In conseguenza di ciò, il bilancio o rendiconto dell’anno 2019 dovrà essere approvato entro il 31 ottobre 2020

Si segnala la seguente questione di interesse comune a tutte le associazioni e riguardante i termini di svolgimento delle assemblee per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale. Ai sensi e per effetto dell'art. 35, comma 3-ter del DL Cura Italia, così inserito dall'art. 1, comma 1, L. n. 27/2020, è stato previsto con riferimento al solo anno 2020 la possibilità di posticipare i termini per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale (qualora fossero ricaduti all'interno del periodo emergenziale) al 31 ottobre 2020. Quanto sopra anche in deroga a regolamenti, statuti e disposizioni di legge.
Con le medesime finalità, all'art. 35, comma 3-bis, il riformato decreto Cura Italia ha sancito il rinvio dei termini di utilizzo del contributo del 5×1000 per l'anno 2017 ( ultimo contributo arrivato) non più entro l'anno successivo ma entro i 18 mesi dal ricevimento delle somme. In conseguenza di ciò, il relativo rendiconto con il dettaglio del contributo impiegato (art. 35, comma 3) dovrà essere redatto entro il 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla medesima data i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali o regionali.

Concludendo, anche qualora l'associazione non volesse fruire del maggior termine per l'approvazione del documento annuale riepilogativo dei fatti di gestione, il riformato art. 106 del DL Cura Italia ha concesso anche alle associazioni (comma 8-bis) e alle società sportive dilettantistiche la facoltà di potersi avvalere della modalità telematica per lo svolgimento delle proprie assemblee, siano esse di carattere ordinario o straordinario, anche in deroga alla legge, allo statuto e al proprio regolamento interno. Così facendo, eludendo le difficoltà di dover creare una situazione di assembramento per poter assolvere i propri obblighi nell'approvazione del bilancio o del rendiconto, sarà possibile sfruttare la tecnologia per lo svolgimento delle assemblee. Tuttavia, dovranno essere utilizzati sistemi di telecomunicazione che garantiscano sempre e comunque una chiara identificazione dei partecipanti e la loro espressione di voto, fermo restando il fatto che rimangono vigenti gli obblighi di riportare a verbale quanto detto in assemblea.

Enrico Savio – Commercialista e Revisore legale in Romano d'Ezzelino (VI)


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DL Cura Italia posticipa i termini per l'approvazione del bilancio

In conseguenza di ciò, il bilancio o rendiconto dell’anno 2019 dovrà essere approvato entro il 31 ottobre 2020

In conseguenza di ciò, il bilancio o rendiconto dell’anno 2019 dovrà essere approvato entro il 31 ottobre 2020

Si segnala la seguente questione di interesse comune a tutte le associazioni e riguardante i termini di svolgimento delle assemblee per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale. Ai sensi e per effetto dell'art. 35, comma 3-ter del DL Cura Italia, così inserito dall'art. 1, comma 1, L. n. 27/2020, è stato previsto con riferimento al solo anno 2020 la possibilità di posticipare i termini per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale (qualora fossero ricaduti all'interno del periodo emergenziale) al 31 ottobre 2020. Quanto sopra anche in deroga a regolamenti, statuti e disposizioni di legge.
Con le medesime finalità, all'art. 35, comma 3-bis, il riformato decreto Cura Italia ha sancito il rinvio dei termini di utilizzo del contributo del 5x1000 per l'anno 2017 ( ultimo contributo arrivato) non più entro l'anno successivo ma entro i 18 mesi dal ricevimento delle somme. In conseguenza di ciò, il relativo rendiconto con il dettaglio del contributo impiegato (art. 35, comma 3) dovrà essere redatto entro il 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla medesima data i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali o regionali.

Concludendo, anche qualora l'associazione non volesse fruire del maggior termine per l'approvazione del documento annuale riepilogativo dei fatti di gestione, il riformato art. 106 del DL Cura Italia ha concesso anche alle associazioni (comma 8-bis) e alle società sportive dilettantistiche la facoltà di potersi avvalere della modalità telematica per lo svolgimento delle proprie assemblee, siano esse di carattere ordinario o straordinario, anche in deroga alla legge, allo statuto e al proprio regolamento interno. Così facendo, eludendo le difficoltà di dover creare una situazione di assembramento per poter assolvere i propri obblighi nell'approvazione del bilancio o del rendiconto, sarà possibile sfruttare la tecnologia per lo svolgimento delle assemblee. Tuttavia, dovranno essere utilizzati sistemi di telecomunicazione che garantiscano sempre e comunque una chiara identificazione dei partecipanti e la loro espressione di voto, fermo restando il fatto che rimangono vigenti gli obblighi di riportare a verbale quanto detto in assemblea.

Enrico Savio - Commercialista e Revisore legale in Romano d'Ezzelino (VI)


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Si segnala la seguente questione di interesse comune a tutte le associazioni e riguardante i termini di svolgimento delle assemblee per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale. Ai sensi e per effetto dell'art. 35, comma 3-ter del DL Cura Italia, così inserito dall'art. 1, comma 1, L. n. 27/2020, è stato previsto con riferimento al solo anno 2020 la possibilità di posticipare i termini per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale (qualora fossero ricaduti all'interno del periodo emergenziale) al 31 ottobre 2020. Quanto sopra anche in deroga a regolamenti, statuti e disposizioni di legge.
Con le medesime finalità, all'art. 35, comma 3-bis, il riformato decreto Cura Italia ha sancito il rinvio dei termini di utilizzo del contributo del 5x1000 per l'anno 2017 ( ultimo contributo arrivato) non più entro l'anno successivo ma entro i 18 mesi dal ricevimento delle somme. In conseguenza di ciò, il relativo rendiconto con il dettaglio del contributo impiegato (art. 35, comma 3) dovrà essere redatto entro il 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla medesima data i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali o regionali.

Concludendo, anche qualora l'associazione non volesse fruire del maggior termine per l'approvazione del documento annuale riepilogativo dei fatti di gestione, il riformato art. 106 del DL Cura Italia ha concesso anche alle associazioni (comma 8-bis) e alle società sportive dilettantistiche la facoltà di potersi avvalere della modalità telematica per lo svolgimento delle proprie assemblee, siano esse di carattere ordinario o straordinario, anche in deroga alla legge, allo statuto e al proprio regolamento interno. Così facendo, eludendo le difficoltà di dover creare una situazione di assembramento per poter assolvere i propri obblighi nell'approvazione del bilancio o del rendiconto, sarà possibile sfruttare la tecnologia per lo svolgimento delle assemblee. Tuttavia, dovranno essere utilizzati sistemi di telecomunicazione che garantiscano sempre e comunque una chiara identificazione dei partecipanti e la loro espressione di voto, fermo restando il fatto che rimangono vigenti gli obblighi di riportare a verbale quanto detto in assemblea.

Enrico Savio - Commercialista e Revisore legale in Romano d'Ezzelino (VI)