Con la pubblicazione dellâOrdinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, a partire dal 1° maggio 2022, viene disposto lâobbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Con la pubblicazione dellâOrdinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, a partire dal 1° maggio 2022, viene disposto lâobbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Inoltre, come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sempre a decorrere dal 1° maggio 2022, cessa lâobbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l’accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, per lâaccesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche allâinterno di strutture ricettive, per le attivitĂ che si svolgono al chiuso e per lâaccesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce.
Inoltre sempre per effetto del suddetto Decreto cessa lâobbligo di esibizione della certificazione verde Covid 19 per il lavoratori, anche titolo di volontariato.
Si suggerisce, tuttavia, lâadozione delle seguenti misure precauzionali:
– Distanziamento
Evitare il sovraffollamento, anche attraverso lâutilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente allâinterno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attivitĂ svolta.
– Igiene delle mani
Messa a disposizione, allâingresso e in piĂš punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne lâigienizzazione frequente da parte degli utenti.
– Igiene delle superfici
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
– Aerazione
Rinforzo del ricambio dâaria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessitĂ non lo consentano porte, finestre e vetrate).
Si allegano l’ordinanza del 28 aprile e la tabella delle attivitĂ consentite con possesso di green pass.
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