La conversione del Decreto Sostegni (DL 41/2021), avvenuta con L. 21.5.2021, n. 69, ha apportato modifiche e integrazioni alle precedenti disposizioni con effetti significativi anche per il mondo dello sport.

Il Decreto Sostegni

La conversione del Decreto Sostegni (DL 41/2021), avvenuta con L. 21.5.2021, n. 69, ha apportato modifiche e integrazioni alle precedenti disposizioni con effetti significativi anche per il mondo dello sport.

Un importante intervento riguarda l’incremento di 50 milioni di euro del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche per il 2021, da destinare ai circoli sportivi in forma di contributo a fondo perduto in caso di sospensione delle proprie attività: le modalità e i termini delle presentazioni delle domande, così come le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione, verranno individuati con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il prossimo 21 Giugno.

La Legge in commento ha inoltre posticipato la decorrenza della Riforma dello sport.

Infatti, per effetto delle misure adottate dall’art. 30, commi 7-11, una parte sostanziale delle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 (“Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”) entrerà in vigore dal 01.01.2022, eccezion fatta per le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 riguardanti il lavoro sportivo, che saranno operative dal 31.12.2023.

Entreranno quindi in vigore da Gennaio 2022 le disposizioni concernenti la definizione di lavoratore sportivo, nonché di sport, e il riconoscimento di diverse figure professionali (tra le quali il chinesiologo e il manager dello sport).

Inoltre, con la modifica della disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e sul tesseramento, è stata disposta definitivamente la sostituzione del Registro CONI 2.0 con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, detenuto dal Dipartimento dello Sport (e non più dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Ad esso ogni ente sportivo sarà obbligato ad iscriversi per poter accedere a tutti i benefici di natura fiscale (tra i quali il regime disciplinato dalla L. 398/91).

Sorgono quindi non poche perplessità di fronte a tali misure: non è infatti chiaro il rapporto tra l’obbligo di iscrizione al nuovo Registro nazionale e l’operatività di alcune nuove definizioni già per il prossimo anno (in primis quella di “amatore” e di “lavoratore sportivo”), con il posticipo invece al 2024 di una parte consistente delle nuove norme (tra le quali, appunto, quelle in materia giuslavoristica).

Importante nuova misura attuata in sede di conversione del Decreto-legge riguarda poi quei soggetti che offrono servizi sportivi (quindi anche di natura profit), quali ad esempio piscine e palestre, che a causa della chiusura dei propri impianti per l’emergenza epidemiologica non hanno potuto svolgere nemmeno a distanza le proprie attività. Ad essi viene quindi concessa la possibilità di poter riconoscere dei voucher di valore pari al credito in essere da parte del soggetto tesserato o dal cliente, utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell’emergenza epidemiologica, al momento fissata al 31.07.2021.

Inoltre, la possibilità di poter utilizzare il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, che ammonta a 100 milioni di euro, viene ora concessa anche per la realizzazione di infrastrutture, anche digitali, e per le politiche di inclusione di persone con disabilità (anche per attività di carattere ludico-sportivo e di inclusione sportiva).

Il Decreto Sostegni-bis

Ulteriori novità sono state introdotte dal DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-Bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25.05.2021. All’art. 1, infatti, al fine di sostenere i soggetti economici colpiti dagli effetti della pandemia legata al Covid-19, sono stati previsti tre nuovi tipi di contributi a fondo perduto.

Contributo “automatico”

Tale forma di sostegno sarà erogata in “automatico” a tutti coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), nella misura del 100%, senza la necessità di presentare alcuna ulteriore richiesta.

1. Contributo “alternativo”

Il Decreto Sostegni-Bis riconosce inoltre un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quanto previsto al punto precedente. Ai fini dell’erogazione del contributo l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di natura commerciale del periodo 01.04.2020-31.03.2021 dovrà essere inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01.04.2019-31.03. 2020. A variare sarà quindi il solo arco temporale preso in considerazione, che non coinciderà più con l’anno solare (01.01 – 31.12), come invece previsto dal Decreto Sostegni. Il contributo verrà determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra le due medie mensili, a seconda che il soggetto interessato abbia beneficiato o meno del contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021.

a) Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui al DL 41/2021 saranno infatti applicate le seguenti percentuali:

