Si pubblicano in allegato il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 ed allegati, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
A seguito dell'aggiornamento delle Faq sul sito del Governo, si riportano le regole per l'attività sportiva in base al DPCM del 14 gennaio 2021.
In zona gialla: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o dal Cip. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio. Si può fare attività sportiva, senza mascherina, all’aperto senza limiti di spostamento tra comuni; occorre sempre mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri; resta consentito presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, lo svolgimento all'aperto di attività motoria e attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con i protocolli anti contagio; è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
In zona arancione: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o dal Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; si può fare attività sportiva, senza mascherina, ma solo in forma individuale e all’aperto; resta consentito presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, lo svolgimento all'aperto di attività motoria e attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con i protocolli anti contagio e con l'interdizione dell'uso degli spogliatoi. Le FAQ aggiornate presenti sul sito del governo specificano che "E' possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in tale località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone"
In zona rossa: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o dal Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; l’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto sono sospese. Sono sospesi altresì tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva. Non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti agonisti (professionisti e non professionisti) partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive. E’ consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Le FAQ aggiornate presenti sul sito del governo specificano che " È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza"
Allegati: