Inoltre si pubblica la modifica introdotta dalla Legge 27/2020 di conversione del Decreto “Cura Italia”, la quale all’art. 61 prevede per asd/ssd anche la sospensione dell’IVA in scadenza fino al 31 maggio.
Pubblichiamo la modifica apportata al DPCM del 26/04/20, a seguito della quale a partire dal 6 maggio potranno riaprire altre attività commerciali e produttive quali: il commercio al dettaglio di biciclette e natanti; il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.
Inoltre si pubblica anche la modifica introdotta dalla Legge 27/2020 di conversione del Decreto “Cura Italia”, la quale all’art. 61 prevede per asd/ssd anche la sospensione dell’IVA in scadenza fino al 31 maggio.
Prima della Legge di conversione (L. 27/20 pubblicata nella G.U. del 29/04/2020), per le a.s.d. e s.s.d. erano sospesi i seguenti versamenti in scadenza fino al 31 maggio:
– ritenute su lavoro dipendente e redditi assimilati
– contributi previdenziali e assistenziali e INAIL.
L’IVA era stata sospesa solo per la scadenza del mese di marzo, mentre per le scadenze dei mesi di aprile e maggio il successivo d.l. 23/2020 (Decreto Liquidità) aveva subordinato per i soggetti esercenti attività di impresa – e quindi si riteneva anche per le a.s.d. / s.s.d. – la sospensione alla condizione della contrazione del 33% del fatturato o dei corrispettivi.
La legge di conversione del d.l. n.18, modificando l’art. 61, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza fino al 31 maggio per a.s.d. e s.s.d., oltre che di ritenute e contributi, anche dell’IVA, riformulando il comma 1 ed il comma 5 del decreto, che adesso prevede la sospensione di:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto .
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione, oppure potranno essere rateizzati fino a un massimo di 5 rate di pari importo, a partire dal 30 giugno 2020.
Purtroppo, le addizionali regionali e comunali non sono state inserite in fase di conversione e pertanto le stesse rimangono sospese solo in virtù del d.l. 23/2020 (decreto liquidità) e sottoposte alla condizione di riduzione del 33% del fatturato o dei corrispettivi (art. 18, co. 1, lett. a), per i soggetti dotati di partita IVA.
Ricordiamo che non sono sospese le ritenute alla fonte diverse da quelle per lavoro dipendente e redditi assimilati e che pertanto dovranno essere regolarmente pagate le ritenute sui compensi a terzi (codice tributo 1040).
Infine, un'anticipazione relativamente al decreto di aprile, di prossima emanazione, di cui al momento sta circolando la bozza (suscettibile di modifiche): sarebbe ulteriormente prorogata la sospensione di un mese e quindi ai versamenti in scadenza fino al 30 giugno 2020; la possibilità di rateizzo verrebbe però ridotta a 4 rate, anziché le 5 finora previste.
Articolo tratto da Fisco Sport: http://www.fiscosport.it/editoriale/news-e-sport/le-news-sportive/5692/per-a-s-d-e-s-s-d-e-sospesa-anche-l-iva-in-scadenza-fino-al-31-maggio
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