Di seguito il dispositivo della decisione assunta dalla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport in merito al ricorso presentato da Carlo Roscini

    Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2020, presentato, in data 20 febbraio 2020, dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e la Procura Federale della FCI avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FCI, pronunciata il 28 gennaio 2020 e con motivazioni depositate nel C.U. n. 1/2020 del successivo 31 gennaio, nei giudizi di revisione riuniti nn. 4/19, 5/19, 6/19 e 1/20 R.G. App., con la quale sono state rigettate le istanze di revisione avanzate dal suddetto ricorrente ex art. 70 R.G. ed è stato disposto l’incameramento della tassa di accesso e la condanna dello stesso al pagamento di € 500,00, ai sensi dell'art. 45, comma 9, R.G. FCI. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la nullità della decisione impugnata della Corte Federale di Appello della FCI e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 62 del CGS, respinge il ricorso proposto dinanzi agli organi della giustizia federale.

    Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
    Così deciso in Roma, nella sede del CONI, nelle camere di consiglio del 7 e 8 luglio 2020.

    IL PRESIDENTE
    Dante D'Alessio

    IL RELATORE
    F.to Giovanni Iannini

    Depositato in Roma, in data 8 luglio 2020.

    IL SEGRETARIO
    F.to Alvio La Face


    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





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    La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport su Carlo Roscini

    Di seguito il dispositivo della decisione assunta dalla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport in merito al ricorso presentato da Carlo Roscini

    Di seguito il dispositivo della decisione assunta dalla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport in merito al ricorso presentato da Carlo Roscini

    Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2020, presentato, in data 20 febbraio 2020, dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e la Procura Federale della FCI avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FCI, pronunciata il 28 gennaio 2020 e con motivazioni depositate nel C.U. n. 1/2020 del successivo 31 gennaio, nei giudizi di revisione riuniti nn. 4/19, 5/19, 6/19 e 1/20 R.G. App., con la quale sono state rigettate le istanze di revisione avanzate dal suddetto ricorrente ex art. 70 R.G. ed è stato disposto l’incameramento della tassa di accesso e la condanna dello stesso al pagamento di € 500,00, ai sensi dell'art. 45, comma 9, R.G. FCI. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la nullità della decisione impugnata della Corte Federale di Appello della FCI e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 62 del CGS, respinge il ricorso proposto dinanzi agli organi della giustizia federale.

    Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
    Così deciso in Roma, nella sede del CONI, nelle camere di consiglio del 7 e 8 luglio 2020.

    IL PRESIDENTE
    Dante D'Alessio

    IL RELATORE
    F.to Giovanni Iannini

    Depositato in Roma, in data 8 luglio 2020.

    IL SEGRETARIO
    F.to Alvio La Face


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    Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2020, presentato, in data 20 febbraio 2020, dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e la Procura Federale della FCI avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FCI, pronunciata il 28 gennaio 2020 e con motivazioni depositate nel C.U. n. 1/2020 del successivo 31 gennaio, nei giudizi di revisione riuniti nn. 4/19, 5/19, 6/19 e 1/20 R.G. App., con la quale sono state rigettate le istanze di revisione avanzate dal suddetto ricorrente ex art. 70 R.G. ed è stato disposto l’incameramento della tassa di accesso e la condanna dello stesso al pagamento di € 500,00, ai sensi dell'art. 45, comma 9, R.G. FCI. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la nullità della decisione impugnata della Corte Federale di Appello della FCI e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 62 del CGS, respinge il ricorso proposto dinanzi agli organi della giustizia federale.

    Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
    Così deciso in Roma, nella sede del CONI, nelle camere di consiglio del 7 e 8 luglio 2020.

    IL PRESIDENTE
    Dante D'Alessio

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    Depositato in Roma, in data 8 luglio 2020.

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    F.to Alvio La Face