Il Decreto legge n. 34/2020, di oltre 300 pagine, presenta una serie di importanti misure anche per il mondo dello sport che analizziamo nel dettaglio.

Dopo lunga attesa nella serata di martedì 19 maggio è stata stilata la versione definitiva del “Decreto Rilancio”. Il Decreto legge n. 34/2020, di oltre 300 pagine, presenta una serie di importanti misure anche per il mondo dello sport che vediamo a seguire in dettaglio:

IRAP: è previsto un vero e proprio sconto sul pagamento dell’Irap stabilito dall’art. 24, ove sostanzialmente viene annullato il versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive dovuta a titolo di saldo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché la prima rata dell’acconto per il periodo d’imposta successivo. In altre parole, associazioni e società sportive dilettantistiche sono esentate dal versamento del saldo per il 2019 e della prima rata dell’acconto per il 2020 dell’Irap senza che questo sia legato ad alcun presupposto (es. riduzione del fatturato rispetto all’esercizio precedente). L’ammontare dell’acconto non dovuto, comunque, sarà considerato come “versato” al fine del calcolo del saldo da corrispondere nel 2021 relativamente al periodo d’imposta 2020.

VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE, IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: per le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono l’attività commerciale (es. entrate da pubblicità e sponsorizzazioni, cessione di abbigliamento, ecc.) e che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, come previsto dall’art. 18 D.L. 23/2020, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’esercizio 2019, l’art. 126 del Decreto Rilancio ha ulteriormente posticipato i termini di versamento delle ritenute alla fonte, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (originariamente scadenti rispettivamente nei mesi di aprile e maggio 2020), che potranno essere effettuati, senza sanzioni né interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (massimo 4 rate mensili di pari importo), con prima rata entro il 16 settembre 2020.

Si sottolinea che, nella medesima proroga, rientrano anche le scadenze che erano previste per aprile e maggio 2020 delle ritenute alla fonte (e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali) che associazioni con il solo codice fiscale che non svolgono attività d’impresa operano in qualità di sostituti d’imposta nonché quelle relative al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria riferite al medesimo arco temporale.

Alla medesima scadenza sono stati prorogati i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria originariamente scadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per associazioni e società sportive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 01/03/2020 (c.d. zona rossa).

Aggiornata, inoltre, la misura introdotta dal Decreto Cura Italia all’art. 61, comma 5, con riferimento alla sospensione dei versamenti che associazioni e società sportive dovevano operare in relazione alle scadenze dal 02 marzo al 30 aprile 2020 delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR 600/73 a titolo di sostituto d’imposta nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria scadenti nel medesimo arco temporale che, congiuntamente all’Iva scaduta a marzo 2020, potranno essere sospesi fino al 30 giugno 2020. Ai sensi del riformato comma 4 dell’art. 61, gli adempimenti e versamenti rinviati potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. In qualsiasi caso le somme già pagate alle originarie scadenze non potranno essere chieste a rimborso.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: tra le fattive misure di sostegno economico previste dal Decreto Rilancio (art. 25) si menziona la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto da parte dei soggetti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa (quindi anche associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale), qualora abbiano conseguito ad aprile 2020 un volume di fatturato e corrispettivi commerciali inferiore ai due terzi del medesimo valore di aprile 2019 (“facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi” e non a quella di incasso del corrispettivo).

Il contributo potrà essere erogato a favore di associazioni e società sportive con P.Iva solo per importi maggiori o uguali a 2.000 euro e sarà determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (art. 25, comma 5).

Pertanto, le rispettive somme saranno calcolate applicando alla differenza dei due periodi presi in considerazione una percentuale del 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro, del 15% per quelli tra 400.000 e un milione e del 10% per quelli tra un milione e 5 milioni. Si precisa inoltre che tali cifre non concorreranno alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, degli interessi passivi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Le informazioni più specifiche circa le modalità e le tempistiche per la richiesta verranno disciplinate con apposito provvedimento de Direttore dell’Agenzia delle entrate. L’istanza dovrà essere effettuata telematicamente entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Le somme, poi, verranno erogate direttamente sul conto bancario o postale del soggetto beneficiario e, qualora vi sia un accertamento e ne risulti che l’intero contributo o una sua parte fosse stato erogato senza che il soggetto stesso non ne avesse reale diritto, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del dovuto, con sanzioni e interessi.

BONUS COLLABORATORI SPORTIVI: ulteriore intervento contenuto nel decreto in commento riguarda la conferma (art. 98) della misura già prevista dal D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) in merito al riconoscimento agli sportivi dilettanti di un contributo una tantum di 600 euro. Tale sostegno economico (inizialmente previsto per il solo mese di marzo) è stato esteso dal Decreto Rilancio anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

L’indennità sarà quindi erogata in un’unica soluzione da parte di Sport e Salute srl a favore dei “lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche” nell’ambito dei rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica disciplinati ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m), Tuir.

