Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
– Avv. Patrich Rabaini – Presidente
– Avv. Carlo Carpanelli – Giudice relatore
– Avv. Mattia Cornazzani – Giudice
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 9/24 R.G. Trib. a carico di Ennio Ferrari, nato a Tortona il 23/5/1956, Gianni Tuninetti, nato a Torino il 17/04/1962 e la società Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia A.S.D. codice società n. 01X0451 – affiliata FCI in persona del suo Presidente e R.L. p.t. chiamati a rispondere delle violazioni disciplinari di seguito riportate:
– ENNIO FERRARI, perché, nella sua qualità di Presidente p.t. della ASD Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia, società organizzatrice della gara ID 149087, 87º Circuito Molinese, disputata il 5/10/2019 in Molino dei Torti (AL), in violazione dell’articolo 1, comma 1 e 2 del regolamento di Giustizia Federale, e, in particolare, dell’obbligo di osservare le norme federali della FCI, ivi comprese quelle dell’Unione Ciclistica Internazionale, cui rinvia espressamente l’articolo 2 dello Statuto della FCI:
- Contravveniva al disposto dell’articolo 38 del Regolamento Tecnico Atleti Dilettanti, Strada FCI (RTTA) e segnatamente ometteva di trasmettere, unitamente alla domanda di approvazione della gara 87º circuito Molinese, alla Struttura Tecnica del Comitato Regionale Piemonte competente ad autorizzare la manifestazione sportiva ID 149;87, la prescritta documentazione relativa alle caratteristiche del percorso con l’indicazione delle misure di sicurezza adottate nonché le caratteristiche dell’ultimo km; omissione che, quantomeno con riferimento alle caratteristiche dell’ultimo km, avrebbe permesso di rilevare che gli ultimi 150 mt dalla linea di arrivo, al limite dei quali occorreva l’impatto del giovane ciclista Giovanni Iannelli contro una colonna di sostegno del cancello del civico numero 45 di via Roma di MOLINO dei Torti dal quale derivavano le lesioni di tale gravità da determinarne il decesso dichiarato il successivo 7/10/2019, non avevano andamento rettilineo, come invece espressamente imposto dall’articolo 84, comma 6, dello stesso regolamento nel testo vigente all’epoca dei fatti, a mente del quale “l’arrivo deve avvenire su di un rettilineo di almeno 150 metri”;
- Contravveniva al disposto dell’articolo 84, comma 6, del regolamento tecnico atleti dilettanti strada FCI (RTTA) nel testo in vigore all’epoca dei fatti e, segnatamente, alla prescrizione per cui l’arrivo deve avvenire su un rettilineo di almeno 150 mt, laddove a cavallo dei 150 mt prima del traguardo della gara 87º circuito Molinese insisteva una semicurva a sinistra (di circa 80 mt di sviluppo a visibilità limitata) dalla quale, a seconda della prospettiva considerata, il traguardo risultava visibile solo ad una distanza compresa tra i 110 e i 133 metri; semicurva in cui, ad una distanza di circa 150 mt dalla linea d’arrivo, l’atleta Giovanni Iannelli andava ad impattare contro una colonna di sostegno del cancello carrabile del civico numero 45 della via Roma di MOLINO dei Torti, riportando lesioni che ne cagionavano il decesso dichiarato il successivo 7/10/2019;
- Contravveniva al disposto dell’articolo 12.4.014 del Regolamento dello Sport Ciclistico UCI, a mente del quale “ogni organizzatore risponde dell’ordine della sicurezza sul percorso della corsa e nei suoi accessi immediati. Risponde di ogni incidente ed è passibile di misure disciplinari a meno che possa provare che le misure relative alla organizzazione concretamente messe in opera corrispondevano alle norme di sicurezza applicabili in materia e che tenuto conto delle circostanze concrete, erano sufficienti sui piani qualitativo e quantitativo” norma applicabile per effetto del rinvio operato dall’articolo 2 dello Statuto della FCI alle disposizioni normative e regolamentari UCI; contravveniva altresì al disposto dell’articolo C.4.2 della Organizer’s Guide to Road Events UCI, a mente del quale, tra l’altro, “… l’organizzatore deve prevedere potenziali punti di caduta durante la gara e fornire una protezione adeguata (balle di fieno, materassi, eccetera). Le parti più vulnerabili del percorso sono le curve strette, i punti in cui la strada si restringe e le discese dei passi montani”, Norma anch’essa applicabile per effetto del richiamo operato dall’articolo 2 dello Statuto della FCI alle norme UCI; contravveniva al disposto dell’articolo 58, comma 2 del RTTA, secondo cui in relazione al percorso di gara “è richiesto l’approntamento di una struttura organizzativa capace di realizzare le misure tecniche e di sicurezza che disciplinano la corsa dal luogo di raduno a quello di partenza ufficiosa e della partenza reale fino alla linea d’arrivo”; contravveniva, infine, alle prescrizioni imposte dal provvedimento di autorizzazione della manifestazione sportiva adottato il 13/9/2019 dalla Provincia di Alessandria.Nella specie, contravveniva alle richiamate norme e al provvedimento di autorizzazione provinciale con le condotte appresso descritte:
