Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale possono beneficiare del contributo del 5×1000.

Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale possono beneficiare del contributo del 5×1000.

I privati cittadini, infatti, in sede di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi (modello Redditi Persone Fisiche ovvero modello 730), nonché tramite specifico allegato della Certificazione unica possono destinare il 5×1000 dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) anche a favore degli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma associativa.

Le associazioni sportive dilettantistiche che presentano i requisiti di cui sopra potranno pertanto presentare domanda di iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5×1000 tramite una specifica applicazione web.

L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente in forma telematica direttamente dall’associazione oppure tramite gli intermediari abilitati (es. commercialisti, ragionieri, società di servizi, ecc.) attraverso il software disponibile sul sito del Coni mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché direttamente sul sito della stessa Agenzia, entro e non oltre l’11 aprile 2022 (essendo per quest’anno la scadenza del 10 aprile di domenica).

Non è più necessario invece il successivo invio della dichiarazione sostitutiva relativa alla presenza dei requisiti per l’iscrizione in capo all’associazione, in quanto nella compilazione dell’istanza di accreditamento viene già prevista tale autocertificazione predisposta ai sensi del DPR 445/2000.

La domanda di iscrizione prevede, infatti, le seguenti informazioni:

1. l’associazione, con denominazione, sede legale e codice fiscale indicati nel riquadro “dati dell’ente”, è costituita ai sensi dell’art. 90, L. 289/2002;

2. l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni (per effetto dell’iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche);

3. l’associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale / Disciplina sportiva associata / Ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal CONI/CIP;

4. nell’organizzazione dell’associazione è presente il settore giovanile;

5. l’associazione svolge in via prevalente:

• attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;

• attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;

• attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Entro il 20 aprile dovrebbero essere pubblicati sul sito del Coni l'elenco degli enti iscritti, avendo poi il legale rappresentante di ciascuna associazione la possibilità di chiedere la correzione di eventuali errori di iscrizione entro il giorno 30 del medesimo mese. Successivamente e comunque entro il 10 maggio, nel medesimo sito dovrebbe essere pubblicato l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale (https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html).

Non sono invece inclusi tra i beneficiari del 5×1000 gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma societaria (c.d. Società sportive dilettantistiche o “S.S.D”).

Le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente non sono poi tenute a ripetere la procedura di iscrizione essendo questa valida anche per gli esercizi successivi.

Si ricorda che una volta percepito il contributo questo dovrà essere speso e rendicontato necessariamente entro un anno dall’accredito, salvo il caso in cui venga accantonato.

È infatti possibile accantonare in parte l’importo percepito (fornendo adeguata informativa nella relazione illustrativa al rendiconto sulle finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell’assemblea degli associati ove esso stesso è stato deliberato), che dovrà comunque essere speso entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

Gli enti beneficiari del 5×1000, a prescindere dalla cifra percepita, devono quindi redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet del Dipartimento per lo sport.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo maggiore o uguale a 20.000 euro sono tenuti, inoltre, all’invio del rendiconto e della relazione illustrativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport nei trenta giorni successivi al termine per la sua redazione.

La trasmissione dovrà avvenire tramite PEC alla casella 5xmille.ufficiosport@pec.governo.it ovvero in alternativa a mezzo raccomandata postale A/R all’indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo sport, via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma.

In qualsiasi caso gli enti percipienti il contributo in oggetto dovranno comunque conservare il rendiconto, la relazione e la relativa documentazione di supporto per i successivi 10 anni.

Dott. Enrico Savio – referente fiscale FCI


Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana





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Iscrizione negli elenchi del 5x1000 entro il prossimo 11 aprile

Iscrizione negli elenchi del 5x1000 entro il prossimo 11 aprile

Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale possono beneficiare del contributo del 5x1000.

Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale possono beneficiare del contributo del 5x1000.

I privati cittadini, infatti, in sede di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi (modello Redditi Persone Fisiche ovvero modello 730), nonché tramite specifico allegato della Certificazione unica possono destinare il 5x1000 dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) anche a favore degli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma associativa.

Le associazioni sportive dilettantistiche che presentano i requisiti di cui sopra potranno pertanto presentare domanda di iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5x1000 tramite una specifica applicazione web.

L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente in forma telematica direttamente dall’associazione oppure tramite gli intermediari abilitati (es. commercialisti, ragionieri, società di servizi, ecc.) attraverso il software disponibile sul sito del Coni mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché direttamente sul sito della stessa Agenzia, entro e non oltre l’11 aprile 2022 (essendo per quest’anno la scadenza del 10 aprile di domenica).

Non è più necessario invece il successivo invio della dichiarazione sostitutiva relativa alla presenza dei requisiti per l’iscrizione in capo all’associazione, in quanto nella compilazione dell’istanza di accreditamento viene già prevista tale autocertificazione predisposta ai sensi del DPR 445/2000.

La domanda di iscrizione prevede, infatti, le seguenti informazioni:

1. l’associazione, con denominazione, sede legale e codice fiscale indicati nel riquadro “dati dell’ente”, è costituita ai sensi dell’art. 90, L. 289/2002;

2. l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni (per effetto dell’iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche);

3. l’associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale / Disciplina sportiva associata / Ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal CONI/CIP;

4. nell’organizzazione dell’associazione è presente il settore giovanile;

5. l’associazione svolge in via prevalente:

• attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;

• attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;

• attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Entro il 20 aprile dovrebbero essere pubblicati sul sito del Coni l'elenco degli enti iscritti, avendo poi il legale rappresentante di ciascuna associazione la possibilità di chiedere la correzione di eventuali errori di iscrizione entro il giorno 30 del medesimo mese. Successivamente e comunque entro il 10 maggio, nel medesimo sito dovrebbe essere pubblicato l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale (https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html).

