Dal 18 marzo al 15 aprile 2020, in base alle disposizioni del DL del 17 marzo 2020 e come richiesto dalla Procura Generale dello Sport del CONI

Nell’ambito delle iniziative tese al contenimento dell’epidemia Covid-19, visto che il Decreto Legislativo del 17 marzo 2020 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVI-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) dispone dal 9 marzo al 15 aprile la sospensione della decorrenza dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, come richiesto anche dalla Procura Generale dello Sport del CONI, la Federazione, tramite specifica delibera presidenziale, ha disposto la sospensione, a decorrere dal 18 marzo e sino alla data del 15 aprile 2020, di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito di procedimenti di competenza della Procura Federale, del Tribunale Federale I e II sezione, della Corte Federale d’Appello I e II sezione, della Corte Sportiva d’Appello, del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Regionali.


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Covid-19 - Sospesi tutti i termini per gli atti di Giustizia Sportiva

Dal 18 marzo al 15 aprile 2020, in base alle disposizioni del DL del 17 marzo 2020 e come richiesto dalla Procura Generale dello Sport del CONI

Dal 18 marzo al 15 aprile 2020, in base alle disposizioni del DL del 17 marzo 2020 e come richiesto dalla Procura Generale dello Sport del CONI

Nell’ambito delle iniziative tese al contenimento dell’epidemia Covid-19, visto che il Decreto Legislativo del 17 marzo 2020 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVI-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) dispone dal 9 marzo al 15 aprile la sospensione della decorrenza dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, come richiesto anche dalla Procura Generale dello Sport del CONI, la Federazione, tramite specifica delibera presidenziale, ha disposto la sospensione, a decorrere dal 18 marzo e sino alla data del 15 aprile 2020, di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito di procedimenti di competenza della Procura Federale, del Tribunale Federale I e II sezione, della Corte Federale d’Appello I e II sezione, della Corte Sportiva d’Appello, del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Regionali.


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Nell’ambito delle iniziative tese al contenimento dell’epidemia Covid-19, visto che il Decreto Legislativo del 17 marzo 2020 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVI-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) dispone dal 9 marzo al 15 aprile la sospensione della decorrenza dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, come richiesto anche dalla Procura Generale dello Sport del CONI, la Federazione, tramite specifica delibera presidenziale, ha disposto la sospensione, a decorrere dal 18 marzo e sino alla data del 15 aprile 2020, di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito di procedimenti di competenza della Procura Federale, del Tribunale Federale I e II sezione, della Corte Federale d’Appello I e II sezione, della Corte Sportiva d’Appello, del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Regionali.