Ricavi / compensi 2019

Percentuale applicabile

non superiori a € 100.000: 60%

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000: 50%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000: 40%

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000: 30%

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000: 20%

Qualora il soggetto interessato abbia ricevuto il contributo automatico sopra esaminato e lo stesso sia:

– inferiore al contributo alternativo, allora ha diritto al maggior valore del contributo, scomputando da quanto spettante il contributo già erogato automaticamente;

– superiore al contributo alternativo, l’Agenzia delle Entrate non provvederà a dare seguito all’istanza per il contributo alternativo e non terrà in considerazione tale valore.

b) Per i soggetti che non hanno invece beneficiato del contributo di cui al DL 41/2021 si applicheranno le seguenti percentuali:

Ricavi / compensi 2019

Percentuale applicabile

non superiori a € 100.000: 90%

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000: 70%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000: 50%

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000: 40%

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000: 30%

Il contributo verrà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza telematica da inviare entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica della stessa.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Per i contribuenti con l’obbligo di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, è necessario che venga fatta tale comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima di procedere con l’invio della domanda per il contributo.

2. Contributo per i soggetti con peggioramento economico

È stato inoltre previsto il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato all’autorizzazione dell’UE, per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, lavoro autonomo o titolari di reddito agrario non aventi ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro per il 2019 e che hanno subito un peggioramento economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto al 2019 in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con apposito decreto. Il contributo sarà calcolato sulla differenza del risultato economico di esercizio relativo al periodo d’imposta al 31.12.2020 rispetto a quello al 31.12.2019, applicando una percentuale che sarà definita sempre con apposito decreto del MEF e diminuito dei contributi a fondo perduto già riconosciuti in precedenza.

La richiesta dovrà essere presentata con apposita domanda entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato, solo se la dichiarazione dei redditi 2021 anno 2020 verrà presentata entro il 10.09.2021.

I contributi non concorreranno alla formazione della base imponibile delle imposte sul reddito.

I contributi potranno essere accreditati direttamente tramite bonifico sul conto corrente del beneficiario o, a scelta irrevocabile dello stesso, utilizzati nella loro totalità come credito d’imposta in compensazione nel modello F24.

Particolarmente interessante è anche la riproposizione (art. 44) da parte di Sport e Salute del bonus per i collaboratori sportivi impegnati presso il CONI, il CIP, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate, nonché con associazioni e/o società sportive dilettantistiche che, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L’emolumento non concorre alla formazione del reddito personale e sarà concesso a quei soggetti che non siano già beneficiari di altra forma di reddito di lavoro, di cittadinanza o di altra forma di reddito di emergenza.

L’ammontare dell’indennità è pari a:

– euro 2.400 per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ad euro 10.000 annui;

– euro 1.600 per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra euro 4.000 e 10.000 annui;

– euro 800 per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

L’art. 10, comma 3, concede inoltre un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute per l’effettuazione di test di diagnosi d’infezione da Covid-19 a favore di società sportive professionistiche che nell’anno 2020 non hanno superato la soglia di proventi di 100 milioni di euro e alle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI che svolgono discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici.
Entro 60 giorni dall’approvazione della legge di conversione del DL 73/2021 verranno quindi definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, oltre ai criteri di ammissione, modalità di erogazione e procedure di verifica, controllo e rendicontazione.

Sempre all’art. 10, comma 1, con l’estensione del fondo di ben 90 milioni di euro viene inoltre prorogata la possibilità di poter fruire del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, così come previsto per il 2020, anche per gli investimenti pubblicitari sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Infine, le disposizioni di cui all’art. 4, estendono la possibilità di poter fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda anche agli enti sportivi quali associazioni e società sportive dilettantistiche. Qualora infatti l’ammontare medio mensile del fatturato 01.04.2020 – 31.03.2021 su quello 01.04.2019 – 31.03.2020 sia inferiore del 30%, il credito spetta anche per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019 tale credito spetta anche in assenza dei requisiti sopra esposti.

A cura di: Dott. Enrico Savio – Commercialista in Romano d’Ezzellino – Avv. Daniela Moscarino del Foro di Latina


Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana





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Le modifiche al DL Sostegni e il nuovo DL Sostegni-bis per il mondo dello sport

Le modifiche al DL Sostegni e il nuovo DL Sostegni-bis per il mondo dello sport

La conversione del Decreto Sostegni (DL 41/2021), avvenuta con L. 21.5.2021, n. 69, ha apportato modifiche e integrazioni alle precedenti disposizioni con effetti significativi anche per il mondo dello sport.

Il Decreto Sostegni

La conversione del Decreto Sostegni (DL 41/2021), avvenuta con L. 21.5.2021, n. 69, ha apportato modifiche e integrazioni alle precedenti disposizioni con effetti significativi anche per il mondo dello sport.

Un importante intervento riguarda l’incremento di 50 milioni di euro del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche per il 2021, da destinare ai circoli sportivi in forma di contributo a fondo perduto in caso di sospensione delle proprie attività: le modalità e i termini delle presentazioni delle domande, così come le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione, verranno individuati con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il prossimo 21 Giugno.

La Legge in commento ha inoltre posticipato la decorrenza della Riforma dello sport.

Infatti, per effetto delle misure adottate dall’art. 30, commi 7-11, una parte sostanziale delle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 (“Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”) entrerà in vigore dal 01.01.2022, eccezion fatta per le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 riguardanti il lavoro sportivo, che saranno operative dal 31.12.2023.

Entreranno quindi in vigore da Gennaio 2022 le disposizioni concernenti la definizione di lavoratore sportivo, nonché di sport, e il riconoscimento di diverse figure professionali (tra le quali il chinesiologo e il manager dello sport).

Inoltre, con la modifica della disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e sul tesseramento, è stata disposta definitivamente la sostituzione del Registro CONI 2.0 con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, detenuto dal Dipartimento dello Sport (e non più dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Ad esso ogni ente sportivo sarà obbligato ad iscriversi per poter accedere a tutti i benefici di natura fiscale (tra i quali il regime disciplinato dalla L. 398/91).

Sorgono quindi non poche perplessità di fronte a tali misure: non è infatti chiaro il rapporto tra l’obbligo di iscrizione al nuovo Registro nazionale e l’operatività di alcune nuove definizioni già per il prossimo anno (in primis quella di “amatore” e di “lavoratore sportivo”), con il posticipo invece al 2024 di una parte consistente delle nuove norme (tra le quali, appunto, quelle in materia giuslavoristica).

Importante nuova misura attuata in sede di conversione del Decreto-legge riguarda poi quei soggetti che offrono servizi sportivi (quindi anche di natura profit), quali ad esempio piscine e palestre, che a causa della chiusura dei propri impianti per l’emergenza epidemiologica non hanno potuto svolgere nemmeno a distanza le proprie attività. Ad essi viene quindi concessa la possibilità di poter riconoscere dei voucher di valore pari al credito in essere da parte del soggetto tesserato o dal cliente, utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell’emergenza epidemiologica, al momento fissata al 31.07.2021.

Inoltre, la possibilità di poter utilizzare il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, che ammonta a 100 milioni di euro, viene ora concessa anche per la realizzazione di infrastrutture, anche digitali, e per le politiche di inclusione di persone con disabilità (anche per attività di carattere ludico-sportivo e di inclusione sportiva).

Il Decreto Sostegni-bis

Ulteriori novità sono state introdotte dal DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-Bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25.05.2021. All’art. 1, infatti, al fine di sostenere i soggetti economici colpiti dagli effetti della pandemia legata al Covid-19, sono stati previsti tre nuovi tipi di contributi a fondo perduto.

Contributo “automatico”

Tale forma di sostegno sarà erogata in “automatico” a tutti coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), nella misura del 100%, senza la necessità di presentare alcuna ulteriore richiesta.