In capo a tale diritto, tuttavia, siedono ancora gli stessi requisiti della precedente indennità, tra i quali non essere titolari di altra fonte di reddito (ad esempio: reddito da lavoro, di cittadinanza o di emergenza, pensione, eccetto quella di reversibilità o invalidità) e poter dimostrare la preesistenza del rapporto di collaborazione mediante presentazione di specifica autocertificazione a Sport e Salute. L’indennità è comunque incompatibile con le altre misure di sostengo previste nel decreto Cura Italia agli artt. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria), 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso), 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga), 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19).

Tuttavia, al fine di agevolare le procedure di erogazione delle somme, evitando la trasmissione di documentazione già in possesso dell’ente erogante, coloro che hanno già beneficato dell’indennità riferita a marzo 2020 non dovranno inviare alcunché e si vedranno accreditate automaticamente in conto corrente tali ulteriori mensilità. Diversamente da quanto sopra per i nuovi richiedenti sarà necessaria la presentazione di specifica domanda di accesso al contributo seguendo le linee guida di prossima emanazione da parte di Sport e Salute spa (https://www.sportesalute.eu/) che dovrà istruire le domande secondo l’ordine cronologico.

Accanto ai collaboratori sportivi il Decreto Rilancio (art. 98, comma 7) prevede uno specifico sostegno anche per i lavoratori dipendenti iscritti al fondo Pensione Sportivi Professionisti che non percepiscono una retribuzione annua superiore a 50.000 euro per i quali sarà emesso l’accesso alla Cassa integrazione in deroga per un massimo di 9 settimane.

IMPIANTISTICA SPORTIVA PUBBLICA E PRIVATA: rilevanti sono le disposizioni in ambito di impiantistica sportiva, così come previste dall’art. 216, siano essi di proprietà pubblica che privata. Innanzi tutto, sono prorogati i termini di cui all’art.95, Decreto Cura Italia, per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali, con possibilità di saldare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31.07.2020 o mediante rateizzazione mensile fino ad un massimo di 4 rate di pari importo, a partire dal mese di luglio 2020.

In secondo luogo, viene prevista la facoltà per entrambi le parti (locatore e locatario) di poter revisionare il rapporto di concessione avente ad oggetto impianti sportivi pubblici (nel nostro caso velodromi, bike park, impianti Bmx, Dh, ciclodromi, ecc.) purché in scadenza entro il 31.07.2023. Nell’esercizio di tale facoltà, sempre mantenendo un equilibrio economico-finanziario nel rapporto concessorio e rispettando la necessità della permanenza dei rischi trasferiti in capo all’associazione o società sportiva, possono essere rimodulate le condizioni contrattuali nell’ottica della rideterminazione della durata del rapporto (posticipando i termini di scadenza, così da poter permettere un eventuale recupero delle cifre non percepite nei mesi di inattività). In caso di mancato accordo sarà quindi ammessa la risoluzione del rapporto con il diritto del concessionario al rimborso del valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Una novità particolarmente importante e attesa dal mondo sportivo riguarda anche la gestione dell’impiantistica privata e della possibilità di mutuare la sospensione dei canoni di locazione così come già previsto per le strutture di proprietà pubblica.

L’art. 216, comma 2, del Decreto Rilancio con riferimento a “palestre piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati” prevede il diritto dell’associazione o società sportiva conduttrice della struttura ad ottenere un’ovvia riduzione (per effetto della sospensione delle attività) del 50% dei canoni di locazione (salvo diverso ammontare a cura della parte interessata) relativi al periodo tra marzo e luglio 2020 (massimo 5 mensilità).

Concludendo la trattazione della parte sugli interventi riferiti all’impiantistica sportiva, il comma 3 dell’articolo in commento, ha riconosciuto in capo a coloro che hanno sottoscritto degli abbonamenti per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni genere, la possibilità di presentare (entro 30 giorni dalla conversione in legge del Decreto Rilancio) una istanza per ottenere il rimborso del corrispettivo già versato e riferito al periodo di sospensione delle attività. Tuttavia, il gestore dell’impianto, a propria unica discrezionalità, potrà rilasciare entro 30 giorni dall’istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

FONDO SALVA SPORT: all’ art. 217, viene stabilita la costituzione del “Fondo sportivo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (c.d. Fondo salva sport), al fine di far fronte al momento di ingente difficoltà in cui si ritrovano l’intero settore sportivo e i soggetti in esso operanti. Il Fondo sarà costituito da una quota pari allo 0,5% del totale delle scommesse sportive, effettuate attraverso qualsiasi canale e in qualsiasi modalità, sino al 31.12.2021 per un limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni per il 2021, con assegnazione all’Ufficio per lo Sport (presso la Presidente del Consiglio dei ministri) al fine di poter adottare delle soluzioni a sostegno del movimento sportivo e alla sua ripresa. Le modalità di gestione saranno presentante entro dieci giorni da parte dell’Autorità delegata.

