ASD e SSD che applicano il regime fiscale di cui alla L. 398/91 dovranno, a partire dal 1° luglio 2022, dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica qualora nel 2021 abbiano conseguito proventi da attività commerciali superiore ai 25000 euro.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche “minori” che applicano il regime fiscale di cui alla L. 398/91 e che fino ad oggi potevano ancora gestire il flusso di fatturazione attiva e passiva in formato “cartaceo” dovranno, a partire dal 1° luglio 2022, dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica qualora nel corso dell’anno 2021 abbiano conseguito proventi da attività commerciali superiori a 25.000 euro.

L’art. 18, comma 2 del D.L. 36/2022 (da convertire entro il 29.6.2022), modificando l’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015, ha quindi aggiornato la soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di gestire la fatturazione attiva e passiva in formato elettronico (che passa da 65.000 a 25.000 euro) a partire dal 1° luglio 2022, eliminando poi qualsiasi tipo di esenzione a partire dal 1° gennaio 2024.

Pertanto, per effetto della modifica normativa di cui sopra l’obbligo della gestione in formato elettronico del processo di emissione-ricezione-conservazione delle fatture scatta con decorrenza luglio 2022 per tutta una serie di soggetti che fino ad oggi poteva contare su di una specifica esenzione.

Premesso che ad oggi tutti gli operatori economici devono emettere, ricevere e conservare le fatture in formato elettronico, gli enti associativi non lucrativi e le società sportive dilettantistiche in regime 398 hanno goduto di una dispensa dagli obblighi di fatturazione elettronica qualora nel periodo di imposta precedente non avessero conseguito proventi da attività commerciali di importo eccedente 65.000 euro

Si ricorda che, per le associazioni e società sportive dilettantistiche con regimi fiscali diversi da quello forfettario di cui alla L. 398/91, la fatturazione in formato elettronico era già prevista a partire dall’anno 2019.

Le associazioni e società sportive soggette agli obblighi di cui sopra dovranno quindi garantire che “la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta” (Agenzia Entrate – FAQ n. 54 del 11.1.2019), ovvero potranno provvedere in “autonomia” alla emissione delle fatture elettroniche [“l’ASD che, nell’anno precedente, abbia conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000 (dal 1 luglio 2022 euro 25.000), assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l’IVA (e non in reverse charge) nel documento”] (Agenzia Entrate – Risposta 2.14).

Concludendo, si ricorda che l’emissione della fattura in formato elettronico avrà come conseguenza anche l’impossibilità di utilizzare le marche da bollo in formato cartaceo, dovendo quindi queste essere assolte in forma telematica con modello F24.

Dott. Enrico Savio – referente fiscale FCI


Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana





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Fatturazione elettronica obbligatoria anche per ASD e SSD “minori”

ASD e SSD che applicano il regime fiscale di cui alla L. 398/91 dovranno, a partire dal 1° luglio 2022, dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica qualora nel 2021 abbiano conseguito proventi da attività commerciali superiore ai 25000 euro.

ASD e SSD che applicano il regime fiscale di cui alla L. 398/91 dovranno, a partire dal 1° luglio 2022, dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica qualora nel 2021 abbiano conseguito proventi da attività commerciali superiore ai 25000 euro.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche “minori” che applicano il regime fiscale di cui alla L. 398/91 e che fino ad oggi potevano ancora gestire il flusso di fatturazione attiva e passiva in formato “cartaceo” dovranno, a partire dal 1° luglio 2022, dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica qualora nel corso dell’anno 2021 abbiano conseguito proventi da attività commerciali superiori a 25.000 euro.

L’art. 18, comma 2 del D.L. 36/2022 (da convertire entro il 29.6.2022), modificando l’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015, ha quindi aggiornato la soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di gestire la fatturazione attiva e passiva in formato elettronico (che passa da 65.000 a 25.000 euro) a partire dal 1° luglio 2022, eliminando poi qualsiasi tipo di esenzione a partire dal 1° gennaio 2024.

Pertanto, per effetto della modifica normativa di cui sopra l’obbligo della gestione in formato elettronico del processo di emissione-ricezione-conservazione delle fatture scatta con decorrenza luglio 2022 per tutta una serie di soggetti che fino ad oggi poteva contare su di una specifica esenzione.

Premesso che ad oggi tutti gli operatori economici devono emettere, ricevere e conservare le fatture in formato elettronico, gli enti associativi non lucrativi e le società sportive dilettantistiche in regime 398 hanno goduto di una dispensa dagli obblighi di fatturazione elettronica qualora nel periodo di imposta precedente non avessero conseguito proventi da attività commerciali di importo eccedente 65.000 euro

Si ricorda che, per le associazioni e società sportive dilettantistiche con regimi fiscali diversi da quello forfettario di cui alla L. 398/91, la fatturazione in formato elettronico era già prevista a partire dall’anno 2019.

Le associazioni e società sportive soggette agli obblighi di cui sopra dovranno quindi garantire che “la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta” (Agenzia Entrate - FAQ n. 54 del 11.1.2019), ovvero potranno provvedere in “autonomia” alla emissione delle fatture elettroniche [“l’ASD che, nell’anno precedente, abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000 (dal 1 luglio 2022 euro 25.000), assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l’IVA (e non in reverse charge) nel documento”] (Agenzia Entrate - Risposta 2.14).

Concludendo, si ricorda che l’emissione della fattura in formato elettronico avrà come conseguenza anche l’impossibilità di utilizzare le marche da bollo in formato cartaceo, dovendo quindi queste essere assolte in forma telematica con modello F24.

Dott. Enrico Savio – referente fiscale FCI


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ASD e SSD che applicano il regime fiscale di cui alla L. 398/91 dovranno, a partire dal 1° luglio 2022, dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica qualora nel 2021 abbiano conseguito proventi da attività commerciali superiore ai 25000 euro.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche “minori” che applicano il regime fiscale di cui alla L. 398/91 e che fino ad oggi potevano ancora gestire il flusso di fatturazione attiva e passiva in formato “cartaceo” dovranno, a partire dal 1° luglio 2022, dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica qualora nel corso dell’anno 2021 abbiano conseguito proventi da attività commerciali superiori a 25.000 euro.

L’art. 18, comma 2 del D.L. 36/2022 (da convertire entro il 29.6.2022), modificando l’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015, ha quindi aggiornato la soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di gestire la fatturazione attiva e passiva in formato elettronico (che passa da 65.000 a 25.000 euro) a partire dal 1° luglio 2022, eliminando poi qualsiasi tipo di esenzione a partire dal 1° gennaio 2024.

Pertanto, per effetto della modifica normativa di cui sopra l’obbligo della gestione in formato elettronico del processo di emissione-ricezione-conservazione delle fatture scatta con decorrenza luglio 2022 per tutta una serie di soggetti che fino ad oggi poteva contare su di una specifica esenzione.

Premesso che ad oggi tutti gli operatori economici devono emettere, ricevere e conservare le fatture in formato elettronico, gli enti associativi non lucrativi e le società sportive dilettantistiche in regime 398 hanno goduto di una dispensa dagli obblighi di fatturazione elettronica qualora nel periodo di imposta precedente non avessero conseguito proventi da attività commerciali di importo eccedente 65.000 euro

Si ricorda che, per le associazioni e società sportive dilettantistiche con regimi fiscali diversi da quello forfettario di cui alla L. 398/91, la fatturazione in formato elettronico era già prevista a partire dall’anno 2019.

Le associazioni e società sportive soggette agli obblighi di cui sopra dovranno quindi garantire che “la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta” (Agenzia Entrate - FAQ n. 54 del 11.1.2019), ovvero potranno provvedere in “autonomia” alla emissione delle fatture elettroniche [“l’ASD che, nell’anno precedente, abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000 (dal 1 luglio 2022 euro 25.000), assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l’IVA (e non in reverse charge) nel documento”] (Agenzia Entrate - Risposta 2.14).

Concludendo, si ricorda che l’emissione della fattura in formato elettronico avrà come conseguenza anche l’impossibilità di utilizzare le marche da bollo in formato cartaceo, dovendo quindi queste essere assolte in forma telematica con modello F24.

Dott. Enrico Savio – referente fiscale FCI