Si riporta in allegato la Circolare del Capo della Polizia Gabrielli, del 29 settembre 2020, avente come oggetto chiarimenti riguardo la sospensione temporanea della circolazione in occasione delle gare ciclistiche.
Si riporta in allegato la Circolare del Capo della Polizia Gabrielli, del 29 settembre 2020, avente come oggetto la "disciplina delle competizioni ciclistiche su strada – Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni."
Nella circolare si ricorda che "in occasione della ripresa delle competizioni ciclistiche su strada è stata posta l’attenzione su alcuni profili che caratterizzano l’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti, ai sensi dell’art. 9, comma 7-bis, del Codice della Strada."
In particolare si spiega che "i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, giusta previsione dell’art. 9, comma 7-bis, del Codice della strada, che condizionano la validita dell’autorizzazione allo svolgimento della competizione, sono di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CdS, quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, CdS.
Ne consegue che, per le gare che interessano sia le strade extraurbane sia quelle urbane sarà necessario che ciascuna delle richiamate Autorità, nei limiti della competenza sopra delineata, emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.
In questo quadro di riferimento, e riconosciuta alle Prefetture una generale funzione di coordinamento e raccordo sui provvedimenti dei Sindaci interessati."
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