Il modello Eas deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo 2022, in caso di avvenuta variazione nell’anno 2021 dei dati indicati nel modello da ultimo inviato

Il modello Eas deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo 2022, in caso di avvenuta variazione nell’anno 2021 dei dati indicati nel modello da ultimo inviato, da parte di tutte quelle associazioni e società sportive dilettantistiche che applicano l’agevolazione rappresentata dalla de-commercializzazione delle quote e contributi associati, nonché dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148 del Tuir e 4 del DPR 633/72.

In tale evenienza il re-invio del modello richiede la compilazione dello stesso in tutti i dati richiesti, anche se non variati e già comunicati con il precedente invio.

Ciò premesso, le associazioni e società sportive dilettantistiche che presentano uno statuto redatto in forma di atto pubblico, scrittura privata registrata (in Agenzia delle Entrate) o con firme autenticate e contenente le clausole specificate nell’art. 90, comma 18 della L. 289/02, nonché negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72 possono considerare fiscalmente neutrali (sotto il profilo Iva e delle Imposte dirette) i “corrispettivi specifici” corrisposti loro da parte di associati, soci e tesserati per la partecipazione alle attività statutarie.

Un’ulteriore adempimento formale è richiesto dall’art. 30, comma 1 del DL 185/2008 ove si prevede che “i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria [che si sono sopra citati] e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il presente modello”.

Pertanto, il modello Eas in prima battuta deve essere presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, o comunque prima dell’inizio delle attività agevolate sopra esposte, in via telematica direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, rappresentando uno strumento di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa l’attività svolta dagli enti associativi. Inoltre, tale modello deve essere nuovamente presentato in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31 ovvero di dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria perché già comunicati (es. variazione del Presidente).

Tutto ciò premesso, gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale sono esonerati dall’invio del modello Eas. Tuttavia, qualora gli stessi provvedano alla riscossione di quote per la partecipazione alle attività statutarie da parte di associati, soci o tesserati, dovranno presentare il modello in modalità semplificata (compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 20), 25) e 26).

Si ricorda che il tardivo invio del modello non può essere sanato salvo il caso della c.d. “remissione in bonis” potendo infatti gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma già alla data originaria dell’adempimento, e che non hanno inviato il modello Eas entro i termini previsti, fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione), versando contestualmente con modello F24 una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00.

Fuori da tale situazione il tardivo invio del modello non sarà sanzionato, ma il regime di neutralità fiscale su quote e contributi aggiuntivi di associati, soci e tesserati potrà essere goduto solo a partire dal giorno di trasmissione dello stesso.

Concludendo, si segnala che entro il medesimo termine del 31 marzo 2022 le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che, in veste di datori di lavoro, hanno sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 dovranno provvedere al loro pagamento senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI


Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana





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Modello Eas e versamento dei Contributi sospesi per Covid

Modello Eas e versamento dei Contributi sospesi per Covid

Il modello Eas deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo 2022, in caso di avvenuta variazione nell’anno 2021 dei dati indicati nel modello da ultimo inviato

Il modello Eas deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo 2022, in caso di avvenuta variazione nell’anno 2021 dei dati indicati nel modello da ultimo inviato, da parte di tutte quelle associazioni e società sportive dilettantistiche che applicano l’agevolazione rappresentata dalla de-commercializzazione delle quote e contributi associati, nonché dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148 del Tuir e 4 del DPR 633/72.

In tale evenienza il re-invio del modello richiede la compilazione dello stesso in tutti i dati richiesti, anche se non variati e già comunicati con il precedente invio.

Ciò premesso, le associazioni e società sportive dilettantistiche che presentano uno statuto redatto in forma di atto pubblico, scrittura privata registrata (in Agenzia delle Entrate) o con firme autenticate e contenente le clausole specificate nell’art. 90, comma 18 della L. 289/02, nonché negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72 possono considerare fiscalmente neutrali (sotto il profilo Iva e delle Imposte dirette) i “corrispettivi specifici” corrisposti loro da parte di associati, soci e tesserati per la partecipazione alle attività statutarie.

Un’ulteriore adempimento formale è richiesto dall’art. 30, comma 1 del DL 185/2008 ove si prevede che “i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria [che si sono sopra citati] e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il presente modello”.

