Si pubblica in allegato il Decreto Legge del 5 gennaio 2021, n. 1 denominato Decreto Ponte ricordando le disposizioni per l’ambito sportivo a seconda dei giorni “gialli” o “arancioni” istituiti dal predetto Decreto.

Si pubblica in allegato il Decreto Legge del 5 gennaio 2021, n. 1 denominato Decreto Ponte ricordando le disposizioni per l’ambito sportivo a seconda dei giorni “gialli” o “arancioni” istituiti dal predetto Decreto.

Nei giorni “gialli” 7 e 8 gennaio: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni/Cip. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio. Si può fare attività sportiva, senza mascherina, all’aperto senza limiti di spostamento tra comuni e regioni; occorre sempre mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri; è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con i protocolli anti contagio; è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Nei giorni “arancioni 9 e 10 gennaio: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni/Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; si può fare attività sportiva, senza mascherina, ma solo in forma individuale e all’aperto; è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in quella località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

Nei giorni dall’11 al 15 gennaio dipende dal colore in cui sarà inserita la Regione di appartenenza in base all’ordinanza del Ministero della salute. Se in zona gialla o arancione valgono le regole di cui sopra. Se invece si è in zona rossa: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni/Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; l’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che restano chiusi.

Non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti agonisti (professionisti e non professionisti) partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive. E’ consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Allegati:

Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana





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Decreto Ponte: le misure in ambito sportivo

Decreto Ponte: le misure in ambito sportivo

Si pubblica in allegato il Decreto Legge del 5 gennaio 2021, n. 1 denominato Decreto Ponte ricordando le disposizioni per l’ambito sportivo a seconda dei giorni “gialli” o “arancioni” istituiti dal predetto Decreto.

Si pubblica in allegato il Decreto Legge del 5 gennaio 2021, n. 1 denominato Decreto Ponte ricordando le disposizioni per l’ambito sportivo a seconda dei giorni “gialli” o “arancioni” istituiti dal predetto Decreto.

Nei giorni “gialli” 7 e 8 gennaio: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni/Cip. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio. Si può fare attività sportiva, senza mascherina, all’aperto senza limiti di spostamento tra comuni e regioni; occorre sempre mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri; è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con i protocolli anti contagio; è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Nei giorni “arancioni 9 e 10 gennaio: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni/Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; si può fare attività sportiva, senza mascherina, ma solo in forma individuale e all’aperto; è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in quella località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

Nei giorni dall’11 al 15 gennaio dipende dal colore in cui sarà inserita la Regione di appartenenza in base all’ordinanza del Ministero della salute. Se in zona gialla o arancione valgono le regole di cui sopra. Se invece si è in zona rossa: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni/Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; l’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che restano chiusi.

Non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti agonisti (professionisti e non professionisti) partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive. E’ consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

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Si pubblica in allegato il Decreto Legge del 5 gennaio 2021, n. 1 denominato Decreto Ponte ricordando le disposizioni per l’ambito sportivo a seconda dei giorni “gialli” o “arancioni” istituiti dal predetto Decreto.

Si pubblica in allegato il Decreto Legge del 5 gennaio 2021, n. 1 denominato Decreto Ponte ricordando le disposizioni per l’ambito sportivo a seconda dei giorni “gialli” o “arancioni” istituiti dal predetto Decreto.

Nei giorni “gialli” 7 e 8 gennaio: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni/Cip. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio. Si può fare attività sportiva, senza mascherina, all’aperto senza limiti di spostamento tra comuni e regioni; occorre sempre mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri; è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con i protocolli anti contagio; è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Nei giorni “arancioni 9 e 10 gennaio: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni/Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; si può fare attività sportiva, senza mascherina, ma solo in forma individuale e all’aperto; è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in quella località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

Nei giorni dall’11 al 15 gennaio dipende dal colore in cui sarà inserita la Regione di appartenenza in base all’ordinanza del Ministero della salute. Se in zona gialla o arancione valgono le regole di cui sopra. Se invece si è in zona rossa: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni/Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; l’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che restano chiusi.

Non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti agonisti (professionisti e non professionisti) partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive. E’ consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

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