2^ sezione – Decisione n. 21 del 30 dicembre 2024

Composto da

Avv. Serena Imbriani – Presidente f.f.

Avv. Lucia Bianco- Componente

Avv. Oronzo Simeone – Componente

con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario F.C.I.) – Segretario

Nel procedimento iscritto al R.G. 27/2024 introdotto dal ricorso del sig. PODESTA’ VITTORIO per l’impugnazione del provvedimento n. 148/ 2024 della Commissione Elettorale di non ammissione della candidatura a Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti, all’esito della Camera di Consiglio tenutasi successivamente all’udienza del 30 dicembre 2024, ha pronunciato a maggioranza dei propri componenti la seguente decisione.

In fatto.

Con ricorso depositato in data 13.12.2024 il sig. Vittorio Podestà impugnava il comunicato della Commissione Elettorale n. 148 del 12.12.2024 nella parte in cui veniva negata l’ammissione della sua candidatura come Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti per carenza dei requisiti di cui all’art. 31, comma 1, lett. e) dello Statuto Federale ed in particolare per non essere in attività.

A supporto delle proprie argomentazioni, il ricorrente sosteneva che i criteri di ammissibilità stabiliti dalla norma citata fossero alternativi, nel senso che era sufficiente il soddisfacimento di uno dei seguenti requisiti: essere in attività o essere tesserato nell’anno in corso e esserlo stato per almeno due anni negli ultimi dieci, requisito quest’ultimo che sarebbe stato soddisfatto, come dimostrato in atti.

Inoltre, il ricorrente evidenziava che la lettera f) dell’art. 31 dello Statuto FCI prevede, per gli atleti, la partecipazione a competizioni di livello nazionale o, quantomeno, regionale, senza alcuna specifica indicazione temporale. Pertanto, a suo avviso, anche tale criterio risultava integralmente rispettato nel caso di specie.

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente richiamava la decisione della Corte Federale d’Appello n. 10 del 4 ottobre 2012, adottata in funzione consultiva, nella quale si affermava che il criterio in questione dovesse essere interpretato come alternativo, e dunque la propria candidatura sarebbe risultata ammissibile.

All’udienza del 30 dicembre 2024, il sig. Podestà, dopo aver argomentato e illustrato le motivazioni contenute nella propria memoria, concludeva riportandosi a quanto già esposto negli atti.

Esaminati tutti gli atti e la documentazione prodotta il Tribunale Federale ritiene che ricorso vada accolto per i motivi di seguito indicati.

In diritto.

Si ritiene, innanzitutto, che debba essere fatta chiarezza sul perimetro normativo applicabile al caso di specie, al fine di definire con precisione gli ambiti di intervento delle disposizioni rilevanti e di comprendere correttamente i criteri di ammissibilità invocati dal ricorrente.

L’art. 31 dello Statuto Federale, sulle condizioni di eleggibilità, al comma 1, così recita: “Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, i cittadini italiani maggiorenni in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che siano in possesso dei seguenti requisiti: […] e) per gli atleti ed i tecnici essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nella rispettiva qualifica negli ultimi 10 anni.

A parere del giudicante il criterio alternativo emerge chiaramente dalla lettera della norma, la quale, nel dettare i requisiti di ammissibilità, stabilisce due condizioni che possono essere soddisfatte indipendentemente l’una dall’altra: la prima, consistente nel fatto di essere in attività, e la seconda, relativa alla condizione di tesseramento nell’anno in corso e alla partecipazione, per almeno due anni negli ultimi dieci, come atleta. Tale formulazione normativa, nella sua chiarezza e precisione, consente di interpretare i requisiti come alternativi, nel senso che il ricorrente può soddisfarne uno dei due senza la necessità di soddisfarli entrambi, con conseguente ammissibilità della sua candidatura.

A supporto di tale interpretazione interviene il parere reso dalla Corte d’Appello Federale FCI nella decisione n. 10 del 4 ottobre 2012. Il parere era stato richiesto dalla Segreteria Generale della Federazione al fine di chiarire se, ai fini dell’ammissione di una candidatura, fosse sufficiente il possesso di uno dei due requisiti previsti dalla norma – cioè essere tesserato ovvero in attività, per i tesserati e tecnici, al momento della candidatura o esserlo stato per almeno due anni negli ultimi dieci anni – o se fosse necessario il soddisfacimento di entrambi i requisiti cioè essere sia in attività che essere stati tesserati per almeno due anni negli ultimi dieci.

