Basilicata

    Ordinanza n. 21 del 03/05/2020 (si riportano i soli articoli di interesse)
    ART. 1 Lettera c):
    ferma la sospensione delle attività delle palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali di cui all'articolo l , comma l, lett. u) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive è consentito, nell'ambito del territorio regionale, l'allenamento in forma individuale degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti dal CONI, dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive – in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro (cd "droplet") per altre attività, e comunque previa sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo, nonché l'allenamento degli atleti riconosciuti dalle predette federazioni per discipline sportive non individuali che assicurino comunque il distanziamento sociale di un metro;
    lettera d): è consentita, in ambito regionale, l'attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, ivi compresa l'attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro (cd. "droplet") per le altre attività;
    lettera e): sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' fatto obbligo sull'intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale (cd. "mascherine ") nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l'accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all'aperto all'interno di mercati. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.


    Lascia un commento

    Basilicata

    Ordinanza n. 21 del 03/05/2020 (si riportano i soli articoli di interesse)
    ART. 1 Lettera c):
    ferma la sospensione delle attività delle palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali di cui all'articolo l , comma l, lett. u) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive è consentito, nell'ambito del territorio regionale, l'allenamento in forma individuale degli atleti professionisti e non professionisti - riconosciuti dal CONI, dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive - in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro (cd "droplet") per altre attività, e comunque previa sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo, nonché l'allenamento degli atleti riconosciuti dalle predette federazioni per discipline sportive non individuali che assicurino comunque il distanziamento sociale di un metro;
    lettera d): è consentita, in ambito regionale, l'attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, ivi compresa l'attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro (cd. "droplet") per le altre attività;
    lettera e): sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' fatto obbligo sull'intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale (cd. "mascherine ") nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l'accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all'aperto all'interno di mercati. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.


    Carica altro