I,, il Tribunale ritiene come non sussistano i presupposti per l’accoglimento. L’orientamento a Sezioni Unite della Suprema Corte fuga ogni possibile dubbio in ordine al fatto che i termini per essere “liberi” necessitino di una “espressa” previsione in tal senso dovendosi, in difetto, considerare i termini non liberi con conseguente applicazione della regola generale.

    In conclusione, il ricorso va disatteso giacché il termine individuato nell’atto di Convocazione dell’Assemblea Elettiva per il deposito delle candidature, ossia entro le ore 23.59 del 10 dicembre 2024, risulta correttamente calcolato nei termini sopra specificati.

    Le ulteriori doglianze devono ritenersi assorbite dalle motivazioni che precedono.

    Il Tribunale Federale II Sezione,

    P.Q.M.

    Ritenuta l’infondatezza del ricorso lo rigetta.

     

    f.to Il Presidente f.f. Avv. Serena Imbriani

    f.to L’estensore Avv. Patrich Rabaini

    Roma, lì 30/12/2024

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