i) omettendo di porre qualunque mezzo di segnalazione per impedire il passaggio dei corridori sulle banchine in porfido, costituite da sanpietrini, e poste allo stesso livello della strada asfaltata nella via Roma, in particolare in coincidenza – tra l’altro – del civico numero 45 della medesima via, di talché le predette banchine, nonostante l’irregolarità della pavimentazione e il restringimento del tratto di percorso tra gli edifici, costituivano parte integrante del percorso di gara e ciò in un punto in cui, all’ultimo giro, era ampiamente prevedibile che i corridori sarebbero giunti a velocità molto elevata;
ii) omettendo, altresì – considerata l’evidente irregolarità della pavimentazione delle banchine non escluse dal percorso di gara e la circostanza che i corridori impegnati nell’ultimo giro, ad alte velocità (a maggior ragione, poiché le caratteristiche dell’ultimo chilometro erano tali da consentire l’inizio della volata finale già circa 400 mt prima della linea d’arrivo) avrebbero potuto transitarvi con l’ulteriore di rischio di una perdita di controllo delle biciclette ed impatto contro i pericolosi ostacoli fissi presenti lungo quel tratto di percorso – di porre protezioni passive (del tipo di materassi in gomma o balle di paglia) e, in particolare, omettendo di porre a protezione delle colonne di sostegno del cancello carrabile del civico numero 45 di via Roma, ove poi si verificava l’impatto che causava il decesso dell’atleta Giovanni Iannelli.
In MOLINO dei Torti (AL), il 5/10/2019.
– Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia A.S.D. in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’articolo 1 comma 8 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte al signor Ennio Ferrari, nella sua qualità di Presidente della società organizzatrice all’epoca dei fatti di cui alla gara 87º circuito Molinese, in MOLINO dei Torti, di cui al precedente capo di incolpazione sub a), punti 1), 2) e 3).
In MOLINO dei Torti (AL), il 5/10/2019
– GIANNI TUNINETTI perché, in violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, in relazione agli articoli 37 comma 1, 38 e 84 del regolamento tecnico atleti dilettanti strada FCI (RTTA), in spregio ai doveri di osservare le norme federali, nella sua qualità di responsabile regionale del settore strada-pista del Comitato Regionale Piemonte in epoca compresa tra il 28/8/2019 e il 5/10/2019, in data 28/8/2019 autorizzava la gara ID 149087, 87º circuito Molinese, in Molino dei Torti (AL), organizzata dalla ASD GS Bassa Valle Scrivia, disputata il successivo 5/10/2019, in assenza della documentazione prescritta dall’articolo 38 del RTTA, a mente del quale: “il programma della corsa, compilato in ogni sua parte sui moduli federali, deve essere corredato dalla seguente documentazione: A) tasse federali, nella misura fissata dal consiglio federale; B) tabella oraria; C) caratteristiche del percorso con indicazione delle misure di sicurezza adottate; D) indicazione delle disposizioni prese per l’assistenza sanitaria dei corridori e del seguito; E) dislocazione dei posti di pronto soccorso e centri ospedalieri collocati nelle vicinanze del percorso; F) dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del direttore di corsa e del suo vice (facoltativo per le gare riservate alle categorie esordienti, nelle gare di tipo criterium e di quelle che si svolgono su circuiti chiusi al traffico); G) indicazione sede di giuria, segreteria, numeri cellulare, responsabile società organizzatrice e locali anti-doping; H), caratteristiche ultimo km; I) planimetria e altimetria del percorso”. In particolare, il predetto, nella qualità sopradescritta, approvava la manifestazione sulla base del solo programma di gara, costituito da un unico foglio, in assenza dell’ulteriore documentazione prescritta, tra cui, nello specifico, (i) la documentazione descrittiva del percorso con indicazione delle misure di sicurezza adottate e la (ii) documentazione descrittiva delle caratteristiche dell’ultimo km, così consentendone lo svolgimento in assenza di adeguate misure di sicurezza e a fronte di caratteristiche dell’ultimo chilometro non conforme alle previsioni dell’articolo 84 RTTA e che avrebbero, ove rilevate, precluso il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento quantomeno in considerazione della conformazione non rettilinea degli ultimi 150 mt dalla linea di arrivo.