La Corte, nel richiamare un precedente parere reso nel 2008, ha ribadito che la condizione imprescindibile per la validità della candidatura sia quella di essere in regola con il tesseramento al momento della presentazione della stessa. E sul punto nulla quaestio.

L’ulteriore requisito che implica essere tesserati in attività o esserlo stati per almeno due anni negli ultimi dieci, è stato interpretato dalla Corte come un presupposto soggettivo che può essere in corso o già realizzata. In altre parole, il criterio deve essere interpretato nel senso che una persona deve aver maturato due anni di tesseramento negli ultimi dieci ma non è necessario che tale requisito sia contemporaneamente in corso al momento della candidatura, essendo sufficiente che esso sia stato soddisfatto nel periodo di riferimento.

Tale parere conferma la natura alternativa dei requisiti previsti dalla norma, interpretandoli in modo da garantire una più ampia accessibilità alla candidatura, pur mantenendo la necessaria validità dei requisiti del tesseramento e della partecipazione alle attività sportive.

La suddetta interpretazione è coerente con il dettato dell’art. 31 lett.e) dello Statuto FCI che recita testualmente, si ribadisce: “per gli atleti e i tecnici essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nella rispettiva qualifica negli ultimi dieci anni”.

E’ altresì coerente con la Delibera CONI n. 1759 del 2024 che stabilisce i Principi Fondamentali cui gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) devono conformarsi;  in particolare, con i principi di eleggibilità alle cariche federali ex art. 7.4, che al comma 2 stabilisce che: “Gli statuti stabiliscono i requisiti specifici per l’eleggibilità degli atleti, dei tecnici ed eventualmente degli ufficiali di gara nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.”

Questa disposizione conferma che gli statuti delle federazioni sportive sono competenti a determinare i requisiti specifici per l’eleggibilità alle cariche federali, inclusi gli atleti, i tecnici e, ove applicabile, gli ufficiali di gara.

Pertanto, gli statuti devono fissare criteri chiari e definiti per l’eleggibilità, ma tali criteri non possono discostarsi da quanto stabilito dai principi generali, garantendo così che le norme federali siano sempre coerenti con il quadro normativo di riferimento e i principi di legalità e pari opportunità. Requisito soddisfatto dalla lettura dell’art. 31. Lett e) dello Statuto FCI.

Inoltre, l’art. 7.4, comma 3 della Delibera CONI n. 1759 del 2024 stabilisce che: “Negli organi direttivi nazionali sono eletti gli atleti e i tecnici in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio alla Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata interessata. Possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte, nell’arco di due anni nell’ultimo decennio, a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, da individuarsi specificatamente nei singoli statuti a cura delle rispettive Federazioni e Discipline Sportive Associate.

Anche questa norma chiarisce ulteriormente i requisiti per l’eleggibilità alle cariche federali, stabilendo che gli atleti e i tecnici devono essere in attività, oppure essere stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio per la Federazione o Disciplina Sportiva Associata di riferimento.

In particolare, per gli atleti, il requisito dell’eleggibilità è esteso anche alla partecipazione a competizioni di livello nazionale o regionale nell’arco di due anni nell’ultimo decennio. La determinazione dei criteri di “livello nazionale” o “regionale” viene delegata agli statuti delle singole federazioni che, pertanto, sono chiamate a specificare con precisione i parametri in base ai quali gli atleti possano essere considerati eleggibili.

La disciplina in esame sottolinea, quindi, che il requisito di partecipazione a competizioni di livello nazionale o regionale, pur essendo generale, deve essere dettagliato in base alla specifica realtà di ciascuna federazione o disciplina sportiva, conferendo loro un certo margine di discrezionalità nell’individuare e definire le competizioni rilevanti ai fini dell’eleggibilità.

Alla luce delle norme analizzate, dunque, si ritiene che il requisito del tesseramento e dell’essere in attività debba considerarsi alternativo e non cumulativo. Ciò significa che la candidatura del ricorrente può essere ammissibile in quanto soddisfa uno dei due criteri necessari: essere attualmente tesserato e in attività (ad esempio, al momento della candidatura), oppure avere un passato di tesseramento per almeno due anni negli ultimi dieci anni. Non è necessario che entrambe le condizioni sussistano contemporaneamente, ma è sufficiente che una delle due sia soddisfatta.

A parere di questo Tribunale, infine, giova richiamare il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, secondo cui laddove il legislatore ha voluto esprimersi in modo esplicito, l’ha fatto, viceversa no, in una materia quale quella che ci occupa estremamente delicata dal momento che si fonda sui principi di democrazia dell’ordinamento sportivo. Pertanto, ne consegue che se il legislatore federale avesse voluto stabilire una condizione cumulativa per l’ammissione alle cariche federali, avrebbe dovuto esprimerlo chiaramente nello Statuto.

Tale interpretazione trova pieno riscontro nei principi fissati dalla più volte richiamata Delibera CONI n. 1759 del 2024, che attribuiscono alle federazioni sportive la libertà di integrare e disciplinare i requisiti di ammissibilità alle cariche federali nell’ambito della loro autonomia statutaria. Pertanto, in assenza di una formulazione esplicita che imponga il soddisfacimento di entrambe le condizioni (tesseramento ed essere in attività), non può essere ritenuto valido un requisito cumulativo che non trova supporto testuale e che contrasterebbe con la libertà statutaria delle federazioni.

Infine, anche qualora si dovesse ravvisare un dubbio interpretativo, interpretare in peius, nel senso di restringere i diritti di un candidato, comporterebbe un grave ed ingiustificato pregiudizio allo stesso. In particolare, si priverebbe una persona, che ha contribuito in modo significativo all’attività sportiva della federazione, di un diritto fondamentale: quello di concorrere a una carica federale a titolo gratuito, con l’intento di continuare a servire la comunità sportiva nella quale ha conseguito importanti successi come atleta paralimpico.

L’interpretazione restrittiva, dunque, non solo sarebbe giuridicamente infondata, ma risulterebbe anche contraria ai principi di giustizia e equità, oltre a ledere il diritto di partecipazione del candidato in modo ingiustificato.

Per tutto quanto sopra esposto, sussistendone i presupposti, il ricorso deve essere accolto.

PQM

Ritenuta la fondatezza del ricorso, lo accoglie.

 

f.to Il Presidente, Avv Serena Imbriani

 

f.to Il Segretario, Avv. Marzia Picchioni

 

Roma, 30 dicembre 2024

 

Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana





N.° 21 del 2024

30 Dicembre, 2024

2^ sezione - Decisione n. 21 del 30 dicembre 2024

Composto da

Avv. Serena Imbriani - Presidente f.f.

Avv. Lucia Bianco- Componente

Avv. Oronzo Simeone – Componente

con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario F.C.I.) - Segretario

Nel procedimento iscritto al R.G. 27/2024 introdotto dal ricorso del sig. PODESTA’ VITTORIO per l’impugnazione del provvedimento n. 148/ 2024 della Commissione Elettorale di non ammissione della candidatura a Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti, all’esito della Camera di Consiglio tenutasi successivamente all’udienza del 30 dicembre 2024, ha pronunciato a maggioranza dei propri componenti la seguente decisione.

In fatto.

Con ricorso depositato in data 13.12.2024 il sig. Vittorio Podestà impugnava il comunicato della Commissione Elettorale n. 148 del 12.12.2024 nella parte in cui veniva negata l’ammissione della sua candidatura come Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti per carenza dei requisiti di cui all’art. 31, comma 1, lett. e) dello Statuto Federale ed in particolare per non essere in attività.

A supporto delle proprie argomentazioni, il ricorrente sosteneva che i criteri di ammissibilità stabiliti dalla norma citata fossero alternativi, nel senso che era sufficiente il soddisfacimento di uno dei seguenti requisiti: essere in attività o essere tesserato nell’anno in corso e esserlo stato per almeno due anni negli ultimi dieci, requisito quest’ultimo che sarebbe stato soddisfatto, come dimostrato in atti.

Inoltre, il ricorrente evidenziava che la lettera f) dell’art. 31 dello Statuto FCI prevede, per gli atleti, la partecipazione a competizioni di livello nazionale o, quantomeno, regionale, senza alcuna specifica indicazione temporale. Pertanto, a suo avviso, anche tale criterio risultava integralmente rispettato nel caso di specie.

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente richiamava la decisione della Corte Federale d’Appello n. 10 del 4 ottobre 2012, adottata in funzione consultiva, nella quale si affermava che il criterio in questione dovesse essere interpretato come alternativo, e dunque la propria candidatura sarebbe risultata ammissibile.