1. Contributo “alternativo”

Il Decreto Sostegni-Bis riconosce inoltre un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quanto previsto al punto precedente. Ai fini dell’erogazione del contributo l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di natura commerciale del periodo 01.04.2020-31.03.2021 dovrà essere inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01.04.2019-31.03. 2020. A variare sarà quindi il solo arco temporale preso in considerazione, che non coinciderà più con l’anno solare (01.01 – 31.12), come invece previsto dal Decreto Sostegni. Il contributo verrà determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra le due medie mensili, a seconda che il soggetto interessato abbia beneficiato o meno del contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021.

a) Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui al DL 41/2021 saranno infatti applicate le seguenti percentuali:

Ricavi / compensi 2019

Percentuale applicabile

non superiori a € 100.000: 60%

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000: 50%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000: 40%

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000: 30%

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000: 20%

Qualora il soggetto interessato abbia ricevuto il contributo automatico sopra esaminato e lo stesso sia:

- inferiore al contributo alternativo, allora ha diritto al maggior valore del contributo, scomputando da quanto spettante il contributo già erogato automaticamente;

- superiore al contributo alternativo, l’Agenzia delle Entrate non provvederà a dare seguito all’istanza per il contributo alternativo e non terrà in considerazione tale valore.

b) Per i soggetti che non hanno invece beneficiato del contributo di cui al DL 41/2021 si applicheranno le seguenti percentuali:

Ricavi / compensi 2019

Percentuale applicabile

non superiori a € 100.000: 90%

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000: 70%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000: 50%

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000: 40%

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000: 30%

Il contributo verrà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza telematica da inviare entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica della stessa.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Per i contribuenti con l’obbligo di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, è necessario che venga fatta tale comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima di procedere con l’invio della domanda per il contributo.

2. Contributo per i soggetti con peggioramento economico

È stato inoltre previsto il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato all’autorizzazione dell’UE, per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, lavoro autonomo o titolari di reddito agrario non aventi ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro per il 2019 e che hanno subito un peggioramento economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto al 2019 in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con apposito decreto. Il contributo sarà calcolato sulla differenza del risultato economico di esercizio relativo al periodo d’imposta al 31.12.2020 rispetto a quello al 31.12.2019, applicando una percentuale che sarà definita sempre con apposito decreto del MEF e diminuito dei contributi a fondo perduto già riconosciuti in precedenza.

La richiesta dovrà essere presentata con apposita domanda entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato, solo se la dichiarazione dei redditi 2021 anno 2020 verrà presentata entro il 10.09.2021.

I contributi non concorreranno alla formazione della base imponibile delle imposte sul reddito.

I contributi potranno essere accreditati direttamente tramite bonifico sul conto corrente del beneficiario o, a scelta irrevocabile dello stesso, utilizzati nella loro totalità come credito d’imposta in compensazione nel modello F24.

Particolarmente interessante è anche la riproposizione (art. 44) da parte di Sport e Salute del bonus per i collaboratori sportivi impegnati presso il CONI, il CIP, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate, nonché con associazioni e/o società sportive dilettantistiche che, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L’emolumento non concorre alla formazione del reddito personale e sarà concesso a quei soggetti che non siano già beneficiari di altra forma di reddito di lavoro, di cittadinanza o di altra forma di reddito di emergenza.

L’ammontare dell’indennità è pari a:

- euro 2.400 per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ad euro 10.000 annui;

- euro 1.600 per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra euro 4.000 e 10.000 annui;

- euro 800 per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

L’art. 10, comma 3, concede inoltre un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute per l’effettuazione di test di diagnosi d’infezione da Covid-19 a favore di società sportive professionistiche che nell’anno 2020 non hanno superato la soglia di proventi di 100 milioni di euro e alle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI che svolgono discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici.
Entro 60 giorni dall’approvazione della legge di conversione del DL 73/2021 verranno quindi definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, oltre ai criteri di ammissione, modalità di erogazione e procedure di verifica, controllo e rendicontazione.

Sempre all’art. 10, comma 1, con l’estensione del fondo di ben 90 milioni di euro viene inoltre prorogata la possibilità di poter fruire del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, così come previsto per il 2020, anche per gli investimenti pubblicitari sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Infine, le disposizioni di cui all’art. 4, estendono la possibilità di poter fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda anche agli enti sportivi quali associazioni e società sportive dilettantistiche. Qualora infatti l’ammontare medio mensile del fatturato 01.04.2020 – 31.03.2021 su quello 01.04.2019 – 31.03.2020 sia inferiore del 30%, il credito spetta anche per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019 tale credito spetta anche in assenza dei requisiti sopra esposti.