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI: secondo le previsioni dell’art. 28, in tema di agevolazioni aventi ad oggetto la gestione degli immobili è prevista la concessione di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Infatti, al comma 1, per associazioni e società con P.Iva, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività commerciale (es. un negozio per la vendita di abbigliamento, un bar, ecc.). Il suddetto credito è commisurato all’importo versato nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 a condizione che l’ente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese nel periodo d’imposta precedente. Il credito sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione successivamente all’effettivo pagamento sostenuto, non concorrendo comunque alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap.

Il medesimo credito d’imposta spetta anche alle associazioni dotate del solo codice fiscale in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili destinati allo svolgimento delle loro attività istituzionali (e quindi, oltre alle strutture quali impianti sportivi e simili, anche per i locali della sede sociale, magazzini, uffici, ecc.).

RIDUZIONE ONERI UTENZE ELETTRICHE: l’art. 30 prevede una riduzione (automatica e senza bisogno di presentare alcuna istanza) degli oneri delle bollette elettriche per i soli mesi di maggio, giugno e luglio 2020 per tutte le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci indentificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, così da poter apportare un effettivo risparmio sulle tariffe applicate.

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO: per quanto riguarda le misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, al fine di sostenerle ed incentivarle, saranno anche riconosciuti un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, rispettivamente:

1. per un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario, in relazione agli interventi necessari per far rispettar le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del virus, tra i quali primeggiano quelli edilizi (come il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza, di apparecchi per la misurazione della temperatura di dipendenti e utenti; ecc.);

2. per un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e/o degli utenti (come l’acquisto di mascherine, prodotti detergenti, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, se conformi ai requisiti delle direttive europee), per un limite complessivo per l’anno 2020 di 200.000 di euro.

Il credito di cui al punto 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mentre quello indicato al punto 2 anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

ANTICIPAZIONE 5 PER MILLE: un ulteriore sostegno è previsto per le associazioni che risultano iscritte nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille: l’art. 156 del decreto ha, infatti, previsto una anticipazione al 2020 per le procedure di erogazione del contributo riferito all’esercizio finanziario 2019. Pertanto, al fine di sopperire, per quanto possibile, alle difficoltà economiche in cui si possono trovare le associazioni sportive che svolgono attività di particolare interesse sociale e iscritte nei citati elenchi verranno anticipati i termini di pubblicazione nel sito dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio e quelli di erogazione delle somme, rispettivamente, al 31.07.2020 e al 31.10.2020.

Enrico SavioCommercialista e Revisore legale in Romano d’Ezzelino (VI)

Daniela Moscarino Avvocato del foro di Latina


Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana





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Decreto Rilancio: le novità per ASD e SSD

Il Decreto legge n. 34/2020, di oltre 300 pagine, presenta una serie di importanti misure anche per il mondo dello sport che analizziamo nel dettaglio.

Il Decreto legge n. 34/2020, di oltre 300 pagine, presenta una serie di importanti misure anche per il mondo dello sport che analizziamo nel dettaglio.

Dopo lunga attesa nella serata di martedì 19 maggio è stata stilata la versione definitiva del “Decreto Rilancio”. Il Decreto legge n. 34/2020, di oltre 300 pagine, presenta una serie di importanti misure anche per il mondo dello sport che vediamo a seguire in dettaglio:

IRAP: è previsto un vero e proprio sconto sul pagamento dell’Irap stabilito dall’art. 24, ove sostanzialmente viene annullato il versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive dovuta a titolo di saldo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché la prima rata dell’acconto per il periodo d’imposta successivo. In altre parole, associazioni e società sportive dilettantistiche sono esentate dal versamento del saldo per il 2019 e della prima rata dell’acconto per il 2020 dell’Irap senza che questo sia legato ad alcun presupposto (es. riduzione del fatturato rispetto all’esercizio precedente). L’ammontare dell’acconto non dovuto, comunque, sarà considerato come “versato” al fine del calcolo del saldo da corrispondere nel 2021 relativamente al periodo d’imposta 2020.

VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE, IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: per le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono l’attività commerciale (es. entrate da pubblicità e sponsorizzazioni, cessione di abbigliamento, ecc.) e che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, come previsto dall’art. 18 D.L. 23/2020, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’esercizio 2019, l’art. 126 del Decreto Rilancio ha ulteriormente posticipato i termini di versamento delle ritenute alla fonte, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (originariamente scadenti rispettivamente nei mesi di aprile e maggio 2020), che potranno essere effettuati, senza sanzioni né interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (massimo 4 rate mensili di pari importo), con prima rata entro il 16 settembre 2020.

Si sottolinea che, nella medesima proroga, rientrano anche le scadenze che erano previste per aprile e maggio 2020 delle ritenute alla fonte (e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali) che associazioni con il solo codice fiscale che non svolgono attività d’impresa operano in qualità di sostituti d’imposta nonché quelle relative al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria riferite al medesimo arco temporale.

Alla medesima scadenza sono stati prorogati i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria originariamente scadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per associazioni e società sportive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 01/03/2020 (c.d. zona rossa).

Aggiornata, inoltre, la misura introdotta dal Decreto Cura Italia all’art. 61, comma 5, con riferimento alla sospensione dei versamenti che associazioni e società sportive dovevano operare in relazione alle scadenze dal 02 marzo al 30 aprile 2020 delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR 600/73 a titolo di sostituto d’imposta nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria scadenti nel medesimo arco temporale che, congiuntamente all’Iva scaduta a marzo 2020, potranno essere sospesi fino al 30 giugno 2020. Ai sensi del riformato comma 4 dell’art. 61, gli adempimenti e versamenti rinviati potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. In qualsiasi caso le somme già pagate alle originarie scadenze non potranno essere chieste a rimborso.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: tra le fattive misure di sostegno economico previste dal Decreto Rilancio (art. 25) si menziona la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto da parte dei soggetti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa (quindi anche associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale), qualora abbiano conseguito ad aprile 2020 un volume di fatturato e corrispettivi commerciali inferiore ai due terzi del medesimo valore di aprile 2019 (“facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi” e non a quella di incasso del corrispettivo).

Il contributo potrà essere erogato a favore di associazioni e società sportive con P.Iva solo per importi maggiori o uguali a 2.000 euro e sarà determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (art. 25, comma 5).

Pertanto, le rispettive somme saranno calcolate applicando alla differenza dei due periodi presi in considerazione una percentuale del 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro, del 15% per quelli tra 400.000 e un milione e del 10% per quelli tra un milione e 5 milioni. Si precisa inoltre che tali cifre non concorreranno alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, degli interessi passivi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Le informazioni più specifiche circa le modalità e le tempistiche per la richiesta verranno disciplinate con apposito provvedimento de Direttore dell’Agenzia delle entrate. L’istanza dovrà essere effettuata telematicamente entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Le somme, poi, verranno erogate direttamente sul conto bancario o postale del soggetto beneficiario e, qualora vi sia un accertamento e ne risulti che l’intero contributo o una sua parte fosse stato erogato senza che il soggetto stesso non ne avesse reale diritto, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del dovuto, con sanzioni e interessi.

BONUS COLLABORATORI SPORTIVI: ulteriore intervento contenuto nel decreto in commento riguarda la conferma (art. 98) della misura già prevista dal D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) in merito al riconoscimento agli sportivi dilettanti di un contributo una tantum di 600 euro. Tale sostegno economico (inizialmente previsto per il solo mese di marzo) è stato esteso dal Decreto Rilancio anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

L’indennità sarà quindi erogata in un’unica soluzione da parte di Sport e Salute srl a favore dei “lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche” nell’ambito dei rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica disciplinati ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m), Tuir.

In capo a tale diritto, tuttavia, siedono ancora gli stessi requisiti della precedente indennità, tra i quali non essere titolari di altra fonte di reddito (ad esempio: reddito da lavoro, di cittadinanza o di emergenza, pensione, eccetto quella di reversibilità o invalidità) e poter dimostrare la preesistenza del rapporto di collaborazione mediante presentazione di specifica autocertificazione a Sport e Salute. L’indennità è comunque incompatibile con le altre misure di sostengo previste nel decreto Cura Italia agli artt. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria), 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso), 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga), 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19).

Tuttavia, al fine di agevolare le procedure di erogazione delle somme, evitando la trasmissione di documentazione già in possesso dell’ente erogante, coloro che hanno già beneficato dell’indennità riferita a marzo 2020 non dovranno inviare alcunché e si vedranno accreditate automaticamente in conto corrente tali ulteriori mensilità. Diversamente da quanto sopra per i nuovi richiedenti sarà necessaria la presentazione di specifica domanda di accesso al contributo seguendo le linee guida di prossima emanazione da parte di Sport e Salute spa (https://www.sportesalute.eu/) che dovrà istruire le domande secondo l’ordine cronologico.