In TORINO e MOLINO dei Torti, tra il 28/08/2019 e il 5/10/2019.
All’udienza Collegiale del 4 febbraio 2025 alle ore 10.30, ritualmente convocata, sono presenti:
– per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
– sono presenti l’Avv. Gaia Campus e l’Avv. Diego Aravini per la difesa del Sig. Ennio Ferrari e della società G. Sport Bassa Valle Scrivia A.S.D. mentre non sono presenti i deferiti Ennio Ferrari e Gianni Tuninetti;
Il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.
Per l’U.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi procede all’illustrazione dell’atto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando l’esito degli atti di indagine.
In esito al suo intervento, ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, il Procuratore Federale chiede che il Tribunale Voglia applicare al Sig. Ennio Ferrari la sanzione di anni 1 di inibizione, per il Sig. Gianni Tuninetti la sanzione di mesi 8 di inibizione mentre la A.s.d. G. Sport Bassa Valle Scrivia la sanzione pecuniaria di € 1000.
La difesa Ferrari Ennio e A.s.d. Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia, presente in udienza chiedono pronuncia di bis in idem, prescrizione della azione disciplinare, in ogni caso assoluzione da ogni addebito disciplinare.
Il Sig. Gianni Tuninetti non presente in udienza, faceva pervenire a questo Tribunale una memoria difensiva scritta con cui l’incolpato rilevava ed eccepiva la prescrizione della azione disciplinare e, in subordine, chiedeva il minimo della pena reputata equa nella censura con ammenda di € 200,00.
All’udienza del 25 febbraio 2025 con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI) sono presenti per l’U.P.F. il Sost. Procuratore Federale Avv. Alberto Gava e il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI) nonché gli Avv.ti per Gaia Campus e Diego Aravini. Le parti si richiamano alle memorie in atti.
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunito in Camera di Consiglio ed esaminati tutti gli del procedimento, ha emesso la pronuncia che segue.
Svolgimento del processo
Con Atto di Deferimento al Tribunale Federale e contestuale richiesta di fissazione di udienza di discussione, in data 29/11/2024, la Procura Federale, nell’ambito del procedimento 14/24 (aperto a seguito della acquisizione di un articolo di stampa pubblicato in data 21/8/2024 e di segnalazione da parte della Procura Generale dello Sport 5369/277 del 22/8/2024), la P.F. esercitava l’azione disciplinare nei confronti dei tesserati Ennio Ferrari (quale presidente pro-tempore della A.s.d. Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia) e Gianni Tuninetti (quale Responsabile Regionale pro-tempore del settore Strada-Pista del Comitato Regionale FCI Piemonte) nonché nei confronti della A.s.d. Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia.
Di seguito, sinteticamente, le contestazioni mosse, con espresso e testuale richiamo all’atto di deferimento, notificato e noto a tutte le parti, all’esito di nuova ed ulteriore istruttoria esperita dalla P.F. con riferimento al gravissimo incidente occorso in gara il 5/10/19, esitato nel decesso di un giovane concorrente, Giovanni Iannelli, avvenuto il 7/10/2019.
