Il Tribunale Federale – 1^ Sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:
Avv. Salvatore Minardi – Presidente
Avv. Patrich Rabaini – Giudice
Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI),
nel procedimento iscritto al n. 7/2024 R.G. a carico del Signor MASSIMO GEUSA, nato a Mesagne (BR), il 10.6.1971, quale atleta tesserato FCI n. A171869 presso l’A.S.D. Gruppo Ciclistico Airone, codice società 14N1581, rappresentato e difeso nel procedimento sportivo dall’Avv. Paola Campana (C.F. CMPPLA72L48F152W) del Foro di Brindisi, presso il cui Studio sito in Mesagne (BR), Via Tito Speri n. 4 elegge domicilio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:
poiché in violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, in relazione agli artt. 83 del Regolamento Tecnico del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, e 71, n. 44, del Regolamento Tecnico/Disciplinare Attuativo Attività ciclistiche amatoriali e cicloturistiche emanato dal C.S.I., edizione 2024, in occasione della gara 10° Trofeo Città di Galugnano, svolta il 16 giugno 2024, durante il secondo giro, affiancava, strattonava e colpiva al volto il Sig. Francesco Curto.
All’udienza Collegiale, regolarmente tenuta, del 20.11.2024, verificata la regolarità delle convocazioni, sono presenti:
– per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
– il deferito Signor Massimo Geusa assistito dal difensore di fiducia Avv. Paola Campana, entrambi da remoto, giusta autorizzazione a seguito di istanza del difensore;
La Procura Federale si riporta integralmente al contenuto dell’atto di deferimento.
Il Procuratore Federale formula la richiesta della sanzione della inibizione per complessivi mesi 6 nonché l’applicazione della ammenda nella misura di € 500,00.
La difesa dell’incolpato ripercorre la memoria difensiva ed insiste nelle difese e conclusioni in essa contenute: evidenzia l’inutilizzabilità ex art. 62 del regolamento tecnico disciplinare attuativo attività ciclistiche amatoriali e cicloturistiche del CSI del video prodotto in atti ed utilizzato nella ricostruzione del fatto da parte della Procura Federale, l’assenza di un referto attestante le lesioni subite dalla persona offesa, le provocazioni fisiche e verbali subite dall’odierno incolpato precedenti l’integrazione della condotta contestata, le scuse presentate a fine competizione e, da ultimo, reitera la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 53 del Regolamento di Giustizia Federale.
Il Tribunale Federale – 1^ Sezione
riunito in camera di consiglio ha emesso la pronuncia che segue.
Esaminati gli atti acquisiti al presente procedimento, sentite le argomentazioni della Procura Federale nonché del difensore del deferito in udienza, il Tribunale Federale Sezione I ritiene raggiunta la prova circa la colpevolezza del tesserato.
Dall’analisi dell’attività di indagine svolta e dall’esame del complessivo compendio probatorio acquisto al presente procedimento, per il Tribunale sussistono sufficienti elementi atti a fondare un giudizio di colpevolezza dell’odierno deferito. Ciò in quanto la condotta tenuta da parte del Signor Geusa, in occasione del 10° Trofeo Città di Galugnano, deve ritenersi provata e, peraltro, spontaneamente ammessa e riconosciuta dallo stesso incolpato negli scritti depositati a propria difesa nonché nel corso dell’udienza.
In particolare, nei ridetti atti non viene minimamente messa in discussione la veridicità delle contestazioni mosse dalla Procura Federale, piuttosto risultando ammessa e ribadita in modo chiaro ed incontrovertibile l’effettiva attuazione del “biasimevole” e “scorretto” gesto contestato, frutto di una “reazione di debolezza umana”.
Ciò posto, le argomentazioni richiamate nelle memorie e all’udienza potranno, dunque, al più incidere sul quantum sanzionatorio, ma non sull’an dell’episodio. Le deduzioni addotte in entrambe le memorie difensive non risultano sufficienti alla giustificazione di un tale comportamento, intrinsecamente scorretto ed antisportivo nonché posto in palese ed evidente contrasto coi principi di comportamento sportivo dell’ordinamento federale, in particolare, e dell’ordinamento sportivo, in generale.
In tal senso, la mancata produzione di un referto attestante le lesioni eventualmente subite dal tesserato Curto o la circostanza dell’avvenuto completamento della corsa da parte di quest’ultimo non possono ritenersi elementi sufficienti ad eliminare, né a ridimensionare la scorrettezza e la slealtà del gesto commesso dal tesserato Geusa.
Quanto alle considerazioni promosse dalla difesa dell’incolpato in ordine all’inutilizzabilità del file video prodotto in atti per violazione del disposto di cui all’art. 62 del Regolamento Tecnico/Disciplinare attuativo attività ciclistiche amatoriali e cicloturistiche CSI, si evidenzia come ridetta circostanza debba ritenersi superata non solo dalla palese ammissione confessoria da parte dell’odierno incolpato, ma anche dalla previsione di cui all’art. 44 comma del Regolamento di Giustizia Federale F.C.I per cui “Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova”.
Volendo considerare la complessiva condotta del deferito sia nell’immediatezza dei fatti che nel corso del procedimento, da cui la concreta dimostrazione da parte dell’odierno incolpato di uno spirito pienamente collaborativo sin dalla fase dello svolgimento delle indagini nonché la sottoposizione da parte dello stesso ad una preventiva sospensione dalle partecipazione alle competizioni sportive, si ritengono comunque ricevibili le ulteriori deduzioni richiamate dalla difesa dell’incolpato in ordine al riconoscimento dell’operatività delle diverse circostanze attenuanti di cui all’art. 53 del Regolamento di Giustizia Federale FCI.
In ragione di ridette circostanze, della leale difesa tecnica, oltre che dell’incensuratezza sportiva nel corso della propria carriera da tesserato ormai ultratrentennale, non potranno che ritenersi pienamente integrate le fattispecie di cui alle lettere a) e c) della summenzionata disposizione con conseguente riconoscimento dell’operatività delle attenuanti ivi disciplinate.
Fermo quanto sopra, pertanto
Il Tribunale Federale – 1^ sezione
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 7/2024, commina al tesserato Massimo Geusa la sanzione della squalifica di mesi 2 (due) e, dunque, fino al 19 gennaio 2025 nonché l’ammenda di € 200,00.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
data di pubblicazione: 04/12/2024