Accanto ai collaboratori sportivi il Decreto Rilancio (art. 98, comma 7) prevede uno specifico sostegno anche per i lavoratori dipendenti iscritti al fondo Pensione Sportivi Professionisti che non percepiscono una retribuzione annua superiore a 50.000 euro per i quali sarà emesso l’accesso alla Cassa integrazione in deroga per un massimo di 9 settimane.

IMPIANTISTICA SPORTIVA PUBBLICA E PRIVATA: rilevanti sono le disposizioni in ambito di impiantistica sportiva, così come previste dall’art. 216, siano essi di proprietà pubblica che privata. Innanzi tutto, sono prorogati i termini di cui all’art.95, Decreto Cura Italia, per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali, con possibilità di saldare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31.07.2020 o mediante rateizzazione mensile fino ad un massimo di 4 rate di pari importo, a partire dal mese di luglio 2020.

In secondo luogo, viene prevista la facoltà per entrambi le parti (locatore e locatario) di poter revisionare il rapporto di concessione avente ad oggetto impianti sportivi pubblici (nel nostro caso velodromi, bike park, impianti Bmx, Dh, ciclodromi, ecc.) purché in scadenza entro il 31.07.2023. Nell’esercizio di tale facoltà, sempre mantenendo un equilibrio economico-finanziario nel rapporto concessorio e rispettando la necessità della permanenza dei rischi trasferiti in capo all’associazione o società sportiva, possono essere rimodulate le condizioni contrattuali nell’ottica della rideterminazione della durata del rapporto (posticipando i termini di scadenza, così da poter permettere un eventuale recupero delle cifre non percepite nei mesi di inattività). In caso di mancato accordo sarà quindi ammessa la risoluzione del rapporto con il diritto del concessionario al rimborso del valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Una novità particolarmente importante e attesa dal mondo sportivo riguarda anche la gestione dell’impiantistica privata e della possibilità di mutuare la sospensione dei canoni di locazione così come già previsto per le strutture di proprietà pubblica.

L’art. 216, comma 2, del Decreto Rilancio con riferimento a “palestre piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati” prevede il diritto dell’associazione o società sportiva conduttrice della struttura ad ottenere un’ovvia riduzione (per effetto della sospensione delle attività) del 50% dei canoni di locazione (salvo diverso ammontare a cura della parte interessata) relativi al periodo tra marzo e luglio 2020 (massimo 5 mensilità).

Concludendo la trattazione della parte sugli interventi riferiti all’impiantistica sportiva, il comma 3 dell’articolo in commento, ha riconosciuto in capo a coloro che hanno sottoscritto degli abbonamenti per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni genere, la possibilità di presentare (entro 30 giorni dalla conversione in legge del Decreto Rilancio) una istanza per ottenere il rimborso del corrispettivo già versato e riferito al periodo di sospensione delle attività. Tuttavia, il gestore dell’impianto, a propria unica discrezionalità, potrà rilasciare entro 30 giorni dall’istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

FONDO SALVA SPORT: all’ art. 217, viene stabilita la costituzione del “Fondo sportivo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (c.d. Fondo salva sport), al fine di far fronte al momento di ingente difficoltà in cui si ritrovano l’intero settore sportivo e i soggetti in esso operanti. Il Fondo sarà costituito da una quota pari allo 0,5% del totale delle scommesse sportive, effettuate attraverso qualsiasi canale e in qualsiasi modalità, sino al 31.12.2021 per un limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni per il 2021, con assegnazione all’Ufficio per lo Sport (presso la Presidente del Consiglio dei ministri) al fine di poter adottare delle soluzioni a sostegno del movimento sportivo e alla sua ripresa. Le modalità di gestione saranno presentante entro dieci giorni da parte dell’Autorità delegata.

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI: secondo le previsioni dell’art. 28, in tema di agevolazioni aventi ad oggetto la gestione degli immobili è prevista la concessione di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Infatti, al comma 1, per associazioni e società con P.Iva, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività commerciale (es. un negozio per la vendita di abbigliamento, un bar, ecc.). Il suddetto credito è commisurato all’importo versato nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 a condizione che l’ente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese nel periodo d’imposta precedente. Il credito sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione successivamente all’effettivo pagamento sostenuto, non concorrendo comunque alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap.

Il medesimo credito d’imposta spetta anche alle associazioni dotate del solo codice fiscale in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili destinati allo svolgimento delle loro attività istituzionali (e quindi, oltre alle strutture quali impianti sportivi e simili, anche per i locali della sede sociale, magazzini, uffici, ecc.).

RIDUZIONE ONERI UTENZE ELETTRICHE: l’art. 30 prevede una riduzione (automatica e senza bisogno di presentare alcuna istanza) degli oneri delle bollette elettriche per i soli mesi di maggio, giugno e luglio 2020 per tutte le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci indentificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, così da poter apportare un effettivo risparmio sulle tariffe applicate.

