Tra le agevolazioni riconosciute a chi pratica l’attività sportiva dilettantistica è degna di nota quella relativa alla detrazione degli oneri sostenuti per attività sportive dei ragazzi minorenni.

Tra le agevolazioni riconosciute a chi pratica l’attività sportiva dilettantistica è degna di nota quella relativa alla detrazione degli oneri sostenuti per attività sportive dei ragazzi minorenni.

L’art. 15, comma 1, lett. i – quinquies) del TUIR permette la detrazione, nella misura del 19% e calcolata su una spesa massima di Euro 210, delle spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni (il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno).

La detrazione spetta per l’iscrizione annuale, l’abbonamento e la frequenza alle attività sportiva svolte nell’ambito di associazioni e società sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 pubblicato nella GU del 9 maggio 2007 n. 106, mentre si escludono dall’agevolazione le somme pagate a titolo di “quota associativa”.

In tale agevolazione rientrano quindi le somme pagate entro la medesima annualità (1.1-31.12) per la pratica ciclistica, non professionale, agonistica e non, nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla F.C.I. e regolarmente iscritte nel Registro Coni.

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.

La documentazione attestante la spesa deve riportare:

– la ditta, la denominazione o la ragione sociale, ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);

– la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);

– l’attività sportiva esercitata (ad esempio ciclismo, ecc.);

– l’importo pagato;

– i dati anagrafici del soggetto praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale di chi effettua il versamento.

La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione.

Dott. Enrico Savio – referente fiscale FCI


Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana





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La detraibilità delle spese per la pratica sportiva dei minori

Tra le agevolazioni riconosciute a chi pratica l’attività sportiva dilettantistica è degna di nota quella relativa alla detrazione degli oneri sostenuti per attività sportive dei ragazzi minorenni.

Tra le agevolazioni riconosciute a chi pratica l’attività sportiva dilettantistica è degna di nota quella relativa alla detrazione degli oneri sostenuti per attività sportive dei ragazzi minorenni.

Tra le agevolazioni riconosciute a chi pratica l’attività sportiva dilettantistica è degna di nota quella relativa alla detrazione degli oneri sostenuti per attività sportive dei ragazzi minorenni.

L’art. 15, comma 1, lett. i – quinquies) del TUIR permette la detrazione, nella misura del 19% e calcolata su una spesa massima di Euro 210, delle spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni (il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno).

La detrazione spetta per l’iscrizione annuale, l’abbonamento e la frequenza alle attività sportiva svolte nell’ambito di associazioni e società sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 pubblicato nella GU del 9 maggio 2007 n. 106, mentre si escludono dall’agevolazione le somme pagate a titolo di “quota associativa”.

In tale agevolazione rientrano quindi le somme pagate entro la medesima annualità (1.1-31.12) per la pratica ciclistica, non professionale, agonistica e non, nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla F.C.I. e regolarmente iscritte nel Registro Coni.

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.

La documentazione attestante la spesa deve riportare:

- la ditta, la denominazione o la ragione sociale, ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);

- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);

- l’attività sportiva esercitata (ad esempio ciclismo, ecc.);

- l’importo pagato;

- i dati anagrafici del soggetto praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale di chi effettua il versamento.

La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione.

Dott. Enrico Savio – referente fiscale FCI


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Tra le agevolazioni riconosciute a chi pratica l’attività sportiva dilettantistica è degna di nota quella relativa alla detrazione degli oneri sostenuti per attività sportive dei ragazzi minorenni.

Tra le agevolazioni riconosciute a chi pratica l’attività sportiva dilettantistica è degna di nota quella relativa alla detrazione degli oneri sostenuti per attività sportive dei ragazzi minorenni.

L’art. 15, comma 1, lett. i – quinquies) del TUIR permette la detrazione, nella misura del 19% e calcolata su una spesa massima di Euro 210, delle spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni (il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno).

La detrazione spetta per l’iscrizione annuale, l’abbonamento e la frequenza alle attività sportiva svolte nell’ambito di associazioni e società sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 pubblicato nella GU del 9 maggio 2007 n. 106, mentre si escludono dall’agevolazione le somme pagate a titolo di “quota associativa”.

In tale agevolazione rientrano quindi le somme pagate entro la medesima annualità (1.1-31.12) per la pratica ciclistica, non professionale, agonistica e non, nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla F.C.I. e regolarmente iscritte nel Registro Coni.

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.

La documentazione attestante la spesa deve riportare:

- la ditta, la denominazione o la ragione sociale, ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);

- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);

- l’attività sportiva esercitata (ad esempio ciclismo, ecc.);

- l’importo pagato;

- i dati anagrafici del soggetto praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale di chi effettua il versamento.

La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione.

Dott. Enrico Savio – referente fiscale FCI