A cura di: Dott. Enrico Savio – Commercialista in Romano d’Ezzellino – Avv. Daniela Moscarino del Foro di Latina


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Le modifiche al DL Sostegni e il nuovo DL Sostegni-bis per il mondo dello sport

La conversione del Decreto Sostegni (DL 41/2021), avvenuta con L. 21.5.2021, n. 69, ha apportato modifiche e integrazioni alle precedenti disposizioni con effetti significativi anche per il mondo dello sport.

Il Decreto Sostegni

La conversione del Decreto Sostegni (DL 41/2021), avvenuta con L. 21.5.2021, n. 69, ha apportato modifiche e integrazioni alle precedenti disposizioni con effetti significativi anche per il mondo dello sport.

Un importante intervento riguarda l’incremento di 50 milioni di euro del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche per il 2021, da destinare ai circoli sportivi in forma di contributo a fondo perduto in caso di sospensione delle proprie attività: le modalità e i termini delle presentazioni delle domande, così come le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione, verranno individuati con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il prossimo 21 Giugno.

La Legge in commento ha inoltre posticipato la decorrenza della Riforma dello sport.

Infatti, per effetto delle misure adottate dall’art. 30, commi 7-11, una parte sostanziale delle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 (“Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”) entrerà in vigore dal 01.01.2022, eccezion fatta per le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 riguardanti il lavoro sportivo, che saranno operative dal 31.12.2023.

Entreranno quindi in vigore da Gennaio 2022 le disposizioni concernenti la definizione di lavoratore sportivo, nonché di sport, e il riconoscimento di diverse figure professionali (tra le quali il chinesiologo e il manager dello sport).

Inoltre, con la modifica della disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e sul tesseramento, è stata disposta definitivamente la sostituzione del Registro CONI 2.0 con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, detenuto dal Dipartimento dello Sport (e non più dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Ad esso ogni ente sportivo sarà obbligato ad iscriversi per poter accedere a tutti i benefici di natura fiscale (tra i quali il regime disciplinato dalla L. 398/91).

Sorgono quindi non poche perplessità di fronte a tali misure: non è infatti chiaro il rapporto tra l’obbligo di iscrizione al nuovo Registro nazionale e l’operatività di alcune nuove definizioni già per il prossimo anno (in primis quella di “amatore” e di “lavoratore sportivo”), con il posticipo invece al 2024 di una parte consistente delle nuove norme (tra le quali, appunto, quelle in materia giuslavoristica).

Importante nuova misura attuata in sede di conversione del Decreto-legge riguarda poi quei soggetti che offrono servizi sportivi (quindi anche di natura profit), quali ad esempio piscine e palestre, che a causa della chiusura dei propri impianti per l’emergenza epidemiologica non hanno potuto svolgere nemmeno a distanza le proprie attività. Ad essi viene quindi concessa la possibilità di poter riconoscere dei voucher di valore pari al credito in essere da parte del soggetto tesserato o dal cliente, utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell’emergenza epidemiologica, al momento fissata al 31.07.2021.

Inoltre, la possibilità di poter utilizzare il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, che ammonta a 100 milioni di euro, viene ora concessa anche per la realizzazione di infrastrutture, anche digitali, e per le politiche di inclusione di persone con disabilità (anche per attività di carattere ludico-sportivo e di inclusione sportiva).

Il Decreto Sostegni-bis

Ulteriori novità sono state introdotte dal DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-Bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25.05.2021. All’art. 1, infatti, al fine di sostenere i soggetti economici colpiti dagli effetti della pandemia legata al Covid-19, sono stati previsti tre nuovi tipi di contributi a fondo perduto.

Contributo “automatico”

Tale forma di sostegno sarà erogata in “automatico” a tutti coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), nella misura del 100%, senza la necessità di presentare alcuna ulteriore richiesta.