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO: per quanto riguarda le misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, al fine di sostenerle ed incentivarle, saranno anche riconosciuti un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, rispettivamente:

1. per un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario, in relazione agli interventi necessari per far rispettar le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del virus, tra i quali primeggiano quelli edilizi (come il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza, di apparecchi per la misurazione della temperatura di dipendenti e utenti; ecc.);

2. per un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e/o degli utenti (come l’acquisto di mascherine, prodotti detergenti, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, se conformi ai requisiti delle direttive europee), per un limite complessivo per l’anno 2020 di 200.000 di euro.

Il credito di cui al punto 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mentre quello indicato al punto 2 anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

ANTICIPAZIONE 5 PER MILLE: un ulteriore sostegno è previsto per le associazioni che risultano iscritte nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille: l’art. 156 del decreto ha, infatti, previsto una anticipazione al 2020 per le procedure di erogazione del contributo riferito all’esercizio finanziario 2019. Pertanto, al fine di sopperire, per quanto possibile, alle difficoltà economiche in cui si possono trovare le associazioni sportive che svolgono attività di particolare interesse sociale e iscritte nei citati elenchi verranno anticipati i termini di pubblicazione nel sito dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio e quelli di erogazione delle somme, rispettivamente, al 31.07.2020 e al 31.10.2020.

Enrico SavioCommercialista e Revisore legale in Romano d’Ezzelino (VI)

Daniela Moscarino Avvocato del foro di Latina


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Decreto Rilancio: le novità per ASD e SSD

Il Decreto legge n. 34/2020, di oltre 300 pagine, presenta una serie di importanti misure anche per il mondo dello sport che analizziamo nel dettaglio.

Dopo lunga attesa nella serata di martedì 19 maggio è stata stilata la versione definitiva del “Decreto Rilancio”. Il Decreto legge n. 34/2020, di oltre 300 pagine, presenta una serie di importanti misure anche per il mondo dello sport che vediamo a seguire in dettaglio:

IRAP: è previsto un vero e proprio sconto sul pagamento dell’Irap stabilito dall’art. 24, ove sostanzialmente viene annullato il versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive dovuta a titolo di saldo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché la prima rata dell’acconto per il periodo d’imposta successivo. In altre parole, associazioni e società sportive dilettantistiche sono esentate dal versamento del saldo per il 2019 e della prima rata dell’acconto per il 2020 dell’Irap senza che questo sia legato ad alcun presupposto (es. riduzione del fatturato rispetto all’esercizio precedente). L’ammontare dell’acconto non dovuto, comunque, sarà considerato come “versato” al fine del calcolo del saldo da corrispondere nel 2021 relativamente al periodo d’imposta 2020.

VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE, IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: per le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono l’attività commerciale (es. entrate da pubblicità e sponsorizzazioni, cessione di abbigliamento, ecc.) e che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, come previsto dall’art. 18 D.L. 23/2020, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’esercizio 2019, l’art. 126 del Decreto Rilancio ha ulteriormente posticipato i termini di versamento delle ritenute alla fonte, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (originariamente scadenti rispettivamente nei mesi di aprile e maggio 2020), che potranno essere effettuati, senza sanzioni né interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (massimo 4 rate mensili di pari importo), con prima rata entro il 16 settembre 2020.

Si sottolinea che, nella medesima proroga, rientrano anche le scadenze che erano previste per aprile e maggio 2020 delle ritenute alla fonte (e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali) che associazioni con il solo codice fiscale che non svolgono attività d’impresa operano in qualità di sostituti d’imposta nonché quelle relative al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria riferite al medesimo arco temporale.

Alla medesima scadenza sono stati prorogati i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria originariamente scadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per associazioni e società sportive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 01/03/2020 (c.d. zona rossa).

Aggiornata, inoltre, la misura introdotta dal Decreto Cura Italia all’art. 61, comma 5, con riferimento alla sospensione dei versamenti che associazioni e società sportive dovevano operare in relazione alle scadenze dal 02 marzo al 30 aprile 2020 delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR 600/73 a titolo di sostituto d’imposta nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria scadenti nel medesimo arco temporale che, congiuntamente all’Iva scaduta a marzo 2020, potranno essere sospesi fino al 30 giugno 2020. Ai sensi del riformato comma 4 dell’art. 61, gli adempimenti e versamenti rinviati potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. In qualsiasi caso le somme già pagate alle originarie scadenze non potranno essere chieste a rimborso.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: tra le fattive misure di sostegno economico previste dal Decreto Rilancio (art. 25) si menziona la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto da parte dei soggetti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa (quindi anche associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale), qualora abbiano conseguito ad aprile 2020 un volume di fatturato e corrispettivi commerciali inferiore ai due terzi del medesimo valore di aprile 2019 (“facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi” e non a quella di incasso del corrispettivo).

Il contributo potrà essere erogato a favore di associazioni e società sportive con P.Iva solo per importi maggiori o uguali a 2.000 euro e sarà determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (art. 25, comma 5).

Pertanto, le rispettive somme saranno calcolate applicando alla differenza dei due periodi presi in considerazione una percentuale del 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro, del 15% per quelli tra 400.000 e un milione e del 10% per quelli tra un milione e 5 milioni. Si precisa inoltre che tali cifre non concorreranno alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, degli interessi passivi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Le informazioni più specifiche circa le modalità e le tempistiche per la richiesta verranno disciplinate con apposito provvedimento de Direttore dell’Agenzia delle entrate. L’istanza dovrà essere effettuata telematicamente entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Le somme, poi, verranno erogate direttamente sul conto bancario o postale del soggetto beneficiario e, qualora vi sia un accertamento e ne risulti che l’intero contributo o una sua parte fosse stato erogato senza che il soggetto stesso non ne avesse reale diritto, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del dovuto, con sanzioni e interessi.

BONUS COLLABORATORI SPORTIVI: ulteriore intervento contenuto nel decreto in commento riguarda la conferma (art. 98) della misura già prevista dal D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) in merito al riconoscimento agli sportivi dilettanti di un contributo una tantum di 600 euro. Tale sostegno economico (inizialmente previsto per il solo mese di marzo) è stato esteso dal Decreto Rilancio anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

L’indennità sarà quindi erogata in un’unica soluzione da parte di Sport e Salute srl a favore dei “lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche” nell’ambito dei rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica disciplinati ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m), Tuir.

In capo a tale diritto, tuttavia, siedono ancora gli stessi requisiti della precedente indennità, tra i quali non essere titolari di altra fonte di reddito (ad esempio: reddito da lavoro, di cittadinanza o di emergenza, pensione, eccetto quella di reversibilità o invalidità) e poter dimostrare la preesistenza del rapporto di collaborazione mediante presentazione di specifica autocertificazione a Sport e Salute. L’indennità è comunque incompatibile con le altre misure di sostengo previste nel decreto Cura Italia agli artt. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria), 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso), 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga), 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19).

Tuttavia, al fine di agevolare le procedure di erogazione delle somme, evitando la trasmissione di documentazione già in possesso dell’ente erogante, coloro che hanno già beneficato dell’indennità riferita a marzo 2020 non dovranno inviare alcunché e si vedranno accreditate automaticamente in conto corrente tali ulteriori mensilità. Diversamente da quanto sopra per i nuovi richiedenti sarà necessaria la presentazione di specifica domanda di accesso al contributo seguendo le linee guida di prossima emanazione da parte di Sport e Salute spa (https://www.sportesalute.eu/) che dovrà istruire le domande secondo l’ordine cronologico.

Accanto ai collaboratori sportivi il Decreto Rilancio (art. 98, comma 7) prevede uno specifico sostegno anche per i lavoratori dipendenti iscritti al fondo Pensione Sportivi Professionisti che non percepiscono una retribuzione annua superiore a 50.000 euro per i quali sarà emesso l’accesso alla Cassa integrazione in deroga per un massimo di 9 settimane.

IMPIANTISTICA SPORTIVA PUBBLICA E PRIVATA: rilevanti sono le disposizioni in ambito di impiantistica sportiva, così come previste dall’art. 216, siano essi di proprietà pubblica che privata. Innanzi tutto, sono prorogati i termini di cui all’art.95, Decreto Cura Italia, per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali, con possibilità di saldare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31.07.2020 o mediante rateizzazione mensile fino ad un massimo di 4 rate di pari importo, a partire dal mese di luglio 2020.

In secondo luogo, viene prevista la facoltà per entrambi le parti (locatore e locatario) di poter revisionare il rapporto di concessione avente ad oggetto impianti sportivi pubblici (nel nostro caso velodromi, bike park, impianti Bmx, Dh, ciclodromi, ecc.) purché in scadenza entro il 31.07.2023. Nell’esercizio di tale facoltà, sempre mantenendo un equilibrio economico-finanziario nel rapporto concessorio e rispettando la necessità della permanenza dei rischi trasferiti in capo all’associazione o società sportiva, possono essere rimodulate le condizioni contrattuali nell’ottica della rideterminazione della durata del rapporto (posticipando i termini di scadenza, così da poter permettere un eventuale recupero delle cifre non percepite nei mesi di inattività). In caso di mancato accordo sarà quindi ammessa la risoluzione del rapporto con il diritto del concessionario al rimborso del valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Una novità particolarmente importante e attesa dal mondo sportivo riguarda anche la gestione dell’impiantistica privata e della possibilità di mutuare la sospensione dei canoni di locazione così come già previsto per le strutture di proprietà pubblica.

