La recente riforma dello sport, attuata mediante il D.lgs. n. 36 del 2021, ha introdotto significative novità riguardanti i requisiti che devono essere soddisfatti dagli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). Tali requisiti mirano a garantire la corretta gestione di questi enti, assicurando trasparenza, democraticità e assenza di finalità lucrative.
Sede Legale
La sede legale riveste un ruolo cruciale nell’identificazione di un’associazione sportiva dilettantistica. Si tratta di una clausola inderogabile dello statuto o dell’atto costitutivo, che indica l’indirizzo presso cui si presume venga svolta l’attività amministrativa e gestionale dell’ente. La sede legale costituisce il punto di riferimento ufficiale per tutte le comunicazioni e gli atti riguardanti l’associazione. Presso tale indirizzo devono essere conservati tutti i documenti e gli atti relativi alla gestione dell’ente, garantendone la disponibilità per eventuali controlli.
È importante sottolineare che la sede legale non necessariamente coincide con il luogo di svolgimento delle attività sportive. L’associazione può infatti liberamente istituire una o più sedi secondarie dove vengono concretamente svolte le attività istituzionali. Tuttavia, la sede legale resta il fulcro amministrativo dell’ente e il suo indirizzo deve essere sempre indicato con precisione nello statuto.
Denominazione Sociale
La denominazione sociale assolve una funzione identificativa dell’associazione, analogamente al nome per le persone fisiche. Non a caso, essa riceve la medesima tutela giuridica prevista dall’art. 7 del Codice Civile per il diritto al nome.
La riforma dello sport impone alcuni obblighi specifici riguardo alla denominazione degli enti sportivi dilettantistici. In particolare, è necessario inserire nella denominazione un esplicito riferimento alla finalità sportiva e alla natura dilettantistica dell’associazione. Tale indicazione deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi dell’ente e in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico, come chiarito anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2003.
Oggetto Sociale
L’oggetto sociale deve necessariamente prevedere l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, includendo anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Il requisito della stabilità esclude che possano accedere al regime speciale degli enti sportivi dilettantistici quei soggetti che svolgono attività sportiva solo in via occasionale o secondaria. L’attività sportiva deve infatti qualificarsi come principale rispetto ad eventuali attività diverse esercitate dall’ente.
Un’eccezione a tale principio è prevista per le associazioni e società sportive che abbiano acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore. In tal caso, la natura principale dell’attività sportiva dilettantistica può venire meno laddove ciò sia necessario per consentire il contestuale svolgimento di altre attività di interesse generale previste dall’art. 4 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Ferma restando la primarietà dell’attività sportiva dilettantistica, la riforma consente espressamente agli enti sportivi di esercitare anche attività diverse, purché ciò sia previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto. Tali attività devono in ogni caso rivestire carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali
Rappresentanza Legale
La rappresentanza legale dell’associazione deve essere attribuita ad una o più persone, secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo o dallo statuto. Non sono previsti particolari limiti o vincoli in merito.
Assenza di Scopo di Lucro
Un requisito inderogabile per gli enti sportivi dilettantistici è quello di non perseguire finalità lucrative, né in senso oggettivo (lucro oggettivo), né in senso soggettivo (lucro soggettivo).
Lo statuto deve dunque prevedere espressamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. Gli eventuali utili dovranno essere interamente reinvestiti nell’attività sportiva o destinati all’incremento del patrimonio sociale..
Il mancato rispetto del vincolo di destinazione degli utili comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici.
Norme sull’Ordinamento Interno
Le norme statutarie che disciplinano l’ordinamento interno e l’organizzazione degli enti sportivi dilettantistici devono ispirarsi al principio di democraticità. In particolare, lo statuto deve garantire:
- La sovranità dell’assemblea dei soci o associati;
- L’uguaglianza dei diritti tra i soci o associati;
- L’elettività delle cariche sociali;
- Criteri di ammissione ed esclusione dei soci o associati improntati a trasparenza e partecipazione;
- Criteri di attribuzione dei diritti di voto tali da garantire effettiva partecipazione alla vita associativa.
Il principio della democraticità costituisce una condizione essenziale per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti per gli enti sportivi dilettantistici. La sua corretta attuazione è oggetto di specifica valutazione in sede di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e può essere verificata anche in occasione di successivi controlli.
Rendiconti Economico-Finanziari
L’obbligo di redigere rendiconti economico-finanziari e le relative modalità di approvazione devono essere espressamente previsti dallo statuto degli enti sportivi dilettantistici.
La normativa non impone schemi di bilancio specifici, lasciando ampia libertà nella scelta dei criteri di redazione dei rendiconti, che potranno essere improntati al principio di cassa o di competenza a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dell’ente.
E’ essenziale che il rendiconto fornisca una rappresentazione veritiera e trasparente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, nonché una chiara illustrazione dell’attività svolta e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
I rendiconti devono essere approvati dall’assemblea degli associati entro i termini previsti dallo statuto.
Le modalità di scioglimento dell’associazione
Ad oggi si segnala la mancanza di una disciplina specifica per le associazioni non riconosciute può creare incertezze nella gestione della fase di estinzione dell’ente. Proprio per questo motivo, la previsione normativa che impone di indicare nello statuto le modalità di scioglimento riveste particolare importanza, in quanto consente di definire in anticipo e con chiarezza le regole da seguire al momento della cessazione dell’attività associativa.
In particolare, una clausola statutaria ben redatta dovrebbe specificare:
- Le cause di scioglimento: oltre a quelle legali (raggiungimento dello scopo, impossibilità sopravvenuta, venir meno di tutti gli associati), è opportuno prevedere anche ipotesi convenzionali, come ad esempio una delibera dell’assemblea straordinaria adottata con maggioranze qualificate.
- Le maggioranze necessarie per deliberare lo scioglimento: in assenza di una disciplina specifica, è consigliabile richiedere maggioranze rafforzate, come i due terzi o i tre quarti degli associati, in modo da garantire una decisione ampiamente condivisa.
- Gli adempimenti formali: è utile indicare chi sia competente ad accertare la causa di scioglimento, a redigere il bilancio finale di liquidazione, a cancellare l’ente dai registri cui è iscritto.
- La nomina dei liquidatori: occorre stabilire chi debba provvedere alla liquidazione del patrimonio associativo, se l’assemblea, il consiglio direttivo o soggetti terzi.
- I criteri di devoluzione del patrimonio residuo: in base alla normativa, il patrimonio va destinato a fini sportivi, ma è bene specificare se debba essere devoluto ad altri enti sportivi dilettantistici, a federazioni sportive, a enti pubblici che perseguono finalità sportive.
- I termini per il completamento della liquidazione: per evitare che la fase di scioglimento si protragga eccessivamente, può essere opportuno prevedere un termine entro cui la liquidazione debba essere completata.
La devoluzione ai fini sportivi del patrimonio
La clausola sulla devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento dell’ente rappresenta un corollario del principio di assenza di scopo di lucro che permea tutta la disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche. La ratio di tale previsione è quella di evitare che l’attività sportiva dilettantistica possa essere utilizzata come schermo per il perseguimento di finalità lucrative da parte degli associati o dei soci. Imponendo di destinare il patrimonio residuo ad altri enti che perseguono analoghe finalità sportive, si garantisce che le risorse accumulate grazie alle agevolazioni fiscali e alle attività istituzionali siano effettivamente reimpiegate per lo sviluppo dello sport e non si traducano in un arricchimento personale dei singoli.