1. Contributo “alternativo”

Il Decreto Sostegni-Bis riconosce inoltre un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quanto previsto al punto precedente. Ai fini dell’erogazione del contributo l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di natura commerciale del periodo 01.04.2020-31.03.2021 dovrà essere inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01.04.2019-31.03. 2020. A variare sarà quindi il solo arco temporale preso in considerazione, che non coinciderà più con l’anno solare (01.01 – 31.12), come invece previsto dal Decreto Sostegni. Il contributo verrà determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra le due medie mensili, a seconda che il soggetto interessato abbia beneficiato o meno del contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021.

a) Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui al DL 41/2021 saranno infatti applicate le seguenti percentuali:

Ricavi / compensi 2019

Percentuale applicabile

non superiori a € 100.000: 60%

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000: 50%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000: 40%

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000: 30%

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000: 20%

Qualora il soggetto interessato abbia ricevuto il contributo automatico sopra esaminato e lo stesso sia:

- inferiore al contributo alternativo, allora ha diritto al maggior valore del contributo, scomputando da quanto spettante il contributo già erogato automaticamente;

- superiore al contributo alternativo, l’Agenzia delle Entrate non provvederà a dare seguito all’istanza per il contributo alternativo e non terrà in considerazione tale valore.

b) Per i soggetti che non hanno invece beneficiato del contributo di cui al DL 41/2021 si applicheranno le seguenti percentuali:

Ricavi / compensi 2019

Percentuale applicabile

non superiori a € 100.000: 90%

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000: 70%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000: 50%

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000: 40%

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000: 30%

Il contributo verrà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza telematica da inviare entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica della stessa.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Per i contribuenti con l’obbligo di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, è necessario che venga fatta tale comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima di procedere con l’invio della domanda per il contributo.

2. Contributo per i soggetti con peggioramento economico

È stato inoltre previsto il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato all’autorizzazione dell’UE, per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, lavoro autonomo o titolari di reddito agrario non aventi ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro per il 2019 e che hanno subito un peggioramento economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto al 2019 in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con apposito decreto. Il contributo sarà calcolato sulla differenza del risultato economico di esercizio relativo al periodo d’imposta al 31.12.2020 rispetto a quello al 31.12.2019, applicando una percentuale che sarà definita sempre con apposito decreto del MEF e diminuito dei contributi a fondo perduto già riconosciuti in precedenza.

La richiesta dovrà essere presentata con apposita domanda entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato, solo se la dichiarazione dei redditi 2021 anno 2020 verrà presentata entro il 10.09.2021.

I contributi non concorreranno alla formazione della base imponibile delle imposte sul reddito.

I contributi potranno essere accreditati direttamente tramite bonifico sul conto corrente del beneficiario o, a scelta irrevocabile dello stesso, utilizzati nella loro totalità come credito d’imposta in compensazione nel modello F24.

Particolarmente interessante è anche la riproposizione (art. 44) da parte di Sport e Salute del bonus per i collaboratori sportivi impegnati presso il CONI, il CIP, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate, nonché con associazioni e/o società sportive dilettantistiche che, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L’emolumento non concorre alla formazione del reddito personale e sarà concesso a quei soggetti che non siano già beneficiari di altra forma di reddito di lavoro, di cittadinanza o di altra forma di reddito di emergenza.

L’ammontare dell’indennità è pari a:

- euro 2.400 per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ad euro 10.000 annui;

- euro 1.600 per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra euro 4.000 e 10.000 annui;

- euro 800 per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

L’art. 10, comma 3, concede inoltre un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute per l’effettuazione di test di diagnosi d’infezione da Covid-19 a favore di società sportive professionistiche che nell’anno 2020 non hanno superato la soglia di proventi di 100 milioni di euro e alle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI che svolgono discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici.
Entro 60 giorni dall’approvazione della legge di conversione del DL 73/2021 verranno quindi definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, oltre ai criteri di ammissione, modalità di erogazione e procedure di verifica, controllo e rendicontazione.

Sempre all’art. 10, comma 1, con l’estensione del fondo di ben 90 milioni di euro viene inoltre prorogata la possibilità di poter fruire del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, così come previsto per il 2020, anche per gli investimenti pubblicitari sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Infine, le disposizioni di cui all’art. 4, estendono la possibilità di poter fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda anche agli enti sportivi quali associazioni e società sportive dilettantistiche. Qualora infatti l’ammontare medio mensile del fatturato 01.04.2020 – 31.03.2021 su quello 01.04.2019 – 31.03.2020 sia inferiore del 30%, il credito spetta anche per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019 tale credito spetta anche in assenza dei requisiti sopra esposti.

A cura di: Dott. Enrico Savio – Commercialista in Romano d’Ezzellino – Avv. Daniela Moscarino del Foro di Latina