Pertanto, il modello Eas in prima battuta deve essere presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, o comunque prima dell’inizio delle attività agevolate sopra esposte, in via telematica direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, rappresentando uno strumento di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa l’attività svolta dagli enti associativi. Inoltre, tale modello deve essere nuovamente presentato in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31 ovvero di dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria perché già comunicati (es. variazione del Presidente).

Tutto ciò premesso, gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale sono esonerati dall’invio del modello Eas. Tuttavia, qualora gli stessi provvedano alla riscossione di quote per la partecipazione alle attività statutarie da parte di associati, soci o tesserati, dovranno presentare il modello in modalità semplificata (compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 20), 25) e 26).

Si ricorda che il tardivo invio del modello non può essere sanato salvo il caso della c.d. “remissione in bonis” potendo infatti gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma già alla data originaria dell’adempimento, e che non hanno inviato il modello Eas entro i termini previsti, fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione), versando contestualmente con modello F24 una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00.

Fuori da tale situazione il tardivo invio del modello non sarà sanzionato, ma il regime di neutralità fiscale su quote e contributi aggiuntivi di associati, soci e tesserati potrà essere goduto solo a partire dal giorno di trasmissione dello stesso.

Concludendo, si segnala che entro il medesimo termine del 31 marzo 2022 le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che, in veste di datori di lavoro, hanno sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 dovranno provvedere al loro pagamento senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI


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Modello Eas e versamento dei Contributi sospesi per Covid

Il modello Eas deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo 2022, in caso di avvenuta variazione nell’anno 2021 dei dati indicati nel modello da ultimo inviato

Il modello Eas deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo 2022, in caso di avvenuta variazione nell’anno 2021 dei dati indicati nel modello da ultimo inviato, da parte di tutte quelle associazioni e società sportive dilettantistiche che applicano l’agevolazione rappresentata dalla de-commercializzazione delle quote e contributi associati, nonché dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148 del Tuir e 4 del DPR 633/72.

In tale evenienza il re-invio del modello richiede la compilazione dello stesso in tutti i dati richiesti, anche se non variati e già comunicati con il precedente invio.

Ciò premesso, le associazioni e società sportive dilettantistiche che presentano uno statuto redatto in forma di atto pubblico, scrittura privata registrata (in Agenzia delle Entrate) o con firme autenticate e contenente le clausole specificate nell’art. 90, comma 18 della L. 289/02, nonché negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72 possono considerare fiscalmente neutrali (sotto il profilo Iva e delle Imposte dirette) i “corrispettivi specifici” corrisposti loro da parte di associati, soci e tesserati per la partecipazione alle attività statutarie.

Un’ulteriore adempimento formale è richiesto dall’art. 30, comma 1 del DL 185/2008 ove si prevede che “i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria [che si sono sopra citati] e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il presente modello”.

Pertanto, il modello Eas in prima battuta deve essere presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, o comunque prima dell’inizio delle attività agevolate sopra esposte, in via telematica direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, rappresentando uno strumento di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa l’attività svolta dagli enti associativi. Inoltre, tale modello deve essere nuovamente presentato in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31 ovvero di dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria perché già comunicati (es. variazione del Presidente).

Tutto ciò premesso, gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale sono esonerati dall’invio del modello Eas. Tuttavia, qualora gli stessi provvedano alla riscossione di quote per la partecipazione alle attività statutarie da parte di associati, soci o tesserati, dovranno presentare il modello in modalità semplificata (compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 20), 25) e 26).

Si ricorda che il tardivo invio del modello non può essere sanato salvo il caso della c.d. “remissione in bonis” potendo infatti gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma già alla data originaria dell’adempimento, e che non hanno inviato il modello Eas entro i termini previsti, fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione), versando contestualmente con modello F24 una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00.

Fuori da tale situazione il tardivo invio del modello non sarà sanzionato, ma il regime di neutralità fiscale su quote e contributi aggiuntivi di associati, soci e tesserati potrà essere goduto solo a partire dal giorno di trasmissione dello stesso.

Concludendo, si segnala che entro il medesimo termine del 31 marzo 2022 le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che, in veste di datori di lavoro, hanno sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 dovranno provvedere al loro pagamento senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI