I ciclisti devono:
art. 182 C.d.S.
• procedere su unica fila quando le con-dizioni lo richiedono;
• mai essere affiancati in numero superiore a 2;
• fuori dai centri abitati procedere sem- pre su unica fila;
• un minore di anni dieci può procedere alla destra di un’adulto;
• avere libero uso delle mani;
• reggere il manubrio almeno con una mano;
• avere visuale libera davanti ed ai lati;
• compiere con la massima libertà le manovre necessarie;
• condurre la bicicletta a mano quando si è di intralcio per i pedoni;
• transitare sulle piste ciclabili quando esistono;
• segnalare con il braccio la manovra di svolta a sinistra, a destra o di fermata.
I ciclisti non possono:
• trainare veicoli salvo nei casi previsti;
• condurre animali;
• farsi trainare;
• trasportare altre persone a meno che la bici sia appositamente omologata;