L’art. 216, comma 2, del Decreto Rilancio con riferimento a “palestre piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati” prevede il diritto dell’associazione o società sportiva conduttrice della struttura ad ottenere un’ovvia riduzione (per effetto della sospensione delle attività) del 50% dei canoni di locazione (salvo diverso ammontare a cura della parte interessata) relativi al periodo tra marzo e luglio 2020 (massimo 5 mensilità).

Concludendo la trattazione della parte sugli interventi riferiti all’impiantistica sportiva, il comma 3 dell’articolo in commento, ha riconosciuto in capo a coloro che hanno sottoscritto degli abbonamenti per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni genere, la possibilità di presentare (entro 30 giorni dalla conversione in legge del Decreto Rilancio) una istanza per ottenere il rimborso del corrispettivo già versato e riferito al periodo di sospensione delle attività. Tuttavia, il gestore dell’impianto, a propria unica discrezionalità, potrà rilasciare entro 30 giorni dall’istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

FONDO SALVA SPORT: all’ art. 217, viene stabilita la costituzione del “Fondo sportivo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (c.d. Fondo salva sport), al fine di far fronte al momento di ingente difficoltà in cui si ritrovano l’intero settore sportivo e i soggetti in esso operanti. Il Fondo sarà costituito da una quota pari allo 0,5% del totale delle scommesse sportive, effettuate attraverso qualsiasi canale e in qualsiasi modalità, sino al 31.12.2021 per un limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni per il 2021, con assegnazione all’Ufficio per lo Sport (presso la Presidente del Consiglio dei ministri) al fine di poter adottare delle soluzioni a sostegno del movimento sportivo e alla sua ripresa. Le modalità di gestione saranno presentante entro dieci giorni da parte dell’Autorità delegata.

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI: secondo le previsioni dell’art. 28, in tema di agevolazioni aventi ad oggetto la gestione degli immobili è prevista la concessione di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Infatti, al comma 1, per associazioni e società con P.Iva, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività commerciale (es. un negozio per la vendita di abbigliamento, un bar, ecc.). Il suddetto credito è commisurato all’importo versato nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 a condizione che l’ente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese nel periodo d’imposta precedente. Il credito sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione successivamente all’effettivo pagamento sostenuto, non concorrendo comunque alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap.

Il medesimo credito d’imposta spetta anche alle associazioni dotate del solo codice fiscale in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili destinati allo svolgimento delle loro attività istituzionali (e quindi, oltre alle strutture quali impianti sportivi e simili, anche per i locali della sede sociale, magazzini, uffici, ecc.).

RIDUZIONE ONERI UTENZE ELETTRICHE: l’art. 30 prevede una riduzione (automatica e senza bisogno di presentare alcuna istanza) degli oneri delle bollette elettriche per i soli mesi di maggio, giugno e luglio 2020 per tutte le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci indentificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, così da poter apportare un effettivo risparmio sulle tariffe applicate.

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO: per quanto riguarda le misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, al fine di sostenerle ed incentivarle, saranno anche riconosciuti un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, rispettivamente:

1. per un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario, in relazione agli interventi necessari per far rispettar le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del virus, tra i quali primeggiano quelli edilizi (come il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza, di apparecchi per la misurazione della temperatura di dipendenti e utenti; ecc.);

2. per un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e/o degli utenti (come l’acquisto di mascherine, prodotti detergenti, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, se conformi ai requisiti delle direttive europee), per un limite complessivo per l’anno 2020 di 200.000 di euro.

Il credito di cui al punto 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mentre quello indicato al punto 2 anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

ANTICIPAZIONE 5 PER MILLE: un ulteriore sostegno è previsto per le associazioni che risultano iscritte nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille: l’art. 156 del decreto ha, infatti, previsto una anticipazione al 2020 per le procedure di erogazione del contributo riferito all’esercizio finanziario 2019. Pertanto, al fine di sopperire, per quanto possibile, alle difficoltà economiche in cui si possono trovare le associazioni sportive che svolgono attività di particolare interesse sociale e iscritte nei citati elenchi verranno anticipati i termini di pubblicazione nel sito dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio e quelli di erogazione delle somme, rispettivamente, al 31.07.2020 e al 31.10.2020.

Enrico SavioCommercialista e Revisore legale in Romano d’Ezzelino (VI)

Daniela Moscarino Avvocato del foro di Latina