Composto da
Avv. Serena Imbriani – Presidente f.f.
Avv. Lucia Bianco- Componente (Relatore)
Avv. Danika La Loggia – Componente
con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario F.C.I.) – Segretario
Riunito in Camera di Consiglio in data 20.12.2024, vista la propria l’ordinanza emessa in pari data, su ricorso promosso dal sig. Sandro Tuvo ai sensi degli artt. 41 comma 4 e 32 comma 2 dello Statuto Federale , per l’annullamento della delibera della Commissione Nazionale Elettorale FCI n 148 del 12.12.2024 e per l’effetto disporre l’inclusione della candidatura del sig. Sandro Tuvo quale Consigliere in rappresentanza degli affiliati all’Assemblea nazionale 2025/2028, all’’unanimità dei propri componenti ha assunto la seguente decisione.
Con il ricorso del 13 dicembre 2024, depositato ritualmente presso la Segreteria di questo Tribunale il sig. Sandro Tuvo chiedeva l’annullamento della delibera n. 148 del 12.12.2024 con cui la Commissione Elettorale disponeva l’inammissibilità della propria candidatura quale Consigliere in rappresentanza degli affiliati all’Assemblea Nazionale 2025/2028 per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 31 comma 3 dello Statuto Federale, dal momento che “risulta pendente (…) dinanzi al Tribunale Federale sezione II procedimento n 23/24 promosso dal candidato”.
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente, invocando il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 31 comma 3, secondo periodo, dello Statuto adduceva che il presupposto necessario per l’applicazione della previsione in esame è la pendenza di una controversia giudiziaria, circostanza inesistente nel caso di specie. Richiamando alcune pronunce giurisprudenziali della magistratura amministrativa il ricorrente argomentava in merito alla differenza tra le decisioni di giustizia sportiva e quelli di natura giurisdizionale, concludendo che il procedimento richiamato dalla Commissione Elettorale quale elemento impeditivo della propria candidatura rientrasse nell’alveo della giustizia sportiva i cui provvedimenti “ rappresentano l’epilogo di procedimenti amministrativi (sia pure in forma giustiziale )” e non giurisdizionali.
Sosteneva infine che in ogni caso che la candidatura è stata rigettata per assenza di un requisito di eleggibilità e non di candidabilità, elemento che al momento in cui si celebrerà l’Assemblea elettiva 2025/2028 non sussisterà essendo cessata la materia del contendere nel procedimento richiamato dalla Commissione Elettorale quale presupposto per la candidatura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La motivazione addotta dalla Commissione Nazionale Elettorale nel provvedimento di cui al Comunicato n.148 del 12.12.2024 è illegittima atteso che contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto alcuna controversia giudiziaria è pendente, così come prescritto dall’art.31 comma 3 dello Statuto federale che così recita: “sono ugualmente ineleggibili tutti coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, altre federazioni sportive nazionali..”
Giova richiamare le diverse pronunce giurisprudenziali che si sono occupate del rapporto tra la giustizia sportiva e quella statale , delineando il perimetro della prima rispetto alla seconda. La giustizia amministrativa ( ex multis TAR Lazio n 1163/2017) ha da sempre indagato sulla natura e sulle funzioni degli organi di giustizia sportiva delle federazioni giungendo alla conclusione che gli organi di giustizia federali non hanno natura giurisdizionale. Sul tema anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n 49 /2011 secondo cui “gli organi di giustizia sportiva sono competenti a decidere solo questioni non rilevanti per l’ordinamento statale; laddove invece coinvolgano anche situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale subentra la tutela giurisdizionale del giudice amministrativo “.
I giudici amministrativi si sono quindi occupati della natura degli organi di giustizia sportiva giungendo alla conclusione che in quanto organi delle federazioni i giudici sportivi partecipano necessariamente della stessa natura delle federazioni sportive entro le quali sono costituiti e sono destinati ad operare.
Se quindi secondo il quadro delineato dalla giurisprudenza sopra richiamata gli organi di giustizia sportiva non hanno natura giurisdizionale, il procedimento incardinato dinanzi a questo Tribunale, e conclusosi peraltro con un provvedimento di rigetto, non può configurare l’ipotesi di inammissibilità della candidatura presentata dal sig. Tuvo ai sensi dell’art. 31 comma 3 dello Statuto federale che riguarda, si ribadisce, solo coloro che hanno in essere controversie giudiziarie.
Da altro punto di vista il provvedimento della Commissione Nazionale Elettorale è inficiato di illegittimità atteso che se la ratio della norma di cui all’art. 31 comma 3 dello Statuto federale è quella di considerare ineleggibili coloro i quali hanno in corso le controversie giudiziarie nei confronti del Coni e delle Federazioni sportive nazionali, nel caso del sig. Tuvo tale impedimento risulta già venuto meno con il provvedimento di rigetto da parte di questo Tribunale e dall’essere cessata la materia del contendere, dal momento che il sig. Tuvo non ha più inteso coltivare alcun ulteriore contenzioso anche solo di gravame del provvedimento di rigetto richiamato. Ogni diversa interpretazione sarebbe iniqua nei confronti dei candidati all’Assemblea Nazionale, in spregio ai principi generali dettati in materia.
PQM
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese.
F.to il Presidente , Avv. Serena Imbriani
F.to il Relatore, Avv. Lucia Bianco
F.to il Segretario , Avv. Marzia Picchioni