Al tesserato Ennio Ferrari la P.F. contesta, nella sua citata qualità di Presidente p.t. di detta A.s.d., organizzatrice della gara denominata 87° Circuito Molinese, disputatasi il 5 ottobre 2019, la violazione dell’articolo 1 commi 1 e 2 del R.G.F. e in particolare il mancato rispetto delle norme federali della FCI (ivi comprese quelle dell’UCI) per avere:
-contravvenuto al disposto dell’art. 38 RTTA,
-contravvenuto al disposto dell’art.84 comma 6 RTTA,
-contravvenuto al disposto dell’art.12.4.014 del Regolamento Sport Ciclistico UCI,
-contravvenuto al disposto dell’art.C.4.2 della Organizer’s Guide to Road Events UCI,
-contravvenuto al disposto dell’art.58 comma 2 RTTA,
-contravvenuto alle prescrizioni imposte all’organizzatore dal Prefetto di Alessandria.
Alla A.s.d. Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia la P.F. contesta ex art.1 comma 8 RGF la responsabilità diretta per le violazioni (sopra elencate) contestate come commesse dal proprio l.r.. In Molino del Torti (AL) il 5 ottobre 2019
A Gianni Tuninetti quale Responsabile Regionale pro tempore del settore Strada-Pista del Comitato Regionale FCI Piemonte la P.F. contesta la violazione dell’articolo 1 commi 1 e 2 del R.G.F. in relazione agli art.37/1, 38 e 84 RTTA per avere autorizzato la gara di cui sopra nella assenza della documentazione prescritta dall’art.38 RTTA, consentendone lo svolgimento nella assenza di adeguate misure di sicurezza. In Torino e Molino dei Torti (AL), tra il 28/8/2019 e il 5/10/2019
Agli atti del deferimento risultano acquisite plurime fonti di prova (alcune delle quali rappresentano fonti normative e/o regolamentari), qui date per riferite espressamente.
Delle fonti di prova fanno in particolare modo parte: 1) gli atti tutti del procedimento disciplinare num. 21/19 (azionato con deferimento 25/6/2020 dalla P.F. nei confronti di Ferrari Ennio, A.s.d. Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia, Danilo Massocchi, Francesco Dottore e definitosi con concordato di pena tra la P.F. e le parti, dichiarato efficace dal T.F. in data 14/10/2020; 2) gli atti del proc. Reg. Ind. P.F. num 10/21 (aperto su denuncia dei genitori del compianto Giovanni Iannelli ed esitatosi con un provvedimento di archiviazione del 28/7/2021); 3) gli atti tutti del procedimento penale già pendente avanti la Procura della Repubblica di Alessandria (esitatosi con un decreto di archiviazione GIP Tribunale di Alessandria 26/11/2020 e con rigetto dell’istanza di riapertura delle indagini dell’11/10/2024 da parte del Procuratore della Repubblica di Alessandria); 4) gli atti tutti (ivi compresa la CTU Ing. Domenico Romaniello depositata il 12/10/2023 ed i chiarimenti depositati in data 16/2/2024) del procedimento civile r.g.1081/2020 già pendente avanti il Tribunale Civile di Alessandria (esitatosi con sentenza 673/2024 – passata in giudicato – con cui è stata ritenuta la responsabilità civile per il sinistro mortale per cui è processo disciplinare dei soggetti là convenuti).
Per completezza, appare utile dare conto che nel procedimento disciplinare di cui al precedente punto sub 1), Ferrari Ennio era incolpato della violazione dell’art. 1 commi 1 e 2 R.G.F. (in relazione alla sola contestata violazione dell’art. 84.6 RTTA).
Il Tribunale adito, con provvedimento fuori udienza del 15 gennaio 2025, rilevato il copioso compendio documentale sottoposto all’esame del Collegio e la necessità di un attento esame del medesimo, attesa la complessità del procedimento che investe questioni giuridiche di notevole rilevanza, disponeva il rinvio della trattazione del procedimento ad altro Collegio, ritenuta la decadenza medio-tempore delle cariche degli Organi di Giustizia in costanza con la Assemblea Elettiva Ordinaria Federale del 19 gennaio 2025.
Incardinatosi il nuovo Collegio, veniva fissata udienza per il giorno 4 febbraio 2025.
All’esito della relazione introduttiva e della discussione, il Tribunale rinviava per repliche (con particolare riferimento alle questioni relative al bis in idem ed alla eccezione di prescrizione) all’udienza del 25 febbraio 2025 ad ore 10,30, dando termine alle parti per il deposito di memorie sono al 21/2/2025. Le parti, nel rispetto dei termini, facevano pervenire le loro memorie.
Motivi della decisione
All’esito della discussione, esaminato il complessivo compendio documentale acquisito agli atti del procedimento ed esaminate le memorie depositate dalle parti, il Tribunale ritiene opportuna una sintetica premessa.
In primo luogo, è opportuno ribadire come la competenza del Tribunale sia volta alla verifica della fondatezza o meno della violazione disciplinare contestata e non già, invece, alla ricerca e ricostruzione della verità storica dei fatti che, come noto, è demandata ad altra giurisdizione.
Compito della giurisdizione sportiva non è solo quello di interpretare ed applicare le norme disciplinari, ma è anche quello di rendere comprensibili a tutti i soggetti destinatari della norma stessa, le motivazioni poste a base della decisione giacché, in talune circostanze, queste risultano di difficile comprensione vieppiù di fronte a fatti connotati da particolare gravità.
In tale prospettiva, dunque, si cercherà di essere quanto più possibile intellegibili e chiari nell’esposizione quandanche i temi processuali trattati non lo permettano appieno.
Nei rispettivi scritti difensivi, entrambi i deferiti hanno posto al Tribunale due questioni – rectius eccezioni – che vanno valutate preliminarmente al merito della complessa vicenda che ci occupa.
Più in particolare sono state poste al Tribunale: una questione di precedente giudicato disciplinare (eccepita solo da Ferrari e dalla A.s.d. dallo stesso rappresentata), ed una questione afferente l’improcedibilità dell’azione (eccepita da entrambi i deferiti) per intervenuta prescrizione.
Come detto, tali questioni vanno esaminate e valutate preliminarmente al merito della vicenda.
DIRITTO
Alla luce di quanto sopra, dunque, le differenti questioni saranno valutate secondo l’ordine normativamente previsto e, dunque, partendo dalle questioni pregiudiziali proposte dalle parti o, comunque, rilevabili d’ufficio e, infine, il merito della causa.
In tale prospettiva assume rilievo il cd. principio della “ragione più liquida”
Si tratta di un principio, pur non codificato, ampiamente applicato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, tale da essere dirimente rispetto all’intera controversia, al punto da rendere superflua l’analisi di tutte le altre questioni.
In altre parole, la domanda di applicazione della sanzione disciplinare può essere decisa sulla base della soluzione di una questione preliminare che assorbe le ulteriori eccezioni e che si palesa di più agevole e rapido esame – pur se logicamente subordinata alle altre – senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dal codice di rito (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001). Quanto sopra, inoltre, è anche imposto dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza del procedimento, che trovano anche tutela costituzionale. Norme dalle quali il giudicante non può prescindere nella propria attività giurisdizionale.
Del resto, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, bensì quello di accertare se ricorrano le condizioni per accogliere la domanda proposta dall’organo di impulso.
Orbene, in applicazione dei principi sopra enunciati ad avviso del Tribunale l’eccezione di prescrizione, sollevata da entrambi i deferiti, appare fondata e assorbente rispetto all’ulteriore eccezione di bis in idem.
Giova evidenziare come l’ordinamento giuridico sportivo, analogamente a quello ordinario, preveda che l’azione disciplinare sia esercitata entro un ristretto periodo di tempo dal fatto sanzionabile, in linea con il principio di celerità e speditezza che caratterizza la Giustizia Sportiva.