All’udienza del 30 dicembre 2024, il sig. Podestà, dopo aver argomentato e illustrato le motivazioni contenute nella propria memoria, concludeva riportandosi a quanto già esposto negli atti.

Esaminati tutti gli atti e la documentazione prodotta il Tribunale Federale ritiene che ricorso vada accolto per i motivi di seguito indicati.

In diritto.

Si ritiene, innanzitutto, che debba essere fatta chiarezza sul perimetro normativo applicabile al caso di specie, al fine di definire con precisione gli ambiti di intervento delle disposizioni rilevanti e di comprendere correttamente i criteri di ammissibilità invocati dal ricorrente.

L’art. 31 dello Statuto Federale, sulle condizioni di eleggibilità, al comma 1, così recita: “Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, i cittadini italiani maggiorenni in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che siano in possesso dei seguenti requisiti: [...] e) per gli atleti ed i tecnici essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nella rispettiva qualifica negli ultimi 10 anni.

A parere del giudicante il criterio alternativo emerge chiaramente dalla lettera della norma, la quale, nel dettare i requisiti di ammissibilità, stabilisce due condizioni che possono essere soddisfatte indipendentemente l’una dall’altra: la prima, consistente nel fatto di essere in attività, e la seconda, relativa alla condizione di tesseramento nell’anno in corso e alla partecipazione, per almeno due anni negli ultimi dieci, come atleta. Tale formulazione normativa, nella sua chiarezza e precisione, consente di interpretare i requisiti come alternativi, nel senso che il ricorrente può soddisfarne uno dei due senza la necessità di soddisfarli entrambi, con conseguente ammissibilità della sua candidatura.

A supporto di tale interpretazione interviene il parere reso dalla Corte d'Appello Federale FCI nella decisione n. 10 del 4 ottobre 2012. Il parere era stato richiesto dalla Segreteria Generale della Federazione al fine di chiarire se, ai fini dell’ammissione di una candidatura, fosse sufficiente il possesso di uno dei due requisiti previsti dalla norma – cioè essere tesserato ovvero in attività, per i tesserati e tecnici, al momento della candidatura o esserlo stato per almeno due anni negli ultimi dieci anni – o se fosse necessario il soddisfacimento di entrambi i requisiti cioè essere sia in attività che essere stati tesserati per almeno due anni negli ultimi dieci.

La Corte, nel richiamare un precedente parere reso nel 2008, ha ribadito che la condizione imprescindibile per la validità della candidatura sia quella di essere in regola con il tesseramento al momento della presentazione della stessa. E sul punto nulla quaestio.

L’ulteriore requisito che implica essere tesserati in attività o esserlo stati per almeno due anni negli ultimi dieci, è stato interpretato dalla Corte come un presupposto soggettivo che può essere in corso o già realizzata. In altre parole, il criterio deve essere interpretato nel senso che una persona deve aver maturato due anni di tesseramento negli ultimi dieci ma non è necessario che tale requisito sia contemporaneamente in corso al momento della candidatura, essendo sufficiente che esso sia stato soddisfatto nel periodo di riferimento.

Tale parere conferma la natura alternativa dei requisiti previsti dalla norma, interpretandoli in modo da garantire una più ampia accessibilità alla candidatura, pur mantenendo la necessaria validità dei requisiti del tesseramento e della partecipazione alle attività sportive.

La suddetta interpretazione è coerente con il dettato dell’art. 31 lett.e) dello Statuto FCI che recita testualmente, si ribadisce: “per gli atleti e i tecnici essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nella rispettiva qualifica negli ultimi dieci anni”.

E’ altresì coerente con la Delibera CONI n. 1759 del 2024 che stabilisce i Principi Fondamentali cui gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) devono conformarsi;  in particolare, con i principi di eleggibilità alle cariche federali ex art. 7.4, che al comma 2 stabilisce che: “Gli statuti stabiliscono i requisiti specifici per l’eleggibilità degli atleti, dei tecnici ed eventualmente degli ufficiali di gara nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.”

Questa disposizione conferma che gli statuti delle federazioni sportive sono competenti a determinare i requisiti specifici per l’eleggibilità alle cariche federali, inclusi gli atleti, i tecnici e, ove applicabile, gli ufficiali di gara.

Pertanto, gli statuti devono fissare criteri chiari e definiti per l’eleggibilità, ma tali criteri non possono discostarsi da quanto stabilito dai principi generali, garantendo così che le norme federali siano sempre coerenti con il quadro normativo di riferimento e i principi di legalità e pari opportunità. Requisito soddisfatto dalla lettura dell’art. 31. Lett e) dello Statuto FCI.

Inoltre, l'art. 7.4, comma 3 della Delibera CONI n. 1759 del 2024 stabilisce che: “Negli organi direttivi nazionali sono eletti gli atleti e i tecnici in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio alla Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata interessata. Possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte, nell’arco di due anni nell’ultimo decennio, a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, da individuarsi specificatamente nei singoli statuti a cura delle rispettive Federazioni e Discipline Sportive Associate.

Anche questa norma chiarisce ulteriormente i requisiti per l’eleggibilità alle cariche federali, stabilendo che gli atleti e i tecnici devono essere in attività, oppure essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio per la Federazione o Disciplina Sportiva Associata di riferimento.

In particolare, per gli atleti, il requisito dell’eleggibilità è esteso anche alla partecipazione a competizioni di livello nazionale o regionale nell'arco di due anni nell'ultimo decennio. La determinazione dei criteri di "livello nazionale" o "regionale" viene delegata agli statuti delle singole federazioni che, pertanto, sono chiamate a specificare con precisione i parametri in base ai quali gli atleti possano essere considerati eleggibili.

La disciplina in esame sottolinea, quindi, che il requisito di partecipazione a competizioni di livello nazionale o regionale, pur essendo generale, deve essere dettagliato in base alla specifica realtà di ciascuna federazione o disciplina sportiva, conferendo loro un certo margine di discrezionalità nell'individuare e definire le competizioni rilevanti ai fini dell'eleggibilità.

Alla luce delle norme analizzate, dunque, si ritiene che il requisito del tesseramento e dell'essere in attività debba considerarsi alternativo e non cumulativo. Ciò significa che la candidatura del ricorrente può essere ammissibile in quanto soddisfa uno dei due criteri necessari: essere attualmente tesserato e in attività (ad esempio, al momento della candidatura), oppure avere un passato di tesseramento per almeno due anni negli ultimi dieci anni. Non è necessario che entrambe le condizioni sussistano contemporaneamente, ma è sufficiente che una delle due sia soddisfatta.

A parere di questo Tribunale, infine, giova richiamare il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, secondo cui laddove il legislatore ha voluto esprimersi in modo esplicito, l'ha fatto, viceversa no, in una materia quale quella che ci occupa estremamente delicata dal momento che si fonda sui principi di democrazia dell’ordinamento sportivo. Pertanto, ne consegue che se il legislatore federale avesse voluto stabilire una condizione cumulativa per l'ammissione alle cariche federali, avrebbe dovuto esprimerlo chiaramente nello Statuto.

Tale interpretazione trova pieno riscontro nei principi fissati dalla più volte richiamata Delibera CONI n. 1759 del 2024, che attribuiscono alle federazioni sportive la libertà di integrare e disciplinare i requisiti di ammissibilità alle cariche federali nell'ambito della loro autonomia statutaria. Pertanto, in assenza di una formulazione esplicita che imponga il soddisfacimento di entrambe le condizioni (tesseramento ed essere in attività), non può essere ritenuto valido un requisito cumulativo che non trova supporto testuale e che contrasterebbe con la libertà statutaria delle federazioni.

Infine, anche qualora si dovesse ravvisare un dubbio interpretativo, interpretare in peius, nel senso di restringere i diritti di un candidato, comporterebbe un grave ed ingiustificato pregiudizio allo stesso. In particolare, si priverebbe una persona, che ha contribuito in modo significativo all’attività sportiva della federazione, di un diritto fondamentale: quello di concorrere a una carica federale a titolo gratuito, con l’intento di continuare a servire la comunità sportiva nella quale ha conseguito importanti successi come atleta paralimpico.

L’interpretazione restrittiva, dunque, non solo sarebbe giuridicamente infondata, ma risulterebbe anche contraria ai principi di giustizia e equità, oltre a ledere il diritto di partecipazione del candidato in modo ingiustificato.

Per tutto quanto sopra esposto, sussistendone i presupposti, il ricorso deve essere accolto.

PQM

Ritenuta la fondatezza del ricorso, lo accoglie.

 

f.to Il Presidente, Avv Serena Imbriani

 

f.to Il Segretario, Avv. Marzia Picchioni

 

Roma, 30 dicembre 2024

 

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