Le associazioni sportive dilettantistiche (c.d. A.S.D.), affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana e regolarmente iscritte nel Registro CONI ovvero nell’analoga sezione del CIP, qualora svolgano una rilevante attività di interesse sociale possono accedere al contributo del 5×1000.
Le associazioni sportive dilettantistiche (c.d. A.S.D.), affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana e regolarmente iscritte nel Registro CONI ovvero nell’analoga sezione del CIP, qualora svolgano una rilevante attività di interesse sociale possono accedere al contributo del 5×1000.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad almeno una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Inoltre, le associazioni devono svolgere effettivamente in prevalenza una delle seguenti attività:
– avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
– avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
– avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Sono invece escluse le società sportive dilettantistiche costituite in forma di SRL, SPA o società cooperativa (c.d. S.S.D.).
Ciò premesso, per accedere al beneficio in oggetto è necessario che l’associazione risulti iscritta nell’Elenco permanente dei beneficiari del 5×1000.
Gli enti di nuova costituzione, ovvero quelli non ancora iscritti e che vogliano fruire dell’agevolazione, all’atto di prima iscrizione nel menzionato elenco dovranno presentare telematicamente una domanda di accreditamento attraverso una specifica applicazione web messa a disposizione sul sito del Coni, mediante un collegamento diretto con il sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché disponibile anche sul portale di quest’ultima. L’invio dalla domanda di iscrizione potrà avvenire direttamente da parte dell’associazione (se abilitata all’utilizzo dei servizi telematici del sito dell’Agenzia delle Entrate o dotata di Spid) ovvero rivolgendosi al proprio commercialista.
Rispetto alla procedura prevista fino all’esercizio 2020, ora l’associazione, successivamente alla trasmissione della domanda di iscrizione agli elenchi dei beneficiari del 5×1000, non dovrà più spedire entro il mese di giugno, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del Coni regionale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione (prevedendo il nuovo software di compilazione già l’autocertificazione di possesso dei requisiti).
Pertanto, una volta che l’ente risulta iscritto nell’elenco dei beneficiari del 5×1000 nulla dovrà più essere comunicato all’Agenzia delle Entrate né al Coni regionale, se non in caso di variazione del legale rappresentante: qualora ciò accada, infatti, le associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno spedire, entro il 30 giugno successivo a quello della variazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, comunicando la variazione intervenuta.
Più in particolare, nel comunicato stampa emanato dall’Agenzia delle Entrate n. 15/2021, è stato precisato che “Si apre oggi, 8 marzo, la fase d'iscrizione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille 2021. Sono tenuti alla presentazione dell'istanza d'iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti nell'elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell'elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.”
Gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte saranno pubblicati sul sito del CONI.
In particolare,
– l’elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato entro il 20 aprile con possibilità di correzioni di eventuali errori entro il 30 aprile;
– l’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, sarà pubblicato, entro il 10 maggio.
Dal punto di vista operativo l’ente dovrà valutare l’opportunità di informare i propri associati, tesserati e, soprattutto, i terzi della possibilità di destinare il 5×1000 della propria imposta (Irpef) a favore dell’associazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi Persone Fisiche o modello 730 o con apposita scheda della Certificazione unica), senza alcun costo.
L’accredito delle somme avviene quindi mediane bonifico sul c/c intestato all’associazione comunicato all’Agenzia delle Entrate con apposito modello.
Entro 12 mesi dal ricevimento, il contributo del 5×1000 dovrà interamente essere speso e successivamente oggetto di una specifica rendicontazione: infatti, l’associazione dovrà redigere uno specifico rendiconto utilizzando un modello scaricabile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali accompagnato da una relazione descrittiva. Qualora il contributo ricevuto sia maggiore o uguale a 20.000 euro, il menzionato rendiconto dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla scadenza del termine annuale per l’utilizzo e rendicontazione delle somme al Ministero del Lavoro, pena il recupero di quanto ricevuto.
A prescindere dalla somma ricevuta sussiste comunque per le associazioni sportive beneficiarie l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro la medesima scadenza di 30 giorni di cui sopra, gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.
In via ordinaria l’associazione potrà accantonare le somme ricevute con riserva di utilizzare comunque entro 24 mesi dall’accredito per particolari operazioni di natura straordinaria (es. costruzione o ristrutturazione sede, acquisto automezzo, ecc.).
Le somme accantonate dovranno essere oggetto di uno specifico rendiconto e relazione illustrativa.
Tuttavia, considerate le limitazioni dovute all’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 e la restrizione all’esercizio delle attività di molte associazioni, in relazione al contributo del 5×1000 riferito alle annualità finanziarie 2018 e 2019 il Ministero del Lavoro ha stabilito la possibilità di procedere all’accantonamento delle somme senza particolari motivazioni (indicandole nella voce “6. Accantonamenti” del rendiconto, limitandosi a riportare nella relazione illustrativa la dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”), non essendo necessario alcun ulteriore supporto motivazionale o documentale.
Anche in questo caso le somme accantonate dovranno essere utilizzate e rendicontate entro 24 mesi dalla data di accredito.
Concludendo, si ricorda che il 5×1000 non potrà mai essere utilizzato per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5×1000, a pena di recupero dello stesso.
Calendario scadenze 5×1000 anno 2021
Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione: 8 marzo 2021
Termine presentazione domanda d’iscrizione: 12 aprile 2021
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio: entro il 20 aprile 2021
Richiesta correzione domande: entro il 30 aprile 2021
Pubblicazione elenco iscritti definitivo: entro il 10 maggio 2021
A cura di Enrico Savio – Dottore commercialista e revisore legale in Romano d’Ezzelino (VI) e Daniela Moscarino – Avvocato del Foro di Latina