Nel diritto sportivo, la natura dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare rappresenta un tema di centrale rilevanza giuridica. Essa incide direttamente sulla corretta applicazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (CGS), pilastro del giusto processo sportivo. Questo principio tutela non solo il regolare svolgimento delle competizioni sportive, garantendo la celerità dei procedimenti, ma anche il diritto di difesa dei soggetti coinvolti, i quali non possono essere sottoposti ad un procedimento per un periodo indefinito. [1]
Dal punto di vista della decorrenza del termine, avuto riguardo all’art. 64 del Regolamento di Giustizia Federale, questo Tribunale – senza soluzione di continuità con i più recenti arresti del Collegio di Garanzia resi in proposito – è dell’avviso che la decorrenza del termine di prescrizione debba prendere avvio “al momento della commissione dell’infrazione” ovvero nel momento in cui al soggetto, tesserato od affiliato, sia ascritta la condotta che, secondo la tesi dell’organo inquirente, assume disvalore in ambito disciplinare.
Sotto altro profilo e con riferimento alla durata del termine, pare opportuno osservare che il processo sportivo è improntato alla celerità del procedimento disciplinare quale garanzia per l’incolpato di un giusto e celere processo; termine che a volte, tuttavia, non coincide con le reali esigenze di indagine che possono richiedere tempi più lunghi.
In tal senso, dunque, il sistema appare “imperfetto” e, come spesso accade, presenta un rovescio della medaglia.
Si consideri, tanto è vero, che taluni fatti – che ad un primo esame possono non apparire rilevanti sotto il profilo disciplinare in ragione delle evidenze (anche tecniche e/o documentali) a disposizione al momento della valutazione della loro rilevanza ovvero addirittura non ancora noti – possano, in un secondo momento, assumere un diverso rilievo meritevole di approfondimento processuale, laddove valutate con l’ausilio di diverse competenze e diversi strumenti tecnici, solo nelle more acquisiti e divenuti fruibili. Ciò può, verificarsi e si verifica, tanto nell’ordinamento giuridico sportivo, quanto in quello ordinario.
Tali ipotesi, tuttavia, non sono immuni dal decorso del termine prescrizionale previsto dall’ordinamento sportivo, peraltro dettato in termini perentori, chiari e stretti, che continua a decorrere così portando a compimento il termine massimo previsto dall’istituto giuridico di cui trattasi, tanto più nelle violazioni cd. istantanee.
Orbene, nel caso che ci occupa il Tribunale ritiene che:
– sia pacifico ed incontestato che i fatti oggetto di attuale contestazione siano accaduti in Torino e Molino dei Torti, tra il 28/8/2019 e il 5/10/2019;
– che l’Art. 64 R.G.F. così dispone: “PRESCRIZIONE DELL’AZIONE 1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento. 2. Fermo quanto previsto al precedente art. 62, il diritto di sanzionare si prescrive entro: a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; (…) d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi. “;
– che, anche volendo ritenere le fattispecie oggetto di contestazione disciplinare sussumibili nell’ambito residuale di cui alla lettera d) di detta norma, posto che i fatti oggetto di attuale contestazione sono accaduti in Torino e Molino dei Torti tra il 28/8/2019 e il 5/10/2019 – il potere di sanzionare i fatti contestati, di cui all’atto di deferimento del 28/11/2024 (con procedimento disciplinare aperto all’esito della comunicazione da parte della Procura Generale dello Sport in data 22/8/2024) deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.
Le ulteriori eccezioni devono ritenersi assorbite dall’intervenuta prescrizione.
PQM
Il Tribunale Federale F.C.I. 1^ Sezione, con decisione unanime, e definitivamente pronunciando, assorbite le ulteriori eccezioni
DICHIARA
non doversi procedere nei confronti di Ferrari Ennio, della A.s.d. Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia e di Tuninetti Gianni per essere gli illeciti disciplinari loro contestati tutti estinti per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.
Roma, 25 febbraio 2025
f.to Il Presidente
Avv. Patrich Rabaini
f.to L’estensore
Avv. Carlo Carpanelli
[1] Si veda in Parere del Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, 29 novembre 2018, n. 7, ove si afferma che “nel momento endoprocessuale è necessario che i tempi che definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano contenuti. Ciò, sia al fine di consentire una pronta definizione della posizione del soggetto interessato, sia nella direzione di assicurare la massima attuazione del diritto di difesa, che potrebbe essere compromesso ove l’azione disciplinare fosse avviata molto tempo dopo la commissione dell’infrazione”.25
Pubblicato in data: 06/03/2025