1^ sezione – Procedimento Rg 1/25

    Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    Avv. Patrich Rabaini – Presidente

    Avv. Mattia Cornazzani – Giudice Relatore

    Avv. Carlo Carpanelli – Giudice

     

    con l’assistenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al N° 1/25 R.G. Trib. a carico del tesserato Vito Riggio, difeso in proprio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:

    A. Violazione dell’art. 1, c. 1 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., che prevede che i dirigenti, i tecnici e i tesserati debbano osservare una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza anche morale sia nell’ambito dei rapporti riguardanti l’attività federale, sia nell’ambito dei rapporti sociali, nonché osservare le norme, lo statuto federale, i regolamenti, i deliberati e le disposizioni federali;

    B. Violazione dell’art. 1, c. 3 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., che prevede che ai dirigenti, tecnici e tesserati è fatto divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di persone e di organismi operanti nell’ambito federale;

    Per avere lo stesso:

    1. espressamente descritto il sig. Marco Compagnini, in un video pubblicato nella chat dell’ACSI Ciclismo Catania, quale “gran figlio di puttana”, “mina vagante”, “persona che vuole solo del male al nostro amato ciclismo” ed “emerito disgraziato”;
    2. espressamente denigrato, nel medesimo video, il Sig. Marco Compagnini, addebitandogli di aver posto in essere offese, soprusi e malefatte in danno del ciclismo; il tutto per aver il Sig. Compagnini organizzato una cronoscalata con premio in denaro nella medesima giornata in cui era prevista la finale di una gara a Cronometro organizzata a Ramacca dal medesimo sig. Riggio, con il preciso intento di rovinare quest’ultima competizione;
    3. pubblicato un post facebook nel quale, richiamando il video che precede, si è implicitamente riferito al Sig. Marco Compagnini definendolo come persona che continua “a danneggiare il ciclismo, agendo con continue scorrettezze”.

    All’udienza collegiale ritualmente convocata per il giorno 25 febbraio 2025 alle ore 11.00, verificata la regolarità delle convocazioni, si dà atto che risultano presenti:

    • per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Alberto Gava nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
    • il deferito Vito Riggio, in proprio.

    Il Tribunale Federale I Sezione

    visto l’art. 36 Regolamento di Giustizia  FCI, verificatane l’ammissibilità stante l’insussistenza di recidive a carico dei deferiti, valutata la corretta qualificazione dei fatti prospettati dalle parti e ritenute congrue le sanzioni proposte,

    P.Q.M.

    dichiara l’efficacia dell’accordo intercorso tra il deferito e la procura federale di cui è verbale, come di seguito trascritto: “…inibizione per mesi uno ed euro 200,00 di ammenda al Sig. Riggio e censura ed euro 100,00 di ammenda per la società ASD Pro Bike Ramacca”.

     

    Il Presidente

    Avv. Patrich Rabaini

     

    L’Estensore

    Avv. Mattia Cornazzani

    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 2 del 2025

    25 Febbraio, 2025

    1^ sezione - Procedimento Rg 1/25

    Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    Avv. Patrich Rabaini – Presidente

    Avv. Mattia Cornazzani – Giudice Relatore

    Avv. Carlo Carpanelli – Giudice

     

    con l’assistenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al N° 1/25 R.G. Trib. a carico del tesserato Vito Riggio, difeso in proprio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:

    A. Violazione dell’art. 1, c. 1 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., che prevede che i dirigenti, i tecnici e i tesserati debbano osservare una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza anche morale sia nell’ambito dei rapporti riguardanti l’attività federale, sia nell’ambito dei rapporti sociali, nonché osservare le norme, lo statuto federale, i regolamenti, i deliberati e le disposizioni federali;

    B. Violazione dell’art. 1, c. 3 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., che prevede che ai dirigenti, tecnici e tesserati è fatto divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di persone e di organismi operanti nell’ambito federale;

    Per avere lo stesso:

    1. espressamente descritto il sig. Marco Compagnini, in un video pubblicato nella chat dell’ACSI Ciclismo Catania, quale “gran figlio di puttana”, “mina vagante”, “persona che vuole solo del male al nostro amato ciclismo” ed “emerito disgraziato”;
    2. espressamente denigrato, nel medesimo video, il Sig. Marco Compagnini, addebitandogli di aver posto in essere offese, soprusi e malefatte in danno del ciclismo; il tutto per aver il Sig. Compagnini organizzato una cronoscalata con premio in denaro nella medesima giornata in cui era prevista la finale di una gara a Cronometro organizzata a Ramacca dal medesimo sig. Riggio, con il preciso intento di rovinare quest’ultima competizione;
    3. pubblicato un post facebook nel quale, richiamando il video che precede, si è implicitamente riferito al Sig. Marco Compagnini definendolo come persona che continua “a danneggiare il ciclismo, agendo con continue scorrettezze”.

    All’udienza collegiale ritualmente convocata per il giorno 25 febbraio 2025 alle ore 11.00, verificata la regolarità delle convocazioni, si dà atto che risultano presenti:

    • per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Alberto Gava nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
    • il deferito Vito Riggio, in proprio.

    Il Tribunale Federale I Sezione

    visto l’art. 36 Regolamento di Giustizia  FCI, verificatane l’ammissibilità stante l’insussistenza di recidive a carico dei deferiti, valutata la corretta qualificazione dei fatti prospettati dalle parti e ritenute congrue le sanzioni proposte,

    P.Q.M.

    dichiara l’efficacia dell’accordo intercorso tra il deferito e la procura federale di cui è verbale, come di seguito trascritto: “…inibizione per mesi uno ed euro 200,00 di ammenda al Sig. Riggio e censura ed euro 100,00 di ammenda per la società ASD Pro Bike Ramacca”.

     

    Il Presidente

    Avv. Patrich Rabaini

     

    L’Estensore

    Avv. Mattia Cornazzani

    Carica altro