Non sono invece inclusi tra i beneficiari del 5x1000 gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma societaria (c.d. Società sportive dilettantistiche o “S.S.D”).

Le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente non sono poi tenute a ripetere la procedura di iscrizione essendo questa valida anche per gli esercizi successivi.

Si ricorda che una volta percepito il contributo questo dovrà essere speso e rendicontato necessariamente entro un anno dall’accredito, salvo il caso in cui venga accantonato.

È infatti possibile accantonare in parte l’importo percepito (fornendo adeguata informativa nella relazione illustrativa al rendiconto sulle finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell’assemblea degli associati ove esso stesso è stato deliberato), che dovrà comunque essere speso entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

Gli enti beneficiari del 5x1000, a prescindere dalla cifra percepita, devono quindi redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet del Dipartimento per lo sport.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo maggiore o uguale a 20.000 euro sono tenuti, inoltre, all’invio del rendiconto e della relazione illustrativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport nei trenta giorni successivi al termine per la sua redazione.

La trasmissione dovrà avvenire tramite PEC alla casella 5xmille.ufficiosport@pec.governo.it ovvero in alternativa a mezzo raccomandata postale A/R all’indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo sport, via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma.

In qualsiasi caso gli enti percipienti il contributo in oggetto dovranno comunque conservare il rendiconto, la relazione e la relativa documentazione di supporto per i successivi 10 anni.

Dott. Enrico Savio – referente fiscale FCI


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Iscrizione negli elenchi del 5x1000 entro il prossimo 11 aprile

Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale possono beneficiare del contributo del 5x1000.

Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale possono beneficiare del contributo del 5x1000.

I privati cittadini, infatti, in sede di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi (modello Redditi Persone Fisiche ovvero modello 730), nonché tramite specifico allegato della Certificazione unica possono destinare il 5x1000 dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) anche a favore degli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma associativa.

Le associazioni sportive dilettantistiche che presentano i requisiti di cui sopra potranno pertanto presentare domanda di iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5x1000 tramite una specifica applicazione web.

L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente in forma telematica direttamente dall’associazione oppure tramite gli intermediari abilitati (es. commercialisti, ragionieri, società di servizi, ecc.) attraverso il software disponibile sul sito del Coni mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché direttamente sul sito della stessa Agenzia, entro e non oltre l’11 aprile 2022 (essendo per quest’anno la scadenza del 10 aprile di domenica).

Non è più necessario invece il successivo invio della dichiarazione sostitutiva relativa alla presenza dei requisiti per l’iscrizione in capo all’associazione, in quanto nella compilazione dell’istanza di accreditamento viene già prevista tale autocertificazione predisposta ai sensi del DPR 445/2000.

La domanda di iscrizione prevede, infatti, le seguenti informazioni:

1. l’associazione, con denominazione, sede legale e codice fiscale indicati nel riquadro “dati dell’ente”, è costituita ai sensi dell’art. 90, L. 289/2002;

2. l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni (per effetto dell’iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche);

3. l’associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale / Disciplina sportiva associata / Ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal CONI/CIP;

4. nell’organizzazione dell’associazione è presente il settore giovanile;

5. l’associazione svolge in via prevalente:

• attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;

• attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;

• attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Entro il 20 aprile dovrebbero essere pubblicati sul sito del Coni l'elenco degli enti iscritti, avendo poi il legale rappresentante di ciascuna associazione la possibilità di chiedere la correzione di eventuali errori di iscrizione entro il giorno 30 del medesimo mese. Successivamente e comunque entro il 10 maggio, nel medesimo sito dovrebbe essere pubblicato l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale (https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html).

Non sono invece inclusi tra i beneficiari del 5x1000 gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma societaria (c.d. Società sportive dilettantistiche o “S.S.D”).

Le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente non sono poi tenute a ripetere la procedura di iscrizione essendo questa valida anche per gli esercizi successivi.

Si ricorda che una volta percepito il contributo questo dovrà essere speso e rendicontato necessariamente entro un anno dall’accredito, salvo il caso in cui venga accantonato.

È infatti possibile accantonare in parte l’importo percepito (fornendo adeguata informativa nella relazione illustrativa al rendiconto sulle finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell’assemblea degli associati ove esso stesso è stato deliberato), che dovrà comunque essere speso entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

Gli enti beneficiari del 5x1000, a prescindere dalla cifra percepita, devono quindi redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet del Dipartimento per lo sport.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo maggiore o uguale a 20.000 euro sono tenuti, inoltre, all’invio del rendiconto e della relazione illustrativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport nei trenta giorni successivi al termine per la sua redazione.

La trasmissione dovrà avvenire tramite PEC alla casella 5xmille.ufficiosport@pec.governo.it ovvero in alternativa a mezzo raccomandata postale A/R all’indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo sport, via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma.

In qualsiasi caso gli enti percipienti il contributo in oggetto dovranno comunque conservare il rendiconto, la relazione e la relativa documentazione di supporto per i successivi 10 anni.

Dott. Enrico Savio – referente fiscale FCI